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Sentenza

Sentenza n. 8204/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del giudizio collegiale espresso dalla commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario di prima e seconda fascia (diniego al ricorrente della predetta abilitazione), settore concorsuale 06/C1, chirurgia generale; - degli atti della procedura, incluso verbale n. 1 del 4 settembre 2021; - di tutti gli atti della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore 06/C1 e, in particolare: a) del verbale n. 1 della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale del 4/9/2021, nella parte in cui ha escluso, omettendo ogni motivazione, il titolo rappresentato dalla “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” tra quelli rilevanti ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore universitario di prima fascia; b) di tutti i verbali della Commissione e, in particolare, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e collegiale del ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, al momento non conosciuto.

Giustizia amministrativa202216305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale della Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale che ha negato l'abilitazione alla prima fascia nel settore concorsuale 06/C1, chirurgia generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di abilitazione scientifica nazionale, contestando la valutazione dei titoli e della produzione scientifica. In particolare, ha censurato il mancato riconoscimento del ruolo di Principal Investigator relativo a uno studio finanziato da un ente statunitense, ritenuto dalla Commissione attività di mero recruiting, nonché l'omessa considerazione della formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) presso atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali, titolo non selezionato dalla Commissione tra quelli rilevanti per la prima fascia. Ha inoltre contestato il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, valutate complessivamente di qualità buona anziché elevata, come richiesto dall'art. 6, lett. b), del d.m. n. 120/2016. Sono stati impugnati anche i verbali della Commissione, incluso il verbale n. 1 del 4 settembre 2021, e gli atti connessi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Quanto al ruolo di Principal Investigator, ha rilevato che la documentazione prodotta qualificava l'attività come mero recruiting, limitato al reclutamento di profili qualificati e specializzati, sicché non emergeva un titolo valutabile nel senso prospettato dal ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata selezione della fellowship tra i titoli rilevanti: la Commissione aveva esercitato il potere previsto dall'art. 5, comma 2, del d.m. n. 120/2016, scegliendo i titoli pertinenti per la prima fascia. Il Collegio ha ritenuto che i commissari, quali esperti del settore scientifico e componenti della comunità accademica di riferimento, dispongano di ampia discrezionalità tecnico-scientifica nella selezione dei titoli e nell'elaborazione dei criteri di valutazione. Né l'art. 6, comma 2, del decreto impone una motivazione specifica sulle ragioni della selezione dei titoli o sull'introduzione dei criteri, autorizzati ove necessario. Tale scelta è sindacabile solo in presenza di errore di fatto, palese illogicità o irrazionalità, non riscontrati nella fattispecie. La nota dell'amministrazione ha inoltre chiarito i criteri differenziati per la prima e la seconda fascia. Quanto alla valutazione della produzione scientifica, la relazione depositata dalla Commissione il 17 gennaio 2024 ha fornito ampia motivazione a sostegno del giudizio; il motivo è stato ritenuto improcedibile e comunque infondato, anche perché il ricorrente non aveva confutato nella memoria conclusiva le argomentazioni dell'amministrazione. Le spese sono state compensate, essendosi l'amministrazione costituita con atto di mera forma.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

    La disposizione attribuisce alla Commissione ASN il potere di selezionare, in relazione alla specificità del settore e distintamente per fascia, i titoli rilevanti tra quelli dell'allegato A e di stabilire, ove necessario, i relativi criteri di valutazione.

  • art. 6, comma 2, d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    La norma non impone una motivazione specifica né per la selezione dei titoli né per la scelta dei criteri di valutazione; quest'ultima è rimessa alla Commissione quando ritenuta necessaria.

  • art. 6, lett. b), d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    La valutazione della produzione scientifica deve raggiungere il livello qualitativo richiesto per il conseguimento dell'abilitazione alla fascia considerata.

  • Allegato A, n. 8, d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

    La tipologia di titolo può essere considerata solo se selezionata dalla Commissione tra quelle rilevanti per la specifica fascia e settore concorsuale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la Commissione può selezionare, distintamente per prima e seconda fascia e in relazione alla specificità del settore concorsuale, i titoli rilevanti tra quelli previsti dall'allegato A al d.m. n. 120/2016; il candidato non ha diritto alla valutazione di ogni titolo astrattamente contemplato dalla fonte normativa.
  • La scelta dei titoli rilevanti e, ove necessario, dei relativi criteri di valutazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-scientifica della Commissione ASN, espressione della competenza specialistica dei commissari.
  • Le scelte della Commissione ASN in materia di selezione e valutazione dei titoli sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errore di fatto, palese illogicità o irrazionalità; non è sufficiente la mera preferibilità di una diversa impostazione valutativa.
  • Il mancato riconoscimento di un'attività quale titolo valutabile è legittimo quando la documentazione dimostri che essa consiste in un'attività meramente organizzativa o di reclutamento, priva del contenuto qualificato di insegnamento o ricerca richiesto dalla tipologia di titolo.
  • La relazione della Commissione depositata nel corso del giudizio può confermare e rendere esplicite le ragioni della valutazione scientifica contestata; se il ricorrente non confuta tali argomentazioni, la censura può essere ritenuta improcedibile e comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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