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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2402

Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

Normativa europea32017R2402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per la cartolarizzazione nell’Unione, fissando obblighi comuni di due diligence, mantenimento del rischio, trasparenza e criteri di concessione del credito. Introduce inoltre la categoria delle cartolarizzazioni STS, cui si applica un regime più favorevole ma subordinato a requisiti rigorosi di semplicità, standardizzazione e trasparenza. Disciplina anche i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, la notifica STS, la verifica da parte di terzi autorizzati, la vigilanza delle autorità competenti e il sistema sanzionatorio. Infine modifica altri atti UE per assicurare coerenza del quadro prudenziale e di mercato.

Quadro unico UE per la cartolarizzazione e disciplina specifica delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), con obblighi per investitori, cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE.

Ambito di applicazione

Si applica agli investitori istituzionali, ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) relativamente alle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dal regolamento. Regola sia le cartolarizzazioni tradizionali sia quelle sintetiche, ma la qualifica STS è riservata alle cartolarizzazioni tradizionali e ad alcune operazioni/programmi ABCP che rispettano requisiti specifici; restano fuori le cartolarizzazioni sintetiche ai fini STS. Si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi dal 1o gennaio 2019; per le operazioni preesistenti sono previste disposizioni transitorie. Include inoltre regole sulla vendita a clienti al dettaglio, sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni, sulla vigilanza e sulle sanzioni, con rilevanza territoriale nell’Unione e limitazioni per SSPE stabilite in determinati paesi terzi.

Regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione e sulle cartolarizzazioni STS

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per tutte le cartolarizzazioni, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia del mercato dopo la crisi finanziaria e di distinguere chiaramente le operazioni semplici, trasparenti e standardizzate da quelle complesse e rischiose. La disciplina è costruita attorno a quattro pilastri: due diligence degli investitori istituzionali, mantenimento del rischio da parte dell’originatore/sponsor, trasparenza informativa e criteri di concessione dei crediti.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli investitori istituzionali, ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle SSPE. Copre sia le cartolarizzazioni tradizionali sia quelle sintetiche, ma la qualifica STS è riservata alle cartolarizzazioni tradizionali e, in ambito ABCP, alle operazioni e ai programmi che rispettano requisiti specifici. Sono inoltre disciplinate la vendita di posizioni verso la cartolarizzazione a clienti al dettaglio, la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e la vigilanza prudenziale e macroprudenziale del mercato.

Definizioni fondamentali

L’articolo 2 fornisce le definizioni essenziali per l’applicazione del regolamento. In particolare:

  • la cartolarizzazione è un’operazione in cui il rischio di credito di un’esposizione o di un portafoglio di esposizioni è segmentato in tranche, con distribuzione delle perdite nel tempo;
  • la SSPE è il veicolo costituito per effettuare una o più cartolarizzazioni, con struttura separata rispetto al cedente;
  • il cedente, il promotore e il prestatore originario sono individuati sulla base del loro ruolo nella formazione o nell’acquisto originario delle esposizioni;
  • si distinguono cartolarizzazione tradizionale, cartolarizzazione sintetica, ricartolarizzazione, programma ABCP, operazione ABCP e programma ABCP interamente garantito.

Vendita ai clienti al dettaglio e limiti quantitativi

L’articolo 3 consente la vendita di una posizione verso la cartolarizzazione a un cliente al dettaglio solo se il venditore effettua la verifica di adeguatezza prevista dalla MiFID, accerta l’idoneità del prodotto e ne comunica l’esito al cliente. Se il portafoglio del cliente non supera 500.000 EUR, il venditore deve anche verificare che l’investimento in cartolarizzazioni non superi il 10% del portafoglio finanziario e che l’investimento iniziale minimo sia pari a 10.000 EUR. Ai fini del calcolo del portafoglio si considerano depositi in contante e strumenti finanziari, con esclusione di quelli prestati in garanzia.

