Cassazione Penale, Sentenza n. 7882/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta in favore di Vincenzo Talarico. La richiesta di revisione si fondava sulla testimonianza di Raffaele Talarico, non assunta nel giudizio di merito a causa della rinuncia del pubblico ministero. Il ricorrente denunciava: errore di diritto nella valutazione della novita della prova ai sensi degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 c.p.p.; vizio di motivazione nella ritenuta non decisivita della prova e nell'aver operato una valutazione di merito de plano; la testimonianza avrebbe potuto introdurre seri dubbi sulla ricostruzione accusatoria e portare a un proscioglimento ex art. 530, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la conclusione della Corte d'appello secondo cui la rinuncia del P.M. all'esame del teste escluderebbe il carattere di novita della prova. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sono "prove nuove" anche quelle non acquisite o non valutate implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o superflue. Ha censurato l'ordinanza impugnata per aver compiuto una valutazione anticipata e contraddittoria sul contenuto della testimonianza (da un lato affermando che il teste aveva percepito le minacce, dall'altro sostenendo che non aveva assistito all'intera vicenda). Di conseguenza ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Venezia per la valutazione in contraddittorio e di merito della nuova prova.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che rientrano nella categoria delle "prove nuove" anche prove preesistenti alla sentenza ma non acquisite o non valutate (per esempio per rinuncia del P.M.), purché non dichiarate inammissibili o superflue
art. 634 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla competenza e sul procedimento di revisione: la Corte ha disposto il rinvio alla competente Corte d'appello (Venezia) per l'effettiva trattazione della revisione, conformemente alle regole di rito
art. 612 cod. pen., secondo comma
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale sulla minaccia aggravata: riferita alla condanna definitiva impugnata, costituisce il reato contestato al ricorrente oggetto della richiesta di revisione
art. 530 cod. proc. pen., comma 2
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come possibile esito (proscioglimento) se la nuova prova dovesse determinare insufficienza, incertezza o contraddittorieta del quadro accusatorio; la Corte ha riconosciuto che la nuova prova va valutata anche in vista di questo possibile effetto
art. 11 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza territoriale del giudice della revisione; la Cassazione ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello competente per territorio
Massime di principio
- Una testimonianza non assunta nel processo di merito per rinuncia del pubblico ministero puo' essere considerata "prova nuova" ai fini della revisione se non e' stata dichiarata inammissibile o superflua
- Il giudice che esamina l'ammissibilita della revisione puo' compiere un controllo preliminare, ma non puo' sostituirsi al giudizio di merito con una valutazione sommaria contraddittoria che impedisca il confronto in contraddittorio della prova
- Se la nuova prova riguarda fatti storici che possonо incidere sulla riferibilita soggettiva della condotta o sulla dinamica determinante della condanna, essa richiede una valutazione di merito e puo' legittimare il proscioglimento ex art. 530 c.p.p. se genera dubbio ragionevole
- La mera rinuncia processuale di una parte non comporta automaticamente la perdita della possibilita di utilizzare quella prova in sede di revisione; occorre comunque verificare che la prova non sia stata espressamente esclusa come inammissibile o superflua
- In caso di decisione di inammissibilita basata su una valutazione di non decisivita della prova, il provvedimento deve essere motivato in modo coerente e non contraddittorio; altrimenti la decisione e' annullabile e il caso rinviato per il giudizio pieno
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