Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'asservimento di terreni agricoli a favore di un elettrodotto, con riconoscimento in appello di varie voci: indennità di asservimento, danni diretti e indiretti, e indennità di occupazione d'urgenza. La società proprietaria del fondo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata quantificazione della mancata redditività delle aree asservite, perché la Corte territoriale avrebbe applicato un tasso commerciale del 3% invece del saggio di capitalizzazione prospettato; 2) omesso riconoscimento di un indennizzo per le aree esterne alla fascia di asservimento ma rese non più coltivabili a pioppeto dall'attraversamento dell'elettrodotto; 3) errato calcolo dell'indennità di occupazione temporanea quanto al dies a quo e al criterio di quantificazione; 4) mancato riconoscimento della rivalutazione automatica sull'indennità di asservimento. La società resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la misura dell'indennizzo riconosciuto per la diminuzione di valore della porzione residua e per i danni indiretti, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato criteri illegittimi e arbitrari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso principale, rilevando che il termine di trenta giorni di cui all'art. 702-quater c.p.c. non si applica al ricorso per cassazione nei procedimenti in cui non è previsto l'appello. Nel merito ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la liquidazione dell'indennità di asservimento e dei danni indiretti sulla base dei principi in tema di valore venale, deprezzamento commerciale e prova del pregiudizio. Ha invece accolto il terzo motivo, censurando il criterio usato per l'indennità di occupazione d'urgenza sia quanto al momento iniziale sia quanto a quello finale e al parametro di calcolo. Per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso principale, la Corte ha esaminato il ricorso incidentale condizionato e lo ha rigettato. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo all'indennità di occupazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del rito sommario di cognizione introdotto dalla legge n. 69 del 2009

  • art. 702-quater c.p.c.

    "se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione"

    la previsione è riferita al giudizio di appello e non è estensibile analogicamente al ricorso per cassazione nei procedimenti in cui l'appello non è previsto

  • art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001

    regola il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di asservimento

  • art. 29 D.Lgs. n. 150 del 2011

    prevede la competenza in unico grado della Corte d'appello per l'opposizione alla stima

  • art. 123 R.D. n. 1775 del 1933

    stabilisce un criterio speciale per l'indennità di elettrodotto, basato sulla diminuzione di valore del fondo, sul pregiudizio dell'area attraversata e sui danni prodotti dal servizio della conduttura

  • art. 44 D.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato quale norma di riferimento per l'indennità da asservimento

  • art. 40 L. n. 2359 del 1865

    richiamato per il criterio di stima differenziale della parte residua, applicabile nel sistema dell'indennità espropriativa

  • art. 22-bis D.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dal motivo relativo al calcolo dell'occupazione d'urgenza

  • art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dal motivo relativo al calcolo dell'occupazione d'urgenza

  • art. 42 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della disciplina indennitaria

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato quale parametro sovranazionale di tutela della proprietà

  • art. 325 c.p.c.

    indicato come norma che regola gli ordinari termini per il ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel passaggio sulla necessità della prova del deprezzamento e del pregiudizio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel descrivere gli effetti dell'ordinanza resa nel rito sommario

  • art. 115 del D.P.R. n. 115 del 2002

    solo richiamato nel dispositivo finale per il regime del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di asservimento per elettrodotto, il termine di trenta giorni previsto per l'appello nel rito sommario non si applica automaticamente al ricorso per cassazione, quando il rimedio di merito dell'appello non sia previsto dal rito speciale.
  • L'indennità per servitù di elettrodotto va determinata secondo il criterio speciale dell'art. 123 R.D. n. 1775 del 1933, cum ulando, se in concreto provati, i diversi pregiudizi: diminuzione del valore complessivo del fondo, pregiudizio per l'area attraversata e danni da installazioni fisse o dal servizio della conduttura.
  • La diminuzione di valore del fondo non è indennizzabile in via automatica, ma solo se sia provata l'attualità del deprezzamento e la sua connessione causale con la costituzione della servitù e con l'incidenza oggettiva dell'opera sull'appetibilità commerciale del bene.
  • Il pregiudizio alle aree non direttamente asservite non spetta automaticamente: occorre una prova concreta del minor valore o della concreta non coltivabilità della porzione residua o dei reliquati.
  • La scelta del criterio tecnico di capitalizzazione o di stima del mancato reddito, quando sorretta da motivazione e da valutazione del consulente tecnico, attiene al merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • L'indennità di occupazione d'urgenza va calcolata avendo riguardo al periodo effettivo di privazione del bene secondo i criteri normativi applicabili, non potendo essere liquidata con parametri difformi rispetto alla funzione compensativa dell'istituto.
  • L'indennità di servitù costituisce debito di valuta: non è soggetta ad automatica rivalutazione monetaria e il ritardo nell'adempimento non comporta di per sé un maggior importo, salvo prova di specifico danno ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenzaProveServitùProprietà
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.