Ordinanza n. 2555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 3130/2026, resa tra le parti, del 29.5.2026 resa nell’ambito del giudizio R.G. 4899/2026, nonché per l'effetto devolutivo per l’annullamento dei seguenti atti: 1) del provvedimento emesso in data sconosciuta e per motivazioni sconosciute di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di sospensione della revoca delle agevolazioni disponendo contestualmente la revoca definitiva delle agevolazioni; 2) ove e per quanto lesiva della Pec dell’1.4.2026 dell’Ufficio Legale di Medio Credito; 3) ove lesiva della nota di avvio del procedimento di revoca del 30.1.2023; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare, nonché gli atti relativi alla revoca delle agevolazioni e all’avvio delle procedure di recupero
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare deducendo l’incertezza circa l’esistenza, la consistenza e la motivazione di un provvedimento conclusivo di revoca delle agevolazioni, asseritamente adottato in autotutela dopo la precedente sospensione della revoca. È stata inoltre contestata l’attivazione di procedure esecutive e di riscossione in assenza di un definitivo e formalizzato accertamento della revoca, nonché la lesività della PEC dell’Ufficio Legale di Mediocredito Centrale e della nota di avvio del procedimento di revoca. La vicenda era resa più complessa dalla sovrapposizione tra fase procedimentale e attività esecutiva, nonché dalla conclusione del controllo giudiziario senza il contestuale aggiornamento dell’informativa interdittiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei sensi indicati in motivazione. Ha rilevato un pregiudizio attuale per l’impresa, derivante dalle iniziative esecutive già avviate e dai riflessi sull’attività aziendale, ma ha ritenuto che la sommaria cognizione cautelare non consentisse di ricostruire compiutamente gli atti adottati né di sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni sulla permanenza dei presupposti per la revoca. Ha quindi disposto un remand all’amministrazione, imponendole di riesaminare con urgenza la posizione della società e di pronunciarsi in modo espresso e motivato sulla revoca delle agevolazioni e sulla necessità del recupero, previa urgente valutazione prefettizia sull’aggiornamento dell’informativa interdittiva. Nelle more è stata sospesa la pretesa reviviscenza automatica della precedente informativa non aggiornata dopo il controllo giudiziario. È stata sollecitata la fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 2025
È richiamata per i principi sulla continuità degli effetti del controllo giudiziario fino all’aggiornamento dell’informativa interdittiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione avvia attività esecutive o di recupero fondandosi su una revoca di agevolazioni non formalizzata o non chiaramente conoscibile, e l’esistenza e gli effetti dell’atto risultano incerti, il giudice cautelare può imporre all’amministrazione una riedizione espressa, motivata e urgente del potere.
- La conclusione del controllo giudiziario, in assenza dell’aggiornamento dell’informativa interdittiva, impone di considerare la continuità degli effetti del controllo fino all’adozione dell’aggiornamento prefettizio; non può quindi essere automaticamente affermata la reviviscenza della precedente informativa non aggiornata.
- Quando la cognizione sommaria non consente di ricostruire compiutamente gli atti amministrativi adottati né di stabilire definitivamente la permanenza dei presupposti del potere, il giudice cautelare può disporre un remand all’amministrazione, senza sostituirsi ad essa nelle valutazioni di competenza.
- La tutela cautelare è giustificata da un pregiudizio attuale, e non meramente ipotetico, quando procedure esecutive già avviate incidono sull’attività d’impresa, anche se il quadro amministrativo presupposto non è ancora definitivamente chiarito.
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