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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23874/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto che gli agenti della riscossione potessero usufruire della prenotazione a debito del contributo unificato; contestazione anche sulla maggiorazione del contributo per omessa indicazione del valore della causa e sui criteri di determinazione dell'importo (massimo di €1.500,00) a carico dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e rigettato il terzo; ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha deciso nel merito: ha riconosciuto che l'omissione dell'indicazione del valore della causa può essere sanata mediante specificazione successiva (anche tramite nota di iscrizione a ruolo datata e sottoscritta) e conseguentemente il contributo unificato deve essere calcolato in ragione del valore così dichiarato; ha però affermato che la prenotazione a debito prevista per alcune amministrazioni pubbliche non si applica agli agenti della riscossione nel processo tributario (salvo i casi specifici di procedure esecutive devolute al giudice ordinario), per cui gli agenti non sono esentati dall'obbligo di pagamento del contributo unificato quando agiscono come ricorrenti; pronunciata compensazione integrale delle spese per la parziale soccombenza e la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata con riguardo a principi di giusto processo e motivazione delle decisioni; contestazione di violazione ai fini dell'art. 360 c.p.c. è stata considerata fondata in parte (omessa motivazione denunciata ma valutata insieme agli altri profili).

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Strumento invocato per i motivi di cassazione (violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione); la Corte ha accolto i profili riferiti alla corretta interpretazione delle norme sul contributo unificato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 6 e 6-quater

    Regole sulla determinazione e presunzione del valore della lite e relative sanzioni in caso di omessa indicazione; la Corte ha ritenuto che la maggiorazione può essere evitata se la dichiarazione di valore viene successivamente e regolarmente resa prima dell'iscrizione a ruolo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 14, comma 3-bis

    Richiede l'indicazione del valore della lite nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la Corte ha ammesso l'integrazione tramite successiva precisazione (anche con la nota di iscrizione a ruolo), purché data e sottoscritta entro i termini indicati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 157

    "In applicazione dell'articolo 48... il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato..."

    Regola la prenotazione a debito del contributo unificato nei casi di procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo; la Corte ha rilevato che tale prenotazione è limitata alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario e non si estende al processo tributario ordinario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 48, comma 1

    "Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito..."

    Prevede la prenotazione a debito in relazione a procedure di riscossione coattiva; la Corte ha interpretato che l'applicazione è limitata a quelle procedure e non al contenzioso tributario ordinario sulle cartelle.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37 (conv. L. 15 luglio 2011 n. 111)

    Ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato con richiamo alle regole del processo civile; utilizzato per inquadrare il regime del contributo unificato nel contenzioso tributario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 11

    "Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito..."

    Stabilisce il principio della prenotazione a debito per alcune amministrazioni pubbliche; la Corte ha osservato che Equitalia non rientra, allo stato normativo, tra le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito nel processo tributario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 16

    Norma sanzionatoria collegata alla presunzione di valore; la Corte ha precisato che la presunzione opera solo se non è presentata alcuna dichiarazione di valore valida entro i termini.

  • Direttiva Ministero della Giustizia, nota 29 settembre 2003

    Interpretazione ministeriale secondo cui nel processo civile la dichiarazione di valore resa successivamente all'atto introduttivo, purché antecedente all'iscrizione a ruolo e sottoscritta dal difensore, può sanare l'omissione; principio esteso dalla Corte al processo tributario per analogia.

  • Direttiva Ministero Economia e Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012

    Stabilisce l'applicazione al processo tributario dell'orientamento ministeriale sulla possibilità di sanare l'omessa dichiarazione di valore mediante precisazione successiva entro termini prefissati; la Corte l'ha seguita e applicata anche alla nota di iscrizione a ruolo.

  • Circolare Ministero Economia e Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011

    Riferimenti operativi e di ragionevolezza applicati dalla Corte per ritenere valida la nota di iscrizione a ruolo come strumento di integrazione del valore della causa.

Massime di principio

  • Gli agenti della riscossione (concessionari) non possono in genere usufruire della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario, salvo i casi specifici di procedura esecutiva devoluta al giudice ordinario (es. riscossione coattiva/entrate iscritte a ruolo).
  • L'omessa indicazione del valore della causa nell'atto introduttivo può essere sanata mediante dichiarazione successiva purché sia sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e resa prima dell'iscrizione a ruolo (anche tramite nota di iscrizione a ruolo), nei termini indicati dalle direttive ministeriali.
  • Se la dichiarazione di valore viene regolarmente integrata, il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore così dichiarato e non si applica automaticamente la maggiorazione o l'importo massimo forfettario.
  • La qualificazione del soggetto che agisce (concessionario/agente della riscossione) e la natura dell'atto impugnato (atto di esecuzione coattiva vs. cartella/atto impugnato davanti al giudice tributario) sono determinanti per stabilire l'applicabilità della prenotazione a debito.
  • In presenza di questioni nuove o di parziale soccombenza può essere disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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