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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29009/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando un precedente di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

Una società impugnava davanti al giudice tributario un avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2011, notificato da una società concessionaria del Comune, relativo a una struttura qualificata nell'atto come "ristorante e trattoria-ristorante". La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'accertamento; la società contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, con memorie depositate prima dell'adunanza, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, producendo la delibera di adesione del Comune alla proposta transattiva e l'atto di assenso della concessionaria ai fini della compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    raddoppio del contributo unificato

    non trova applicazione quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    testo introduttivo del meccanismo sanzionatorio

    richiamato quale fonte della modifica normativa che introduce il raddoppio del contributo unificato, ma non applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una transazione tra le parti e viene meno l'interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere accertata sulla base di atti che documentino l'adesione delle parti all'accordo transattivo.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è accordo o comunque ragione per farlo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni definizione del giudizio, dovendosi escludere nei casi di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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