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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 71 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato sinteticamente i redditi dichiarati per gli anni d'imposta 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo non compatibili i redditi dichiarati con l'acquisto di terreni e fabbricati effettuato nel 2009 per euro 463.160,00 e con il possesso di beni indice di capacità contributiva. La contribuente sosteneva che la compravendita fosse simulata e dissimulasse una donazione familiare, che il prezzo non fosse mai stato pagato e che gli estratti conto dei genitori e le loro dichiarazioni dimostrassero l'assenza dell'incasso. L'Agenzia contestava sia l'idoneità di tali elementi a provare la simulazione, sia il fatto che la contribuente non avesse indicato la simulazione in risposta al questionario inviato durante l'istruttoria, invocando la preclusione dell'art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo provato che il corrispettivo non fosse stato pagato. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e riformato le sentenze di primo grado. Gli avvisi di accertamento sono stati confermati. Il giudice ha ritenuto operante la preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, poiché la contribuente non aveva dichiarato la simulazione in risposta al questionario e non aveva provato l'impossibilità incolpevole di farlo. In ogni caso, ha ritenuto insufficienti gli estratti conto e le dichiarazioni dei genitori a dimostrare la simulazione di una compravendita immobiliare, sottolineando la necessità di una controdichiarazione e del rispetto dei requisiti formali del contratto dissimulato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito complessivo

    La sottoscrizione di un atto pubblico di compravendita contenente la dichiarazione di pagamento del prezzo può costituire un fatto noto idoneo a fondare una presunzione semplice di maggiore capacità contributiva. Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che la disponibilità patrimoniale era solo apparente.

  • Art. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973

    Le notizie, i dati e i documenti non addotti o non esibiti in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, salvo che egli li depositi con l'atto introduttivo dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

    Le informazioni e i documenti omessi in risposta a un questionario dell'Amministrazione possono diventare inutilizzabili a favore del contribuente nel successivo contenzioso, salvo prova di un impedimento non imputabile.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    È sempre salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche per dimostrare una preclusione o un fatto già dedotto, secondo una disciplina speciale rispetto alle regole ordinarie del processo civile.

  • Art. 1414, comma 2, del codice civile

    Gli effetti della simulazione rispetto ai terzi

    La diversa realtà negoziale sottostante a un contratto apparente deve essere provata nel rispetto delle regole applicabili alla simulazione e alla natura del contratto dissimulato.

  • Art. 2725 del codice civile

    Ammissibilità della prova testimoniale dei contratti

    Quando il contratto dissimulato richiede la forma scritta a pena di nullità, la simulazione non può essere dimostrata liberamente con testimonianze o presunzioni, ma occorre rispettare i requisiti formali previsti.

  • Art. 1362 del codice civile

    Interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti

    L'interpretazione dell'atto deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma nel caso concreto il contenuto dell'atto pubblico è stato ritenuto coerente con una compravendita formalmente onerosa.

  • Art. 1367 del codice civile

    Conservazione del contratto

    Le clausole devono essere interpretate nel senso in cui il contratto possa produrre effetti; la norma è stata richiamata dall'Agenzia nell'interpretazione dell'atto notarile.

  • Art. 1369 del codice civile

    Espressioni con più sensi

    Le espressioni ambigue devono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto; il richiamo è stato effettuato dall'Agenzia per sostenere la natura effettivamente traslativa e onerosa dell'atto.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992

    Poteri istruttori del giudice tributario

    Il giudice tributario dispone di poteri istruttori, ma la decisione ha ritenuto comunque utilizzabili in appello i documenti prodotti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 58, comma 2.

  • Art. 553 del codice civile

    Riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione al possibile intento familiare di simulare una compravendita per evitare contestazioni successorie, ma non è stata decisiva per la decisione.

  • Art. 555 del codice civile

    Riduzione delle donazioni

    È stato richiamato, insieme all'art. 553 c.c., quale possibile motivo per cui le parti avrebbero potuto voler dissimulare una donazione, senza che tale profilo risultasse provato o decisivo.

Massime di principio

  • Un atto pubblico di compravendita immobiliare che indica il prezzo e il relativo pagamento può essere utilizzato dall'Amministrazione come elemento presuntivo di capacità contributiva, anche se il contribuente sostiene successivamente che l'operazione fosse simulata.
  • Chi contesta la reale natura onerosa dell'atto deve allegare e dimostrare tempestivamente la simulazione, preferibilmente già durante il procedimento amministrativo e in risposta agli specifici questionari dell'Amministrazione.
  • La mancata indicazione di fatti o la mancata produzione di documenti richiesti dall'Ufficio può comportare l'inutilizzabilità degli stessi a favore del contribuente nel successivo giudizio, salvo prova di una causa non imputabile.
  • Gli estratti conto che non mostrano l'addebito o l'incasso del prezzo, da soli, non dimostrano necessariamente che il prezzo non sia stato pagato né che la compravendita dissimuli una donazione, poiché il pagamento può provenire da altre fonti o transitare attraverso canali diversi.
  • Per dimostrare una simulazione relativa di una compravendita immobiliare occorrono elementi probatori qualificati e compatibili con la forma scritta richiesta per il contratto dissimulato, come una controdichiarazione o documentazione equivalente idonea.
  • La produzione di documenti nuovi in appello è astrattamente ammessa nel processo tributario, ma ciò non elimina le eventuali preclusioni derivanti dall'omessa risposta agli inviti dell'Amministrazione.
  • In presenza di un acquisto patrimoniale incompatibile con i redditi dichiarati, il contribuente deve fornire una prova concreta, coerente e tempestiva della provenienza delle somme o dell'assenza di un effettivo esborso.

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