Sentenza n. 11068/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - determina dirigenziale di Roma Capitale n. QL/358/2026 del 27.2.2026 num. prot. QL/18627/2026 del 27.2.2026 di intimazione di sgombero e rilascio all’Amministrazione Capitolina dei terreni di proprietà di Roma Capitale situati in Via Casal Bianco SNC Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di intimazione di sgombero e rilascio di terreni e fabbricati siti in via Casal Bianco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha intimato ai ricorrenti il rilascio immediato di immobili ritenuti appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, occupati sine titulo e destinati alla realizzazione di un parco pubblico naturalistico-archeologico. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della determina deducendo, in primo luogo, eccesso di potere, sostenendo di avere acquistato la proprietà dei beni per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c., in forza di un possesso pacifico, continuato uti domini protratto per oltre trent’anni. Con il secondo motivo hanno dedotto carenza di istruttoria e difetto di motivazione, assumendo che il Comune avrebbe dovuto considerare la loro asserita proprietà e l’assenza di necessità di un titolo autorizzativo. Roma Capitale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la propria esclusiva proprietà dei beni, acquisiti al patrimonio comunale mediante cessione gratuita e destinati al patrimonio indisponibile e a finalità pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha individuato il petitum sostanziale nell’accertamento del diritto di proprietà sui beni oggetto dell’ordine di rilascio. La controversia non riguarda direttamente la verifica dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo di rilascio previsto dall’art. 823 c.c., ma la questione preliminare e decisiva se i ricorrenti abbiano acquistato la proprietà per usucapione e se, conseguentemente, Roma Capitale possa vantare sui beni la proprietà e i poteri connessi alla loro appartenenza al patrimonio indisponibile. Poiché si controverte su diritti soggettivi di proprietà, la cognizione spetta al giudice ordinario. È stata disposta la possibilità di riproposizione del giudizio davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti.
art. 823 c.c.
È richiamato quale fondamento dei poteri dell’amministrazione sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; tuttavia, la controversia è stata ritenuta incentrata sull’accertamento della proprietà e non direttamente sull’esercizio di tali poteri.
art. 1158 c.c.
È invocato dai ricorrenti quale norma sull’acquisto della proprietà per usucapione; l’accertamento della sua applicabilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro un ordine amministrativo di rilascio presuppone l’accertamento della proprietà del bene e il ricorrente nega la titolarità dominicale dell’amministrazione deducendo l’usucapione, il petitum sostanziale riguarda un diritto soggettivo di proprietà e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La contestazione dell’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dell’ente, se è funzionale a sostenere che il bene sia stato acquistato per usucapione e che l’amministrazione non abbia alcun diritto dominicale, non integra una mera censura sull’esercizio del potere amministrativo, ma impone l’accertamento della proprietà, riservato al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa non sussiste quando l’impugnazione dell’ordine di rilascio mira sostanzialmente a risolvere una controversia dominicale tra privato ed ente pubblico; in tal caso il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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