Requisiti per le SSPE

L’articolo 4 vieta di stabilire SSPE in paesi terzi inclusi nella lista GAFI delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative, nonché in paesi terzi che non abbiano concluso adeguati accordi per lo scambio di informazioni fiscali. La norma mira a evitare strutture opache o localizzate in giurisdizioni che non assicurano cooperazione fiscale e regolamentare.

Due diligence degli investitori istituzionali

L’articolo 5 impone agli investitori istituzionali di verificare, prima di detenere una posizione, che siano soddisfatti i criteri di concessione dei crediti, gli obblighi di mantenimento del rischio e gli obblighi di trasparenza. Essi devono inoltre analizzare le caratteristiche della singola posizione e dell’operazione, comprese priorità di pagamento, trigger, supporti di credito e di liquidità, e, se la cartolarizzazione è STS, la sua conformità ai requisiti STS. Gli investitori devono mantenere procedure scritte, svolgere test di stress, informare il management e conservare la documentazione utile a dimostrare le proprie verifiche.

Mantenimento del rischio e prevenzione della selezione avversa

L’articolo 6 stabilisce che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantenga un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5% della cartolarizzazione, senza possibilità di applicazioni multiple o coperture che ne svuotino la funzione. Sono previste cinque modalità tipiche di mantenimento, tra cui il mantenimento del 5% del valore nominale di ciascuna tranche o del segmento prime loss. La norma vieta inoltre di selezionare esposizioni da trasferire con l’intenzione di peggiorare la performance del portafoglio cartolarizzato rispetto ad attività comparabili rimaste in bilancio.

Obblighi di trasparenza e sistema dei repertori di dati

L’articolo 7 impone una disclosure articolata e periodica: informazioni trimestrali, o mensili per gli ABCP, documentazione base dell’operazione, sintesi se manca il prospetto, notifica STS, report periodici sugli attivi sottostanti, informazioni privilegiate e comunicazione di eventi significativi. La regola di principio è che tali informazioni siano rese disponibili tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; solo in mancanza di un repertorio registrato è ammesso un sito web dedicato che rispetti specifici requisiti tecnici e di governance. L’ESMA è chiamata a sviluppare moduli e standard tecnici.

Divieto di ricartolarizzazione e sue eccezioni

L’articolo 8 vieta l’inclusione di posizioni verso la cartolarizzazione tra le esposizioni sottostanti di una nuova cartolarizzazione. Sono previste eccezioni per operazioni precedenti al 1o gennaio 2019 e per ricartolarizzazioni autorizzate per fini legittimi: liquidazione ordinata, continuità aziendale o salvaguardia degli investitori in presenza di esposizioni deteriorate. I programmi ABCP interamente garantiti restano fuori dal divieto quando non introducono ulteriore segmentazione a livello di programma.

Criteri di concessione del credito

L’articolo 9 richiede che le esposizioni da cartolarizzare siano originate secondo criteri di credito solidi, ben definiti e applicati in modo coerente con quelli utilizzati per esposizioni non cartolarizzate. Per i mutui residenziali si richiamano anche i requisiti della direttiva 2014/17/UE; se il cedente acquista esposizioni da terzi per poi cartolarizzarle, deve verificare che l’originatore abbia rispettato i medesimi standard. Sono previste eccezioni transitorie per contratti originari stipulati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE, se ricorrono ulteriori condizioni.

Repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Gli articoli 10-17 istituiscono un regime di registrazione, vigilanza e accesso ai dati delle cartolarizzazioni presso l’ESMA. I repertori devono essere persone giuridiche stabilite nell’Unione, con procedure di controllo della completezza e coerenza dei dati. La registrazione vale in tutta l’Unione; l’ESMA decide su registrazione ed estensione della registrazione entro termini precisi, può revocare la registrazione e pubblica l’elenco dei repertori autorizzati. Gli accessi diretti e gratuiti ai dati sono garantiti, tra gli altri, a ESMA, EBA, EIOPA, CERS, BCE, autorità competenti e investitori.

