Sentenza del 15/01/2018 n. 71 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato sinteticamente i redditi dichiarati per gli anni d'imposta 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo non compatibili i redditi dichiarati con l'acquisto di terreni e fabbricati effettuato nel 2009 per euro 463.160,00 e con il possesso di beni indice di capacità contributiva. La contribuente sosteneva che la compravendita fosse simulata e dissimulasse una donazione familiare, che il prezzo non fosse mai stato pagato e che gli estratti conto dei genitori e le loro dichiarazioni dimostrassero l'assenza dell'incasso. L'Agenzia contestava sia l'idoneità di tali elementi a provare la simulazione, sia il fatto che la contribuente non avesse indicato la simulazione in risposta al questionario inviato durante l'istruttoria, invocando la preclusione dell'art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo provato che il corrispettivo non fosse stato pagato. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e riformato le sentenze di primo grado. Gli avvisi di accertamento sono stati confermati. Il giudice ha ritenuto operante la preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, poiché la contribuente non aveva dichiarato la simulazione in risposta al questionario e non aveva provato l'impossibilità incolpevole di farlo. In ogni caso, ha ritenuto insufficienti gli estratti conto e le dichiarazioni dei genitori a dimostrare la simulazione di una compravendita immobiliare, sottolineando la necessità di una controdichiarazione e del rispetto dei requisiti formali del contratto dissimulato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito complessivo
La sottoscrizione di un atto pubblico di compravendita contenente la dichiarazione di pagamento del prezzo può costituire un fatto noto idoneo a fondare una presunzione semplice di maggiore capacità contributiva. Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che la disponibilità patrimoniale era solo apparente.
Art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973
Le notizie, i dati e i documenti non addotti o non esibiti in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, salvo che egli li depositi con l'atto introduttivo dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Le informazioni e i documenti omessi in risposta a un questionario dell'Amministrazione possono diventare inutilizzabili a favore del contribuente nel successivo contenzioso, salvo prova di un impedimento non imputabile.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
È sempre salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche per dimostrare una preclusione o un fatto già dedotto, secondo una disciplina speciale rispetto alle regole ordinarie del processo civile.
Art. 1414, comma 2, del codice civile
Gli effetti della simulazione rispetto ai terzi
La diversa realtà negoziale sottostante a un contratto apparente deve essere provata nel rispetto delle regole applicabili alla simulazione e alla natura del contratto dissimulato.
Art. 2725 del codice civile
Ammissibilità della prova testimoniale dei contratti
Quando il contratto dissimulato richiede la forma scritta a pena di nullità, la simulazione non può essere dimostrata liberamente con testimonianze o presunzioni, ma occorre rispettare i requisiti formali previsti.
Art. 1362 del codice civile
Interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti
L'interpretazione dell'atto deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma nel caso concreto il contenuto dell'atto pubblico è stato ritenuto coerente con una compravendita formalmente onerosa.
Art. 1367 del codice civile
Conservazione del contratto
Le clausole devono essere interpretate nel senso in cui il contratto possa produrre effetti; la norma è stata richiamata dall'Agenzia nell'interpretazione dell'atto notarile.
Art. 1369 del codice civile
Espressioni con più sensi
Le espressioni ambigue devono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto; il richiamo è stato effettuato dall'Agenzia per sostenere la natura effettivamente traslativa e onerosa dell'atto.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992
Poteri istruttori del giudice tributario
Il giudice tributario dispone di poteri istruttori, ma la decisione ha ritenuto comunque utilizzabili in appello i documenti prodotti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 58, comma 2.
Art. 553 del codice civile
Riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima
La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione al possibile intento familiare di simulare una compravendita per evitare contestazioni successorie, ma non è stata decisiva per la decisione.
Art. 555 del codice civile
Riduzione delle donazioni
È stato richiamato, insieme all'art. 553 c.c., quale possibile motivo per cui le parti avrebbero potuto voler dissimulare una donazione, senza che tale profilo risultasse provato o decisivo.
Massime di principio
- Un atto pubblico di compravendita immobiliare che indica il prezzo e il relativo pagamento può essere utilizzato dall'Amministrazione come elemento presuntivo di capacità contributiva, anche se il contribuente sostiene successivamente che l'operazione fosse simulata.
- Chi contesta la reale natura onerosa dell'atto deve allegare e dimostrare tempestivamente la simulazione, preferibilmente già durante il procedimento amministrativo e in risposta agli specifici questionari dell'Amministrazione.
- La mancata indicazione di fatti o la mancata produzione di documenti richiesti dall'Ufficio può comportare l'inutilizzabilità degli stessi a favore del contribuente nel successivo giudizio, salvo prova di una causa non imputabile.
- Gli estratti conto che non mostrano l'addebito o l'incasso del prezzo, da soli, non dimostrano necessariamente che il prezzo non sia stato pagato né che la compravendita dissimuli una donazione, poiché il pagamento può provenire da altre fonti o transitare attraverso canali diversi.
- Per dimostrare una simulazione relativa di una compravendita immobiliare occorrono elementi probatori qualificati e compatibili con la forma scritta richiesta per il contratto dissimulato, come una controdichiarazione o documentazione equivalente idonea.
- La produzione di documenti nuovi in appello è astrattamente ammessa nel processo tributario, ma ciò non elimina le eventuali preclusioni derivanti dall'omessa risposta agli inviti dell'Amministrazione.
- In presenza di un acquisto patrimoniale incompatibile con i redditi dichiarati, il contribuente deve fornire una prova concreta, coerente e tempestiva della provenienza delle somme o dell'assenza di un effettivo esborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 gen 2018Sentenza del 15/01/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Treviso
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →