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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. e rifiutato la conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della "libertà controllata" ai sensi dell'art. 56 della legge n. 689/1981. Il ricorrente denunciava: (i) motivazione illogica del diniego della conversione, in quanto la Corte avrebbe imputato all'imputato l'onere di "provare" che avrebbe rispettato in futuro le prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva; (ii) violazione dell'art. 56 e delle norme che regolano le sanzioni sostitutive, sostenendo che nessuna norma impone all'imputato l'onere probatorio richiesto dalla Corte e che con l'appello aveva già prodotto elementi che dimostravano il fermo proposito di adempiere le prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi relativi alla motivazione: ha affermato che la valutazione circa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive è discrezionale e di fatto, ma deve essere sorretta da congrua e adeguata motivazione, considerando i criteri dell'art. 133 c.p. e la prevedibilità di eventuali recidive. La Corte d'appello aveva illegittimamente gravato l'imputato di un onere probatorio non previsto dalla legge. Venendo meno la regolarità della motivazione e non essendo emerse cause di proscioglimento più favorevoli, la Corte di Cassazione ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; citata per identificare il fatto per il quale è intervenuta la condanna.

  • art. 56 legge n. 689/1981

    Regola la conversione della pena detentiva breve in sanzioni sostitutive (es. libertà controllata). La Corte ha precisato che la legge non impone all'imputato l'onere di provare in modo formale il futuro rispetto delle prescrizioni.

  • art. 53 legge n. 689/1981

    Individua le sanzioni sostitutive applicabili alla pena detentiva breve; la sua applicazione richiede valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 58, comma 1, legge n. 689/1981

    Attribuisce al giudice di merito la valutazione sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive, valutazione che deve essere adeguatamente motivata alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di determinazione della pena (tra cui condizioni di vita individuale, familiare e sociale) che devono informare anche la discrezionalità del giudice nel valutare l'applicabilità delle misure sostitutive.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivazioni invocate nel ricorso in Cassazione: rispettivamente illogicità della motivazione (lett. b) e violazione di legge (lett. e) relativamente al rifiuto della conversione della pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte di Cassazione l'ha applicata rilevando l'estinzione del reato e annullando la sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • La concessione di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi è una valutazione discrezionale del giudice di merito che però deve essere sorretta da congrua e adeguata motivazione.
  • Il giudice non può imporre all'imputato un onere probatorio formale di "provare" il rispetto futuro delle prescrizioni della sanzione sostitutiva; è invece tenuto a valutare gli elementi relativi alla personalità, alle condizioni di vita e alle modalità del fatto per prevedere il rischio di recidiva.
  • La ratio delle sanzioni sostitutive è premiale: il diniego deve fondarsi su specifiche ragioni che giustifichino l'impossibilità o l'inidoneità dell'imputato a fruire della misura alternativa.
  • Una motivazione manifestamente illogica o che imponga oneri probatori non previsti dalla legge può essere cassata; se da questa illegittimità emerge l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
  • In appelli analoghi il difensore dovrebbe documentare, nella fase di merito, elementi concreti sulla personalità e sulle condizioni di vita del cliente; il giudice deve valutare tali elementi senza ribaltare il principio secondo cui l'onere della prova di un fatto futuro non grava sul reo.
  • La parte pubblica che si oppone alla conversione dovrebbe contrapporre motivazioni specifiche e circostanziate (es. rischio concreto di recidiva) anziché limitarsi a contestare l'assenza di elementi prodotti dalla difesa.

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