Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 3130/2026, resa tra le parti, del 29.5.2026 resa nell’ambito del giudizio R.G. 4899/2026, nonché per l'effetto devolutivo per l’annullamento dei seguenti atti: 1) del provvedimento emesso in data sconosciuta e per motivazioni sconosciute di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di sospensione della revoca delle agevolazioni disponendo contestualmente la revoca definitiva delle agevolazioni; 2) ove e per quanto lesiva della Pec dell’1.4.2026 dell’Ufficio Legale di Medio Credito; 3) ove lesiva della nota di avvio del procedimento di revoca del 30.1.2023; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi.

Giustizia amministrativa202604589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare, nonché gli atti relativi alla revoca delle agevolazioni e all’avvio delle procedure di recupero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare deducendo l’incertezza circa l’esistenza, la consistenza e la motivazione di un provvedimento conclusivo di revoca delle agevolazioni, asseritamente adottato in autotutela dopo la precedente sospensione della revoca. È stata inoltre contestata l’attivazione di procedure esecutive e di riscossione in assenza di un definitivo e formalizzato accertamento della revoca, nonché la lesività della PEC dell’Ufficio Legale di Mediocredito Centrale e della nota di avvio del procedimento di revoca. La vicenda era resa più complessa dalla sovrapposizione tra fase procedimentale e attività esecutiva, nonché dalla conclusione del controllo giudiziario senza il contestuale aggiornamento dell’informativa interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei sensi indicati in motivazione. Ha rilevato un pregiudizio attuale per l’impresa, derivante dalle iniziative esecutive già avviate e dai riflessi sull’attività aziendale, ma ha ritenuto che la sommaria cognizione cautelare non consentisse di ricostruire compiutamente gli atti adottati né di sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni sulla permanenza dei presupposti per la revoca. Ha quindi disposto un remand all’amministrazione, imponendole di riesaminare con urgenza la posizione della società e di pronunciarsi in modo espresso e motivato sulla revoca delle agevolazioni e sulla necessità del recupero, previa urgente valutazione prefettizia sull’aggiornamento dell’informativa interdittiva. Nelle more è stata sospesa la pretesa reviviscenza automatica della precedente informativa non aggiornata dopo il controllo giudiziario. È stata sollecitata la fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 2025

    È richiamata per i principi sulla continuità degli effetti del controllo giudiziario fino all’aggiornamento dell’informativa interdittiva.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione avvia attività esecutive o di recupero fondandosi su una revoca di agevolazioni non formalizzata o non chiaramente conoscibile, e l’esistenza e gli effetti dell’atto risultano incerti, il giudice cautelare può imporre all’amministrazione una riedizione espressa, motivata e urgente del potere.
  • La conclusione del controllo giudiziario, in assenza dell’aggiornamento dell’informativa interdittiva, impone di considerare la continuità degli effetti del controllo fino all’adozione dell’aggiornamento prefettizio; non può quindi essere automaticamente affermata la reviviscenza della precedente informativa non aggiornata.
  • Quando la cognizione sommaria non consente di ricostruire compiutamente gli atti amministrativi adottati né di stabilire definitivamente la permanenza dei presupposti del potere, il giudice cautelare può disporre un remand all’amministrazione, senza sostituirsi ad essa nelle valutazioni di competenza.
  • La tutela cautelare è giustificata da un pregiudizio attuale, e non meramente ipotetico, quando procedure esecutive già avviate incidono sull’attività d’impresa, anche se il quadro amministrativo presupposto non è ancora definitivamente chiarito.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.