Sentenza del 28/01/2022 n. 2606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la rettifica dell'imponibile operata dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2006, con esclusivo riferimento alla disconoscimento di spese di pubblicità per Euro 170.000,00 pagate al Sig. P., artista, per l'esposizione del marchio della società in cataloghi, locandine e materiale promozionale di mostre ed eventi artistici. L'Amministrazione aveva riconosciuto deducibile solo Euro 40.479,00, recuperando a tassazione Euro 129.521,00. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accolse il contribuente; in appello la Commissione regionale riformò accogliendo l'Agenzia e dichiarando non inerenti le spese. In Cassazione la ricorrente denunciava, principalmente, nullità e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale (art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c. n.4) e la violazione delle norme in materia di deducibilità e inerenza (D.P.R. 917/1986, artt. 108 e 109, e D.P.R. 600/1973, art. 19).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse correttamente valutato, secondo i principi giurisprudenziali consolidati, la non inerenza delle spese contestate: la società non ha dimostrato l'utilità concreta o almeno prospettica del servizio pubblicitario rispetto alla sua attività di intermediazione commerciale nel settore alimentare, mentre l'alta incidenza della spesa sui ricavi e la natura di 'pubblico di nicchia' dell'evento artistico costituivano elementi indiziari rilevanti. La Corte ha inoltre affermato che gli elementi di incongruità e antieconomicità sono indici di mancanza di inerenza (pur non identificandosi automaticamente con essa) e ha escluso la rilevanza del mero errore materiale sul riferimento all'anno 2008. Perciò è stato confermato il disconoscimento delle spese e la soccombenza della ricorrente con condanna al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.700,00 per competenze oltre spese prenotate a debito) e indicazione dell'eventuale versamento del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza regionale; la Corte ha ritenuto il rilievo infondato perché l'errore materiale riscontrato (riferimento all'anno 2008) è irrilevante e la motivazione era comunque idonea a rivelare la ratio decidendi.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3
Richiamati come criteri di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente e ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'art. 109 (comma 5) è stato considerato 'contenitore' della nozione di inerenza ma la Corte ha richiamato l'orientamento più ampio: l'inerenza si valuta come rapporto qualitativo tra spesa e attività d'impresa, richiedendo prova della riferibilità del costo all'attività imprenditoriale; l'antieconomicità e l'incongruità sono indici non esclusivi di mancata inerenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nel quadro delle contestazioni dell'accertamento fiscale; la Corte non ha desunto dalla norma elementi in senso favorevole alla ricorrente e ha confermato la valutazione di merito sul carattere non inerente delle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Riferita nella parte dispositiva per dare atto degli obblighi relativi al versamento del contributo unificato; utilizzata per fissare gli oneri procedurali sul ricorrente.
Massime di principio
- L'inerenza delle spese è un giudizio qualitativo: non basta la mera contabilizzazione; il contribuente deve fornire prova della riferibilità della spesa all'attività d'impresa e della sua utilità, anche potenziale.
- L'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rilevanti (ma non equivalenti) di mancata inerenza: spese sproporzionate rispetto ai ricavi o destinate a un pubblico non pertinente possono giustificare il disconoscimento.
- In sede di legittimità la Corte non può riesaminare i fatti e le prove: sono inammissibili censure che chiedano una diversa valutazione degli elementi probatori già apprezzati dai giudici di merito.
- Il principio di inerenza va interpretato nel quadro della nozione di reddito d'impresa: la deducibilità richiede che il costo sia riconducibile ad attività idonee a produrre utili, senza che sia necessario dimostrare un vantaggio economico immediato.
- Errori materiali nella motivazione (es. riferimento a anno diverso) sono irrilevanti se la decisione rimane comprensibile e conforme ai principi di diritto; la mera contestazione formale della motivazione non è sufficiente a capovolgere una valutazione di merito fondata.
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