Cassazione Civile, Sentenza n. 23874/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto che gli agenti della riscossione potessero usufruire della prenotazione a debito del contributo unificato; contestazione anche sulla maggiorazione del contributo per omessa indicazione del valore della causa e sui criteri di determinazione dell'importo (massimo di €1.500,00) a carico dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e rigettato il terzo; ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha deciso nel merito: ha riconosciuto che l'omissione dell'indicazione del valore della causa può essere sanata mediante specificazione successiva (anche tramite nota di iscrizione a ruolo datata e sottoscritta) e conseguentemente il contributo unificato deve essere calcolato in ragione del valore così dichiarato; ha però affermato che la prenotazione a debito prevista per alcune amministrazioni pubbliche non si applica agli agenti della riscossione nel processo tributario (salvo i casi specifici di procedure esecutive devolute al giudice ordinario), per cui gli agenti non sono esentati dall'obbligo di pagamento del contributo unificato quando agiscono come ricorrenti; pronunciata compensazione integrale delle spese per la parziale soccombenza e la novità delle questioni.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata con riguardo a principi di giusto processo e motivazione delle decisioni; contestazione di violazione ai fini dell'art. 360 c.p.c. è stata considerata fondata in parte (omessa motivazione denunciata ma valutata insieme agli altri profili).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Strumento invocato per i motivi di cassazione (violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione); la Corte ha accolto i profili riferiti alla corretta interpretazione delle norme sul contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 6 e 6-quater
Regole sulla determinazione e presunzione del valore della lite e relative sanzioni in caso di omessa indicazione; la Corte ha ritenuto che la maggiorazione può essere evitata se la dichiarazione di valore viene successivamente e regolarmente resa prima dell'iscrizione a ruolo.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 14, comma 3-bis
Richiede l'indicazione del valore della lite nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la Corte ha ammesso l'integrazione tramite successiva precisazione (anche con la nota di iscrizione a ruolo), purché data e sottoscritta entro i termini indicati.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 157
"In applicazione dell'articolo 48... il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato..."
Regola la prenotazione a debito del contributo unificato nei casi di procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo; la Corte ha rilevato che tale prenotazione è limitata alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario e non si estende al processo tributario ordinario.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 48, comma 1
"Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito..."
Prevede la prenotazione a debito in relazione a procedure di riscossione coattiva; la Corte ha interpretato che l'applicazione è limitata a quelle procedure e non al contenzioso tributario ordinario sulle cartelle.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37 (conv. L. 15 luglio 2011 n. 111)
Ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato con richiamo alle regole del processo civile; utilizzato per inquadrare il regime del contributo unificato nel contenzioso tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 11
"Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito..."
Stabilisce il principio della prenotazione a debito per alcune amministrazioni pubbliche; la Corte ha osservato che Equitalia non rientra, allo stato normativo, tra le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito nel processo tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 16
Norma sanzionatoria collegata alla presunzione di valore; la Corte ha precisato che la presunzione opera solo se non è presentata alcuna dichiarazione di valore valida entro i termini.
Direttiva Ministero della Giustizia, nota 29 settembre 2003
Interpretazione ministeriale secondo cui nel processo civile la dichiarazione di valore resa successivamente all'atto introduttivo, purché antecedente all'iscrizione a ruolo e sottoscritta dal difensore, può sanare l'omissione; principio esteso dalla Corte al processo tributario per analogia.
Direttiva Ministero Economia e Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
Stabilisce l'applicazione al processo tributario dell'orientamento ministeriale sulla possibilità di sanare l'omessa dichiarazione di valore mediante precisazione successiva entro termini prefissati; la Corte l'ha seguita e applicata anche alla nota di iscrizione a ruolo.
Circolare Ministero Economia e Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011
Riferimenti operativi e di ragionevolezza applicati dalla Corte per ritenere valida la nota di iscrizione a ruolo come strumento di integrazione del valore della causa.
Massime di principio
- Gli agenti della riscossione (concessionari) non possono in genere usufruire della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario, salvo i casi specifici di procedura esecutiva devoluta al giudice ordinario (es. riscossione coattiva/entrate iscritte a ruolo).
- L'omessa indicazione del valore della causa nell'atto introduttivo può essere sanata mediante dichiarazione successiva purché sia sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e resa prima dell'iscrizione a ruolo (anche tramite nota di iscrizione a ruolo), nei termini indicati dalle direttive ministeriali.
- Se la dichiarazione di valore viene regolarmente integrata, il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore così dichiarato e non si applica automaticamente la maggiorazione o l'importo massimo forfettario.
- La qualificazione del soggetto che agisce (concessionario/agente della riscossione) e la natura dell'atto impugnato (atto di esecuzione coattiva vs. cartella/atto impugnato davanti al giudice tributario) sono determinanti per stabilire l'applicabilità della prenotazione a debito.
- In presenza di questioni nuove o di parziale soccombenza può essere disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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