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Sentenza

Sentenza n. 3951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato le spese del primo grado in € 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva proposto dinanzi al TAR Liguria un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile, con la quale era stato ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di attribuire la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese del giudizio in € 500,00 oltre accessori, richiamando il carattere seriale e la natura della controversia e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello è stato proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che l’importo era inferiore ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e non adeguatamente motivato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha riconosciuto che il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e può, in presenza di giusti motivi, compensarle in tutto o in parte. Tuttavia, quando dispone la condanna alle spese, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014, potendosene discostare anche significativamente soltanto con adeguata motivazione; non sussiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, ma non sono ammesse liquidazioni simboliche o manifestamente incongrue rispetto all’attività difensiva svolta. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare in modo congruo la riduzione dell’importo. La serialità non giustificava la compensazione o la drastica riduzione delle spese, anche considerando che l’amministrazione aveva continuato a negare una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria, determinando un contenzioso seriale. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, fissandole in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stata riconosciuta la rifusione del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica attribuita ai docenti; nel caso concreto, l’obbligo di attribuzione era stato riconosciuto da una sentenza del giudice civile, della cui esecuzione era stato chiesto l’accertamento dinanzi al TAR.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5

    delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese giudiziali; il loro eventuale significativo scostamento richiede una motivazione specifica.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali previsti dal d.m. n. 55 del 2014.

  • art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012

    Prevede la determinazione periodica, con decreto ministeriale, dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 13 legge n. 247 del 2012

    Stabilisce che il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto e, in mancanza, è liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali.

  • art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012

    Ha abrogato le tariffe professionali, eliminando il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, codice civile

    Costituisce il limite legale alla liquidazione, impedendo la determinazione di compensi simbolici e non conformi al decoro professionale.

  • artt. 24 e 113 Costituzione

    Impongono il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Rileva quale parametro sovranazionale dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • legge n. 241 del 1990

    principio di leale collaborazione con i cittadini

    Il giudice richiama il dovere di leale collaborazione dell’amministrazione, ritenendo che la reiterata negazione di una pretesa già riconosciuta giudizialmente possa incidere anche sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e può compensarle, in tutto o in parte, quando ricorrano giusti motivi desunti dalle circostanze concrete; tuttavia, in caso di condanna alle spese, la liquidazione deve essere effettuata considerando i parametri ministeriali applicabili.
  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il riferimento ordinario per la liquidazione giudiziale dei compensi. Un apprezzabile e rilevante scostamento dai limiti di oscillazione richiede una motivazione specifica sui criteri utilizzati.
  • La liquidazione delle spese processuali non può essere meramente simbolica né manifestamente incongrua rispetto all’attività difensiva svolta, poiché una quantificazione immotivata e gravemente insufficiente può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il carattere seriale della controversia, di per sé, non giustifica una drastica riduzione o la compensazione delle spese quando il ricorrente abbia dovuto promuovere il giudizio per ottenere l’attuazione di una pretesa già riconosciuta giudizialmente; la reiterata resistenza dell’amministrazione può, al contrario, deporre per una maggiore responsabilità nella regolazione delle spese.
  • In appello, quando la statuizione sulle spese è impugnata, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in applicazione dell’effetto devolutivo, senza limitarsi ad annullare la relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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