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Sentenza

Sentenza n. 6383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione dei dinieghi di condono edilizio relativi a una veranda abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi due dinieghi di condono edilizio adottati da Roma Capitale per un ampliamento residenziale di 73,50 mq e 199 mc. Ha sostenuto, in particolare, che l'immobile non ricadesse nella Riserva Naturale dell'Insugherata né nella relativa area contigua; che il vincolo paesaggistico dell'Acqua Traversa, derivante dal d.m. 12 dicembre 1991, fosse stato annullato con efficacia generale da precedenti sentenze; che il vincolo del P.T.P. n. 15/7 Veio Cesano fosse inesistente, decaduto o comunque compatibile con l'intervento perché l'area sarebbe stata classificata come zona a tutela limitata; e che, in base alla disciplina sopravvenuta del P.T.P.R., fossero consentiti ampliamenti inferiori al 20% della volumetria esistente. Ha inoltre dedotto che l'ampliamento rispettasse i limiti quantitativi previsti dalla legge regionale. In appello ha introdotto, con riferimento al P.T.P. Veio Cesano, argomentazioni ulteriori rispetto alla censura formulata in primo grado, sostenendo non più l'estraneità dell'immobile al vincolo, ma la sua inclusione in un'area sottoposta a tutela limitata e la sopravvenuta sostituzione del P.T.P. con il P.T.P.R.

La decisione

L'appello è stato respinto, con conferma della sentenza di primo grado, sebbene mediante correzione della motivazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i dinieghi fossero provvedimenti plurimotivati: ciascuno dei tre vincoli richiamati dall'amministrazione era astrattamente idoneo, autonomamente, a giustificare il rigetto del condono. La censura relativa alla Riserva Naturale dell'Insugherata è stata ritenuta fondata nella parte in cui il TAR aveva omesso di disporre una verificazione, nonostante la documentazione prodotta dall'interessato suscitasse dubbi sulla collocazione dell'immobile all'interno dell'area vincolata. Tale rilievo, tuttavia, non ha comportato l'accoglimento dell'appello, poiché il diniego restava sorretto dall'autonoma motivazione concernente il P.T.P. Veio Cesano. Le contestazioni dell'appellante su tale vincolo sono state dichiarate inammissibili per novità, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., in quanto avevano modificato la causa petendi rispetto al primo grado introducendo la tesi della tutela limitata e la rilevanza del P.T.P.R. In ogni caso, sono state ritenute infondate nel merito: la disciplina del P.T.P. era vigente e applicabile al momento del diniego e l'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004 precludeva la sanatoria degli ampliamenti in presenza del vincolo. L'appellante non aveva inoltre dimostrato la conformità dell'opera allo strumento urbanistico, né in astratto né in concreto. La disciplina sopravvenuta del P.T.P.R. è stata ritenuta irrilevante in applicazione del principio tempus regit actum. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    non sono suscettibili di sanatoria le opere comportanti un ampliamento ... realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi ed aree naturali protette ... anche se realizzate prima dell'apposizione del vincolo

    La disposizione preclude la sanatoria degli abusi consistenti in ampliamenti realizzati su immobili sottoposti a vincoli di tutela di parchi e aree naturali protette; il vincolo derivante dal P.T.P. Veio Cesano è stato ritenuto autonomamente sufficiente a giustificare il diniego.

  • art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004

    La disposizione è stata richiamata dall'appellante per sostenere il rispetto dei limiti quantitativi dell'ampliamento, ma non è stata ritenuta decisiva, poiché la presenza del vincolo rendeva comunque operativa la preclusione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b).

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Il divieto di nova impedisce di introdurre in appello nuove domande o nuove censure caratterizzate da un nuovo o mutato petitum o da una nuova o mutata causa petendi; consente soltanto nuove argomentazioni dirette a sviluppare motivi già dedotti senza ampliare il thema decidendum.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per lo svolgimento dell'udienza di smaltimento con modalità da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    La presentazione dell'istanza di passaggio in decisione comporta la considerazione del difensore come presente a ogni effetto.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su motivazioni plurime, autonome e ciascuna astrattamente idonea a sorreggerne il contenuto, la fondatezza delle censure contro una motivazione non comporta l'annullamento dell'atto se almeno un'altra motivazione rimane legittima e sufficiente.
  • Il divieto di nova in appello previsto dall'art. 104, comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto e costituisce un principio di ordine pubblico processuale: non possono essere introdotte nuove domande o censure fondate su un nuovo o mutato petitum o su una nuova o mutata causa petendi.
  • Il divieto di nova non impedisce di formulare in appello nuove argomentazioni dirette a dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata, purché esse sviluppino una censura già proposta e non amplino il perimetro delle contestazioni rivolte contro l'atto amministrativo.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; la disciplina sopravvenuta non può incidere retroattivamente sulla legittimità dell'atto precedente.
  • In presenza di un vincolo paesaggistico o ambientale vigente al momento del diniego, la sanabilità di un ampliamento edilizio deve essere valutata secondo la disciplina allora applicabile; la mera allegazione della compatibilità dell'intervento con una disciplina vincolistica più favorevole non è sufficiente senza la dimostrazione della conformità urbanistica dell'opera, sia in astratto sia in concreto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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