Sentenza n. 3302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02176/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la delibera consiliare dichiarativa dell’interesse pubblico alla realizzazione di due RSA e contro la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del relativo progetto di piano attuativo
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sportiva ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997 e della d.G.R. Lombardia n. 7435/2001, nonché illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che i requisiti previsti dalla disciplina sanitaria per le RSA avessero natura strutturale e dovessero essere rispettati già nella fase di progettazione e realizzazione dell’edificio. In particolare, ha contestato la previsione di due RSA collocate in un unico edificio, rispettivamente da 40 e 120 posti letto, per una capienza complessiva di 160 posti, nonché la condivisione di reception, uffici amministrativi e collegamenti verticali. Secondo l’appellante, sarebbe stato violato il limite massimo di 120 posti letto per singolo presidio e sarebbe mancato il requisito dell’eccezionalità per la RSA da 120 posti letto; inoltre, la condivisione di locali comuni sarebbe stata incompatibile con l’uso esclusivo richiesto dalla disciplina di settore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 4 delle NTA del Piano dei servizi del Comune di Arcore, del d.P.R. 14 gennaio 1997 e della d.G.R. n. 7435/2001, sostenendo che l’art. 4, pur prevedendo soltanto limiti relativi al rapporto di copertura e alla permeabilità, dovesse essere eterointegrato con gli ulteriori parametri della normativa sanitaria. In subordine ha chiesto la disapplicazione della disciplina pianificatoria ove ritenuta contrastante con la normativa di rango superiore. La società controinteressata e il Comune hanno proposto appelli incidentali, deducendo l’inammissibilità del ricorso originario per nullità della procura, difetto di legittimazione e difetto di interesse, nonché l’inammissibilità dell’appello principale per mera riproposizione delle censure di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale sia gli appelli incidentali. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari. La procura era valida, poiché i verbali assembleari dimostravano la riconferma del presidente dell’associazione; il mancato aggiornamento dei dati presso la Camera di commercio non era sufficiente a escluderne la legittimazione. Sono state riconosciute la legittimazione e l’interesse a ricorrere dell’associazione, poiché le RSA sarebbero state realizzate nelle immediate vicinanze del palazzetto dello sport e la relazione tecnica depositata in primo grado dimostrava sufficientemente la lesività dell’intervento. È stata inoltre esclusa la mera riproposizione dei motivi di primo grado, avendo l’appellante contestato diffusamente le motivazioni della sentenza impugnata. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il d.P.R. 14 gennaio 1997 e la d.G.R. Lombardia n. 7435/2001 individuano requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie e, per quanto riguarda il limite dei 120 posti letto, operano nella successiva fase dell’autorizzazione all’esercizio e dell’eventuale accreditamento. Il progetto riguardava inoltre due RSA, non una sola, e l’appellante non aveva indicato una specifica disposizione normativa che vietasse la realizzazione di due RSA con parti comuni. Anche il secondo motivo è stato respinto: l’art. 4 del Piano dei servizi, relativo alle attrezzature private di interesse pubblico o generale, stabilisce il rapporto massimo di copertura del 50% e la permeabilità minima del 35% della superficie fondiaria, senza porsi in contrasto con la disciplina sanitaria richiamata. Non sussistevano quindi i presupposti per l’eterointegrazione o la disapplicazione dell’art. 4. Inoltre, l’associazione non aveva indicato le ragioni di illegittimità dell’indice di fabbricabilità fondiaria di 6 mc/mq, che non poteva essere contestato sulla base di disposizioni riguardanti la successiva autorizzazione sanitaria. Le spese del grado di appello sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
d.P.R. 14 gennaio 1997
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
Individua requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; i parametri invocati relativi alla capienza delle RSA rilevano nella successiva fase dell’autorizzazione all’esercizio e dell’eventuale accreditamento, non nella fase pianificatoria ed edilizia.
d.G.R. Lombardia 14 dicembre 2001, n. 7435
Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 – Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario-Assistenziali per Anziani (R.S.A.)
Disciplina i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle RSA; non costituisce, per i parametri esaminati, un limite direttamente applicabile alla pianificazione urbanistica dell’intervento.
art. 4 NTA del Piano dei servizi del Comune di Arcore
rapporto di copertura = max 50%; permeabilità = almeno il 35% della superficie fondiaria
Disciplina le attrezzature private di interesse pubblico o generale mediante i parametri indicati e non risulta in contrasto con la normativa sanitaria sulle RSA; non necessita di eterointegrazione né di disapplicazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante
Consente di precisare e comprovare nel corso del giudizio l’interesse a ricorrere, quando il pregiudizio sia contestato o rilevato d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
Adunanza plenaria, sentenza 9 dicembre 2021, n. 22
L'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Principio richiamato in materia di precisazione e prova dell’interesse a ricorrere nel corso del processo.
Massime di principio
- I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla disciplina sanitaria per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento di una struttura sanitaria non possono essere automaticamente utilizzati come parametri di illegittimità della pianificazione urbanistica o dell’approvazione edilizia dell’intervento, quando la disciplina stessa opera nella successiva fase autorizzatoria.
- La contestazione della realizzazione di più strutture sanitarie nello stesso edificio richiede l’individuazione di una specifica disposizione normativa che vieti la condivisione di parti comuni; il divieto non può essere desunto genericamente dai requisiti previsti per l’autorizzazione o l’accreditamento.
- Quando una norma del piano dei servizi disciplina espressamente i parametri urbanistici applicabili alle attrezzature private di interesse pubblico o generale e tale disciplina non contrasta con la normativa sanitaria, non occorrono né l’eterointegrazione della norma urbanistica né la sua disapplicazione.
- La vicinitas, unita alla prova tecnica della concreta incidenza dell’intervento sulla visuale, sulla luce, sull’aria o sul valore dell’immobile confinante, è idonea a fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere contro gli atti di approvazione dell’intervento; il pregiudizio può essere precisato e comprovato anche nel corso del processo.
- L’appello non è inammissibile per mera riproposizione delle censure di primo grado quando l’appellante contesti in modo effettivo e articolato le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →