Cassazione Penale, Sentenza n. 11073/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per tentata estorsione nei confronti di Sibilio Sabatino e per evasione dagli arresti domiciliari. La difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'errata interpretazione di una trascrizione di conversazione tra il ricorrente e Falco Carmine, sostenendo che la Corte ha dato un significato difforme rispetto a quanto prospettato in appello; (2) violazione di legge per aver utilizzato la trascrizione di una telefonata acquisita dalla P.G. nonostante, secondo il ricorrente, in sede di udienza fosse stato negato il consenso all'utilizzazione della trascrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse un'appellazione al merito (questione di fatto) non sindacabile in sede di cassazione, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il carattere intimidatorio delle espressioni contestate e il rigetto delle argomentazioni difensive risultava dalla struttura argomentativa complessiva della decisione. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché la questione di inutilizzabilità della trascrizione non era stata sollevata in appello come richiesto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In sede scritta il Pubblico Ministero aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata per il contraddittorio scritto tra le parti
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di impugnazione ammessi in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'inutilizzabilità della trascrizione perché non era stato previamente dedotto in appello, come prescritto da questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro tremila alla Cassa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (Rv. 284096)
Principio secondo cui non è sempre necessario che la sentenza risponda espressamente a ogni specifica deduzione se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva; la Corte territoriale può implicitamente rigettare deduzioni difensive quando ciò emerge dal contenuto della motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata al controllo di legittimità e non può rimettere in discussione valutazioni di fatto o di merito adeguatamente motivate dalla Corte territoriale; questioni di interpretazione del contenuto probatorio (es. significato di una conversazione trascritta) sono spesso considerate valutazioni di merito e quindi inammissibili in cassazione se non presentano profili di diritto chiari
- Per contestare l'utilizzabilità di una prova (es. trascrizione/intercettazione) in cassazione, la relativa doglianza deve essere svolta preventivamente in appello conformemente all'art. 606, comma 3, c.p.p.; se non dedotta in appello, la questione è di regola inammissibile in cassazione
- Una sentenza che richiama i passaggi salienti di una prova e motiva il proprio convincimento implicitamente può rigettare deduzioni difensive anche senza rispondere punto per punto a ogni argomento; pertanto è essenziale per la difesa evidenziare criticità di diritto specifiche e non solo reinterpretazioni dei fatti
- Il difensore deve formulare i motivi di cassazione in termini di questioni di diritto (violazione di norme, vizio di motivazione manifesto collegato a principi di diritto) per evitare l'inammissibilità per censura di fatto
- Presentare un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →