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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19714/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione, contestando con tre motivi la motivazione della decisione di merito. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'attendibilità del denunciante/persona offesa e sul riconoscimento dell'imputato come autore del furto. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione in relazione all'individuazione dell'imputato come presente sul luogo del furto. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, rilevando che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice valuti credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto; ha inoltre valorizzato le plurime circostanze poste a base dell'identificazione dell'imputato. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a sollecitare una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale non deducibile, essendo censurabili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, qualificato nella sentenza come furto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che risulta dal contrasto dell'argomentazione della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    non sono deducibili in cassazione censure sulla motivazione diverse da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali decisivi.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole di valutazione rafforzata previste per le chiamate in correità non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna previa verifica della credibilità e dell'attendibilità del racconto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova sufficiente di colpevolezza, purché il giudice dia adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • Le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa in quanto tali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sul merito in un vizio di motivazione, potendo la Corte intervenire solo in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
  • Quando l'identificazione dell'autore del reato è sorretta da plurime circostanze convergenti, la relativa valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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