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Ordinanza

Ordinanza n. 1954/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025.

Giustizia amministrativa202600657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Rilevata la mancata prova documentale dell'esecuzione, ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di depositare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. La trattazione della causa è stata differita alla camera di consiglio del 30 settembre 2026.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2818 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito e ha dichiarato, con successiva memoria, di avere eseguito la sentenza, ma non ha depositato documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente quando non sia accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare l'adempimento; il giudice può ordinare il deposito della relativa prova e differire la decisione.
  • Quando l'esecuzione del giudicato consiste nell'attribuzione o nel pagamento di una prestazione determinata, l'amministrazione deve fornire documentazione giustificativa dell'effettivo adempimento, non potendo limitarsi ad allegarlo in memoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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