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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11073/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per tentata estorsione nei confronti di Sibilio Sabatino e per evasione dagli arresti domiciliari. La difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'errata interpretazione di una trascrizione di conversazione tra il ricorrente e Falco Carmine, sostenendo che la Corte ha dato un significato difforme rispetto a quanto prospettato in appello; (2) violazione di legge per aver utilizzato la trascrizione di una telefonata acquisita dalla P.G. nonostante, secondo il ricorrente, in sede di udienza fosse stato negato il consenso all'utilizzazione della trascrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse un'appellazione al merito (questione di fatto) non sindacabile in sede di cassazione, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il carattere intimidatorio delle espressioni contestate e il rigetto delle argomentazioni difensive risultava dalla struttura argomentativa complessiva della decisione. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché la questione di inutilizzabilità della trascrizione non era stata sollevata in appello come richiesto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In sede scritta il Pubblico Ministero aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata per il contraddittorio scritto tra le parti

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di impugnazione ammessi in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'inutilizzabilità della trascrizione perché non era stato previamente dedotto in appello, come prescritto da questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro tremila alla Cassa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (Rv. 284096)

    Principio secondo cui non è sempre necessario che la sentenza risponda espressamente a ogni specifica deduzione se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva; la Corte territoriale può implicitamente rigettare deduzioni difensive quando ciò emerge dal contenuto della motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata al controllo di legittimità e non può rimettere in discussione valutazioni di fatto o di merito adeguatamente motivate dalla Corte territoriale; questioni di interpretazione del contenuto probatorio (es. significato di una conversazione trascritta) sono spesso considerate valutazioni di merito e quindi inammissibili in cassazione se non presentano profili di diritto chiari
  • Per contestare l'utilizzabilità di una prova (es. trascrizione/intercettazione) in cassazione, la relativa doglianza deve essere svolta preventivamente in appello conformemente all'art. 606, comma 3, c.p.p.; se non dedotta in appello, la questione è di regola inammissibile in cassazione
  • Una sentenza che richiama i passaggi salienti di una prova e motiva il proprio convincimento implicitamente può rigettare deduzioni difensive anche senza rispondere punto per punto a ogni argomento; pertanto è essenziale per la difesa evidenziare criticità di diritto specifiche e non solo reinterpretazioni dei fatti
  • Il difensore deve formulare i motivi di cassazione in termini di questioni di diritto (violazione di norme, vizio di motivazione manifesto collegato a principi di diritto) per evitare l'inammissibilità per censura di fatto
  • Presentare un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso

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