La qualifica STS: condizioni generali

L’articolo 18 consente l’uso della denominazione STS solo se la cartolarizzazione soddisfa i requisiti del capo 4, è notificata all’ESMA e compare nell’elenco pubblico dell’Autorità. Tutti i soggetti coinvolti nella cartolarizzazione STS devono essere stabiliti nell’Unione. La qualifica STS non è una certificazione pubblica di qualità creditizia, ma un riconoscimento di conformità a requisiti strutturali e informativi rigorosi.

Requisiti STS per le cartolarizzazioni non ABCP

Gli articoli 19-22 disciplinano le cartolarizzazioni STS “long-term”. Tra gli elementi centrali figurano:

  • trasferimento effettivo delle esposizioni alla SSPE, con opponibilità e senza rigide clawback rules;
  • criteri di ammissibilità chiari e non discrezionali, con divieto di gestione attiva del portafoglio;
  • portafogli omogenei per tipologia di attività e assenza di posizioni verso cartolarizzazioni;
  • originazione nel corso ordinario dell’attività, con standard di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli applicati alle esposizioni non cartolarizzate;
  • esclusione, salvo eccezioni, di esposizioni in default o verso debitori/garanti deteriorati;
  • assenza di dipendenza preponderante dal realizzo del collateral;
  • mitigazione del rischio di tasso e di cambio;
  • documentazione chiara, completa e coerente sulle priorità di pagamento, sui trigger e sui rimedi;
  • disclosure pre-pricing di dati storici di performance, verifica esterna di un campione di esposizioni, modello di cash flow liabilities e, per alcune categorie, dati ambientali disponibili.

Requisiti STS per i programmi ABCP

Gli articoli 23-26 introducono un regime separato per i programmi ABCP e per le operazioni ABCP. Le operazioni devono rispettare i requisiti a livello di operazione; il programma è STS se rispetta i requisiti dell’articolo 26 e il promotore quelli dell’articolo 25. Il promotore deve essere un ente creditizio vigilato, fornire il supporto di liquidità e di credito a livello di programma e dimostrare che il proprio ruolo non compromette solvibilità e liquidità. Il programma deve essere interamente garantito, privo di ricartolarizzazioni, con durata media residua controllata e specifiche regole di trasparenza, documentazione e gestione delle controparti.

Notifica STS e verifica di terzi

L’articolo 27 prevede la notifica congiunta a ESMA da parte di cedente e promotore; per gli ABCP la responsabilità della notifica è del promotore. La notifica deve spiegare il rispetto di ciascun criterio STS. È possibile ricorrere a un terzo autorizzato ai sensi dell’articolo 28 per la verifica di conformità, ma ciò non trasferisce la responsabilità giuridica dei soggetti della cartolarizzazione. Se la cartolarizzazione perde i requisiti STS, la perdita deve essere comunicata immediatamente all’ESMA e alle autorità competenti.

Regime dei terzi verificatori

L’articolo 28 disciplina i requisiti per l’autorizzazione dei terzi che verificano la conformità STS: indipendenza, assenza di conflitti di interesse, assenza di servizi di consulenza o audit agli stessi soggetti valutati, competenza e correttezza degli amministratori, adeguati controlli interni e processi operativi. L’autorità competente può revocare l’autorizzazione se il terzo non è sostanzialmente conforme e può imporre commissioni basate sui costi.

Vigilanza, controlli e monitoraggio macroprudenziale

L’articolo 29 distribuisce le competenze di vigilanza tra autorità settoriali, autorità nazionali designate e BCE, a seconda della natura del soggetto vigilato. L’articolo 30 impone riesami periodici delle procedure, controllo dell’adempimento degli obblighi e monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria. L’articolo 31 affida al CERS la vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione, con monitoraggio continuo e relazione almeno triennale sui rischi sistemici e, se necessario, raccomandazioni correttive.

