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Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria - Direzione Generale dell’Industria - Servizio Energia ed Economia verde, a fronte dell’istanza avanzata in data 30.5.2025, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 7.8.2009, n. 3 e dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo con potenza in immissione pari a 50,4 MW ed in prelievo pari a 50,4 MW, denominato Agrisardegna Bess e sito nel Comune di Guspini (VS), anche a fronte delle diffide trasmesse alla Regione il 6.8.2025 ed il 18.12.2025

Giustizia amministrativa202600346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo da 50,4 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Regione Sardegna sulla domanda, presentata il 30 maggio 2025 tramite il sistema SUAPEE, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di accumulo denominato “Agrisardegna Bess”, sito nel Comune di Guspini. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei termini stabiliti dalla disciplina speciale dell’autorizzazione unica, richiamando l’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le Linee guida regionali. In particolare, ha lamentato che, dopo la presentazione dell’istanza e nonostante le diffide inviate all’amministrazione, la Regione non avesse svolto alcuna attività istruttoria, omettendo la verifica della completezza documentale, l’eventuale richiesta di integrazioni e l’avvio della conferenza di servizi entro i termini normativamente previsti. È stato inoltre richiamato il favor nazionale e sovranazionale per la diffusione delle fonti rinnovabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo pacifica la violazione della scansione procedimentale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 e dell’obbligo generale di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Dalla presentazione dell’istanza del 30 maggio 2025 la Regione non aveva compiuto alcuna successiva attività istruttoria, sicché il silenzio doveva qualificarsi come illegittimo. Il giudice ha ordinato alla Regione di istruire e concludere il procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. La Regione è stata inoltre condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti applicabili.

  • art. 9 d.lgs. 190/2024

    “entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza [...] l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta [...]”; “Nei successivi venti giorni [...] verificano [...] la completezza della documentazione”; “Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza [...] l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi”; “il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione”

    Stabilisce una scansione procedimentale vincolante per l’esame dell’istanza, la verifica della completezza documentale, la richiesta di eventuali integrazioni, la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione della procedura autorizzatoria.

  • art. 8 Linee guida regionali per il procedimento di autorizzazione unica

    Rende applicabile alla procedura regionale la scansione procedimentale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato quale base normativa della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

  • art. 6 l.r. Sardegna 3/2009

    È richiamato quale ulteriore base normativa regionale dell’istanza di autorizzazione unica.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale stabilisce termini e fasi vincolanti per il procedimento di autorizzazione unica, l’amministrazione procedente deve rispettarne la scansione, compiendo tempestivamente la verifica della completezza documentale, formulando le eventuali richieste di integrazione e convocando la conferenza di servizi.
  • La totale omissione delle attività istruttorie successive alla presentazione di un’istanza autorizzatoria integra silenzio-inadempimento illegittimo, in violazione sia della disciplina speciale sia dell’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
  • In caso di accertata inerzia dell’amministrazione nel procedimento autorizzatorio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di istruire e concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza sostituirsi alla stessa nell’esercizio del potere autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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