Sentenza n. 2523/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, che aveva imposto il ripristino del punteggio, il riconoscimento del servizio e il pagamento delle retribuzioni e delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, n. 417/2024, non appellata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato l’illegittimità della rettifica del punteggio, ordinato il ripristino del punteggio iniziale, riconosciuto il servizio prestato e quello che sarebbe stato prestato sino al 30 giugno 2021, nonché condannato l’amministrazione al pagamento delle retribuzioni dovute e delle spese di lite. Successivamente, su istanza dell’amministrazione e con adesione della ricorrente, il giudice ordinario aveva corretto un errore materiale relativo alla data iniziale del servizio, sostituendo il 2 settembre 2020 con il 29 settembre 2020. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell’amministrazione, sostenendo che la quantificazione delle somme dovute costituisse una mera operazione aritmetica basata sui parametri retributivi della contrattazione collettiva. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata rinotificazione del titolo corretto, assumendo che il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 non fosse validamente decorso. Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione, poiché la correzione riguardava il periodo di servizio e non incideva sul quantum della condanna pecuniaria; inoltre, l’ordinanza di correzione era stata richiesta dalla stessa amministrazione ed era quindi da essa conosciuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha escluso che fosse necessaria la rinotificazione della sentenza corretta, distinguendo tra correzioni che incidono sulla precisa determinazione dell’obbligazione pecuniaria e correzioni relative a obblighi non pecuniari o ad aspetti che non modificano il quantum. Nel caso concreto, la correzione della data iniziale del servizio era agevolmente desumibile dagli atti, non modificava la condanna al pagamento delle retribuzioni e delle spese e l’ordinanza correttiva era conosciuta dall’amministrazione, che ne aveva chiesto l’adozione. Nel merito, il Ministero non aveva contestato specificamente la pretesa né provato l’integrale adempimento del giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di conformarsi integralmente alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni su istanza dell’interessata. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Richiede, ai fini del ricorso per ottemperanza, il deposito della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione; nel caso concreto è sufficiente il deposito del titolo originario insieme all’ordinanza di correzione, quando la correzione non incide sul quantum della condanna.
art. 86, comma 3, c.p.a.
L’ordinanza di correzione integra il provvedimento corretto e ne forma parte integrante.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie è collegato alla conoscenza esatta, da parte dell’amministrazione, della pretesa economica e della sua misura; la necessità di rinotificazione del titolo corretto non opera quando la correzione non incide sul quantum dovuto.
art. 93 c.p.c.
Rileva per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione effettiva dell’incarico.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato è stata oggetto di correzione di errore materiale, la sua rinotificazione all’amministrazione non è necessaria ai fini dell’ottemperanza se la correzione non incide sulla precisa determinazione del quantum della condanna pecuniaria, riguarda aspetti non pecuniari e il contenuto corretto è agevolmente desumibile dagli atti.
- La necessità di rinnovare la notificazione del titolo corretto è collegata all’esigenza di assicurare all’amministrazione la conoscenza esatta dell’obbligazione pecuniaria, poiché tale conoscenza costituisce il presupposto dello spatium deliberandi previsto per l’esecuzione delle condanne al pagamento di somme di denaro.
- Quando l’ordinanza di correzione è stata richiesta dalla stessa amministrazione, non è configurabile, in relazione alla correzione conosciuta dall’amministrazione, una mancata conoscenza del comando giudiziale tale da impedire l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non contesti specificamente la pretesa esecutiva e non dimostri l’integrale adempimento del giudicato può essere destinataria dell’ordine di esecuzione e della contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quando il giudice accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, subordinando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso di tale termine e all’istanza dell’interessato.
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