Sanzioni amministrative, penali e pubblicità delle decisioni

Gli articoli 32-37 prevedono un sistema sanzionatorio articolato per violazioni del regolamento, inclusi importi minimi molto elevati, sanzioni fino al 10% del fatturato annuo per le persone giuridiche, misure interdittive e revoca dell’autorizzazione dei terzi verificatori. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e sono, di regola, pubblicate sul sito dell’autorità competente, salvo eccezioni per tutela della stabilità finanziaria, proporzionalità o indagini penali in corso. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni comunicate dalle autorità.

Modifiche ad altri atti dell’Unione

Il regolamento modifica la direttiva 2009/65/CE, la direttiva 2009/138/CE, il regolamento (CE) n. 1060/2009, la direttiva 2011/61/UE e il regolamento (UE) n. 648/2012. Le modifiche servono a coordinare il trattamento prudenziale delle esposizioni verso cartolarizzazioni, la terminologia sugli strumenti di cartolarizzazione e il regime dei derivati OTC stipulati dalle SSPE e dai veicoli di obbligazioni garantite. In particolare, si prevede che taluni derivati OTC conclusi in relazione a cartolarizzazioni o obbligazioni garantite possano essere esclusi dall’obbligo di clearing, a condizione che siano usati solo per coprire disallineamenti di tasso o valuta e che vi siano adeguate tutele contro il rischio di controparte.

Disposizioni transitorie, riesame e decorrenza

L’articolo 43 contiene la disciplina transitoria per le cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019, compresa la possibilità di usare la qualifica STS se sono rispettate condizioni specifiche e la permanenza di alcuni obblighi previgenti fino all’applicazione delle nuove norme tecniche. L’articolo 44 impone relazioni periodiche del Comitato congiunto delle AEV; l’articolo 45 richiede una relazione della EBA sulla fattibilità di un quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio; l’articolo 46 prevede un riesame generale della Commissione entro il 1o gennaio 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e un quadro specifico per le cartolarizzazioni STS, disciplinando anche due diligence, mantenimento del rischio, trasparenza, criteri di concessione dei crediti, vendita ai clienti al dettaglio, divieto di ricartolarizzazione, requisiti SSPE e repertori di dati. L’articolo 2 definisce nozioni chiave: cartolarizzazione, SSPE, cedente, promotore, ricartolarizzazione, tranche, cartolarizzazione tradizionale e sintetica, investitore istituzionale, servicer, ABCP, operazione ABCP, programma ABCP interamente garantito e repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

Vendita a clienti al dettaglio e requisiti per le SSPE

L’articolo 3 ammette la vendita di posizioni verso la cartolarizzazione a clienti al dettaglio solo dopo verifica di adeguatezza MiFID, conferma dell’idoneità del prodotto e comunicazione dell’esito; se il portafoglio finanziario del cliente non supera 500.000 EUR, il cliente non può investire oltre il 10% del portafoglio in cartolarizzazioni e l’investimento minimo è 10.000 EUR. L’articolo 4 vieta di stabilire SSPE in paesi terzi inseriti dal GAFI nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative o privi di adeguato accordo di scambio fiscale.

Due diligence degli investitori istituzionali

L’articolo 5 impone agli investitori istituzionali, prima di detenere o acquisire posizioni, di verificare qualità dei criteri di concessione dei crediti, mantenimento del rischio, trasparenza informativa e, per le cartolarizzazioni STS, conformità ai requisiti STS. Richiede anche valutazione preventiva dei rischi strutturali e monitoraggio continuativo con procedure scritte, stress test, segnalazione interna al management, capacità di dimostrare la due diligence e, per i programmi ABCP interamente garantiti, specifiche verifiche su solvibilità e liquidità del promotore.

Mantenimento del rischio e divieti anti-selezione avversa

L’articolo 6 impone a cedente, promotore o prestatore originario il mantenimento continuativo di un interesse economico netto rilevante almeno pari al 5%, con modalità tassative di calcolo e senza copertura o suddivisione artificiosa. Vieta la selezione delle attività con l’intenzione di peggiorare la performance delle esposizioni trasferite rispetto a quelle comparabili nel bilancio. Sono previste esenzioni per determinate esposizioni sovrane o garantite integralmente da soggetti pubblici e per operazioni basate su indici chiari, trasparenti e accessibili; l’EBA deve definire con norme tecniche i dettagli applicativi.

Trasparenza informativa e repertori di dati

L’articolo 7 richiede la messa a disposizione di informazioni trimestrali o mensili, documentazione di base dell’operazione, sintesi dell’operazione se manca il prospetto, notifica STS, report periodici, informazioni privilegiate ed eventi significativi. Le informazioni devono essere fornite tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, salvo le cartolarizzazioni private o i casi senza repertorio registrato, in cui è ammesso un sito web dedicato con requisiti di governance, controllo e conservazione per almeno cinque anni. L’ESMA deve adottare norme tecniche su contenuti e formati.

Divieto di ricartolarizzazione

L’articolo 8 vieta, in linea generale, l’uso di posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti. Sono previste eccezioni per cartolarizzazioni con titoli emessi prima del 1o gennaio 2019 e per ricartolarizzazioni autorizzate per fini legittimi (liquidazione, continuità aziendale o salvaguardia degli investitori in presenza di esposizioni deteriorate). I programmi ABCP interamente garantiti non sono considerati ricartolarizzazione se non introducono un secondo strato di segmentazione.

Criteri di concessione dei crediti

L’articolo 9 impone che le esposizioni da cartolarizzare siano originate secondo criteri solidi e ben definiti, con procedure adeguate per approvazione, modifica, rinnovo e rifinanziamento e con valutazione approfondita del merito creditizio. Per i mutui residenziali si richiamano specifiche regole della direttiva 2014/17/UE; chi acquista esposizioni da terzi e poi le cartolarizza deve verificare che l’originatore abbia rispettato tali criteri, con limitate eccezioni transitorie.

Repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Gli articoli 10-17 disciplinano registrazione, vigilanza, revoca e accesso ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni presso l’ESMA. Il repertorio deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, con procedure di verifica di completezza e coerenza dei dati, e la registrazione è valida in tutta l’Unione. L’ESMA decide entro termini prefissati, può revocare la registrazione in caso di rinuncia, false dichiarazioni o perdita dei requisiti, e impone commissioni di vigilanza proporzionate al fatturato; sono previsti accesso gratuito per autorità e investitori e atti tecnici per formati, contenuti e procedure.

Qualifica STS e requisiti di semplicità, standardizzazione e trasparenza

L’articolo 18 consente l’uso della denominazione STS solo se la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti del capo 4 ed è stata notificata all’ESMA e inclusa nel relativo elenco; cedente, promotore e SSPE devono essere stabiliti nell’Unione. Gli articoli 19-22 fissano i requisiti per le cartolarizzazioni STS non-ABCP: vendita effettiva, divieto di rigide clawback rules, criteri di ammissibilità non discrezionali, portafogli omogenei, assenza di posizioni verso cartolarizzazioni, sottoscrizione ordinaria con standard prudenziali, esclusione di esposizioni default/deteriorate salvo casi specifici, assenza di dipendenza preponderante dalla vendita di collateral, adeguata mitigazione dei rischi di tasso e cambio, documentazione completa, dati storici almeno quinquennali e verifica esterna del campione. L’articolo 22 aggiunge obblighi di pubblicazione di dati ambientali per alcune esposizioni e di disponibilità pre-pricing della documentazione.

Regime STS per i programmi ABCP

Gli articoli 23-26 disciplinano la cartolarizzazione ABCP STS, distinguendo tra requisiti a livello di operazione e di programma. Le operazioni ABCP devono rispettare criteri analoghi a quelli delle cartolarizzazioni tradizionali ma con adattamenti per il mercato a breve termine; il programma ABCP deve essere interamente garantito da un promotore bancario, non contenere ricartolarizzazioni, avere scadenze medie e massime prefissate, specifiche regole di diversificazione, trasparenza e documentazione, e un promotore che svolga due diligence, fornisca linee di liquidità e dimostri alla propria autorità competente che il ruolo non compromette solvibilità e liquidità.

