Cassazione Civile, Ordinanza n. 10072/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un'ordinanza resa in sede di reclamo possessorio e contro il conseguente atto di precetto intimato dalle controparti. Gli opponenti chiedevano anche l'accertamento della proprietà di un'area di terreno, la declaratoria di decadenza delle controparti dall'azione possessoria, il risarcimento dei danni e la condanna ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte rigettato le domande; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: violazione e falsa applicazione di una vasta serie di norme processuali e sostanziali; nullità della sentenza e del procedimento per asserita irregolare designazione del giudice istruttore; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. La Corte di cassazione ha però rilevato plurimi profili di inammissibilità: carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c.; mancata adeguata prova della qualità di eredi e del decesso della parte originaria, pur essendo tale qualità dedotta a fondamento della legittimazione a ricorrere; mancata riproduzione o localizzazione degli atti e documenti richiamati ex art. 366, n. 6, c.p.c.; genericità e confusione dei motivi, non idonei a censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato in massima parte inammissibile l'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e rigettato le residue doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 4.000,00 oltre esborsi e accessori, e ha applicato la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura di euro 4.000,00, ritenendo manifestamente inammissibile l'impugnazione come abuso dello strumento processuale. Ha infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi deduce l'omessa o erronea valutazione di documenti deve indicarne con precisione il contenuto e la sede processuale; la mancata osservanza anche di uno solo dei due oneri comporta inammissibilità
art. 342 c.p.c.
richiamato per evidenziare che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile in massima parte l'appello per difetto di specificità dei motivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge deve indicare concretamente le ragioni della pretesa violazione e non limitarsi a un elenco generico di norme
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la deduzione di nullità della sentenza o del procedimento richiede censure chiare e specifiche
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale nella formulazione richiamata dai ricorrenti è stato ritenuto non applicabile alla decisione impugnata per ragioni temporali, oltre che comunque non adeguatamente specificato
art. 372 c.p.c.
consente le produzioni documentali necessarie a provare il decesso della parte originaria e la qualità di erede del ricorrente
art. 86 c.p.c.
richiamato in relazione alla costituzione personale dell'avvocato ricorrente quale difensore munito di rappresentanza
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
hanno costituito la base per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna aggravata quando l'impugnazione sia manifestamente inammissibile e integri abuso dello strumento processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 2049 c.c.
richiamato incidentalmente per affermare la responsabilità della parte per l'operato del proprio difensore
art. 25 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla designazione del giudice istruttore
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non offre una esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa e del percorso processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e la ratio della decisione impugnata senza consultare autonomamente gli atti.
- Chi agisce in cassazione nella qualità di erede di una parte del giudizio di merito deve provare documentalmente sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede; la mancata contestazione della controparte non sana il difetto di prova, poiché la legittimazione ad impugnare è rilevabile d'ufficio.
- La censura relativa a documenti o atti processuali richiede, a pena di inammissibilità, sia la puntuale indicazione della loro collocazione nei fascicoli sia la trascrizione o riassunzione del loro contenuto rilevante.
- Le doglianze di violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale devono essere formulate in modo specifico e riferite alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; il rinvio generico a molteplici norme o a contestazioni diffuse e polemiche non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle conseguenze economiche ordinarie della soccombenza.
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