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Ordinanza

Ordinanza n. 332/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, con adozione di idonee misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a. - del Progetto di vita personalizzato del -OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino, in favore del minore -OMISSIS-, contenente l'indicazione di 13 ore di trattamento aba, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione con continuità terapeutica delle medesime figure professionali che hanno seguito il minore dall'età di 6 anni; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora ogni 15 giorni di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora ogni 15 giorni di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali.

Giustizia amministrativa202600991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di trattamento ABA che ha ridotto da 25 a 13 ore settimanali il trattamento riabilitativo, diminuendo anche le ore di supervisione e disciplinando il trattamento per la durata di un anno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e gli atti presupposti dell'ASL, nonché il PDTA regionale, contestando la riduzione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA precedentemente assicurato al minore. Hanno dedotto l'esigenza di mantenere almeno 25 ore settimanali di trattamento, tre ore mensili di supervisione BCBA, parent training con cadenza quindicinale e la continuità terapeutica delle medesime figure professionali che seguivano il minore dall'età di sei anni. La contestazione si fonda sulla ritenuta inadeguatezza della valutazione sanitaria dell'ASL rispetto alle concrete condizioni cliniche del minore, al miglioramento conseguito con il precedente trattamento e al rischio che la riduzione interrompa la continuità terapeutica e comprometta i livelli assistenziali e riabilitativi necessari.

La decisione

Il TAR ha confermato, nella fase cautelare, l'immediata riattivazione del trattamento ABA nella misura di 25 ore settimanali e con le medesime modalità precedentemente assicurate, ritenendo prevalenti le esigenze di continuità terapeutica. Ha ravvisato gravità e urgenza poiché la riduzione immediata del trattamento, già utile al miglioramento di alcune aree dello sviluppo, avrebbe potuto interrompere la continuità assistenziale e menomare nell'immediatezza l'adeguatezza delle prestazioni necessarie alla tutela della salute del minore. La misura è stata adottata ferma la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e senza definire il merito della controversia. È stata disposta una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l'idoneità del programma terapeutico contestato, nonché l'intensità, la durata e le modalità del trattamento eventualmente necessario, comprese supervisione e parent training e la possibilità di svolgimento di parte delle attività in ambito familiare o scolastico. Il CTU dovrà inoltre verificare la possibilità di un accordo tra le parti sul piano riabilitativo individuale. È stata fissata l'udienza pubblica di merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti gravità e urgenza tali da giustificare la conferma della riattivazione del trattamento ABA.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle misure cautelari monocratiche già adottate con decreto presidenziale.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per le modalità di prestazione del giuramento del consulente tecnico d'ufficio mediante deposito telematico della dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l'obbligo del CTU di astenersi nei casi previsti o dichiarare tempestivamente le ragioni del rifiuto o dell'astensione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale quale base per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la riduzione immediata di un trattamento riabilitativo già assicurato a un minore con patologia grave può integrare i presupposti di gravità e urgenza quando sia concretamente suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e compromettere l'adeguatezza delle prestazioni sanitarie necessarie.
  • Quando la controversia riguarda l'intensità e le modalità di un trattamento sanitario riabilitativo, il giudice amministrativo può disporre una CTU per verificare la patologia, la sua gravità, l'idoneità del programma predisposto dall'amministrazione e la necessità di diverse modalità, durata o intensità terapeutiche.
  • La continuità terapeutica può costituire, nella valutazione cautelare, un interesse prevalente rispetto all'immediata riduzione del trattamento, senza che ciò comporti una definitiva cristallizzazione del diritto alla medesima intensità assistenziale nel giudizio di merito.
  • La CTU può essere orientata anche alla verifica della possibilità di un accordo tra amministrazione e interessati sui contenuti del piano riabilitativo, fermo restando che l'eventuale accordo deve essere recepito dall'ASL mediante un provvedimento espresso e motivato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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