Notifica STS e verifica di terzi

L’articolo 27 impone a cedente e promotore la notifica congiunta all’ESMA della conformità STS, con spiegazione di come ciascun criterio è rispettato; per i programmi ABCP la notifica è a carico del promotore. Se la verifica è affidata a un terzo autorizzato, la notifica deve indicarlo, ma la responsabilità resta in capo ai soggetti della cartolarizzazione. La perdita dei requisiti STS deve essere notificata immediatamente; l’ESMA mantiene un elenco pubblico delle cartolarizzazioni notificate. L’articolo 28 disciplina l’autorizzazione dei terzi verificatori, richiedendo indipendenza, assenza di conflitti, competenza professionale e assetti interni adeguati.

Vigilanza e coordinamento tra autorità

L’articolo 29 designa le autorità competenti nazionali per la vigilanza sugli obblighi di due diligence, mantenimento del rischio, trasparenza e STS, includendo BCE per i compiti specifici del meccanismo di vigilanza unico. L’articolo 30 attribuisce poteri di vigilanza, indagine e sanzione e impone riesami periodici delle procedure dei partecipanti al mercato; le autorità devono anche monitorare i rischi sistemici e la possibile elusione dell’obbligo di mantenimento. L’articolo 31 affida al CERS la vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni e prevede relazioni periodiche e raccomandazioni.

Sanzioni, pubblicità delle decisioni e cooperazione

Gli articoli 32-37 prevedono sanzioni amministrative e, se del caso, penali, per violazioni degli obblighi su mantenimento del rischio, trasparenza, criteri di concessione, denominazione STS, notifiche fuorvianti e mancata comunicazione da parte dei terzi verificatori. Sono previste sanzioni pecuniarie minime di 5.000.000 EUR per persone fisiche e giuridiche, o fino al 10% del fatturato annuo, oltre a misure come ordini di cessazione, interdizione temporanea e revoca dell’autorizzazione dei terzi. Le autorità devono pubblicare le sanzioni non impugnate, salvo eccezioni per proporzionalità o stabilità finanziaria, e comunicare le decisioni all’ESMA, che mantiene una banca dati centrale. Gli articoli 35 e 36 disciplinano obblighi di notifica degli Stati membri e cooperazione stretta tra autorità competenti e AEV, con meccanismi di mediazione e conciliazione.

Modifiche ad altri atti UE

Gli articoli 38-42 modificano la direttiva 2009/65/CE, la direttiva 2009/138/CE, il regolamento (CE) n. 1060/2009, la direttiva 2011/61/UE e il regolamento (UE) n. 648/2012 per allineare il quadro prudenziale e di mercato alla nuova disciplina della cartolarizzazione. Tra le principali modifiche figurano l’obbligo per OICVM, imprese di assicurazione e GEFIA di adottare misure correttive se esposti a cartolarizzazioni non più conformi, l’aggiornamento della terminologia sulle agenzie di rating, e l’esenzione per taluni derivati OTC conclusi da SSPE e veicoli di obbligazioni garantite, con criteri tecnici affidati alle AEV.

Disposizioni transitorie, riesame ed entrata in vigore

L’articolo 43 disciplina il regime transitorio per le cartolarizzazioni pre-2019, consentendo la qualifica STS solo a condizioni specifiche e mantenendo per un periodo limitato gli obblighi di due diligence e trasparenza previgenti. L’articolo 44 richiede relazioni periodiche del Comitato congiunto delle AEV sull’attuazione del regime STS, della due diligence, della trasparenza e del mantenimento del rischio. L’articolo 45 impone una relazione sulla fattibilità di un regime STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio; l’articolo 46 prevede un riesame generale della Commissione entro il 1o gennaio 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2019, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaricartolarizzazionevigilanza prudenzialetrasparenzaprotezione degli investitori

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