Cassazione Civile, Sentenza n. 28520/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca ha impugnato la decisione che aveva ritenuto illegittimo il versamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di somme giunte sul conto corrente pignorato dopo il pagamento iniziale effettuato dalla banca, nonché la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi conseguente a quel versamento. Il tema centrale è se, nel pignoramento speciale ex art. 72 e 72 bis DPR 602/1973, il terzo pignorato (la banca) debba versare all'agente della riscossione anche i saldi attivi maturati dopo la notifica del pignoramento, in particolare se quelli maturati entro il termine di 60 giorni previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso della banca, cassando la sentenza della Corte d'Appello e decidendo nel merito: ha stabilito che il pignoramento speciale di cui agli artt. 72 e 72 bis DPR 602/1973 può riguardare anche crediti futuri ed eventuali derivanti da un rapporto base già esistente al momento del pignoramento e che la banca terza è tenuta a versare all'agente della riscossione il saldo attivo del conto corrente maturato dopo il pignoramento se tale saldo si determina nel corso dello spatium deliberandi di 60 giorni dalla notifica. Il pagamento anticipato del saldo esistente al momento della notifica non esclude l'efficacia del vincolo pignoratizio sulle somme che maturino entro i 60 giorni; pertanto i pagamenti contestati, avvenuti entro il termine, sono stati ritenuti legittimi e nulla può essere rimproverato alla banca terza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72
Art. 72 - Pignoramento di fitti o pigioni
Disciplina il pignoramento speciale per fitti/pigioni e stabilisce il termine breve (15 giorni) per il pagamento diretto dal terzo all'agente della riscossione; la Corte ricava da tale disciplina la possibilità e la ragione di un termine per la valutazione del terzo.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72 bis
Art. 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi
La Corte interpreta la norma nel senso che l'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente della riscossione comprende anche i crediti che maturino successivamente alla notifica, nella misura in cui si determinino entro lo spatium deliberandi di 60 giorni; inoltre il primo pagamento non interrompe automaticamente l'efficacia del vincolo sulle somme sopravvenute.
Codice di procedura civile, art. 546
art. 546 c.p.c. (obbligo di custodia del terzo pignorato)
Il vincolo di custodia imposto al terzo si mantiene almeno fino alla scadenza del termine di 15 o 60 giorni e, se la procedura viene convertita in pignoramento ordinario, fino all'assegnazione o alla definizione della esecuzione; quindi il terzo non può liberare la somma sopravvenuta pagando prima senza tener conto del termine.
Codice di procedura civile, art. 543
art. 543 c.p.c. richiamato per la forma dell'atto
Richiamato per spiegare la funzione dell'atto di pignoramento e la peculiarità della forma speciale che sostituisce la citazione prevista dall'art. 543 nel caso di ordine di pagamento al terzo.
Codice di procedura civile, art. 545
art. 545 commi quarto, quinto e sesto
Richiamato per delimitare alcune esclusioni e condizioni operative nel pignoramento di crediti pensionistici e analoghe tutele; la Corte lo usa per distinguere ipotesi particolari.
D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, art. 44, comma 1
Richiamato in relazione alla forma dell'atto redatto da personale non abilitato; la norma è citata per spiegare l'incidenza formale ma non la sostanza dell'ordine di pagamento.
Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (artt. 169-176) con efficacia dal 1° gennaio 2026
Citato a titolo di informazione normativa futura: le disposizioni sostanzialmente sovrapponibili non mutano il principio stabilito dalla Corte relativo alla pignorabilità dei crediti futuri entro lo spatium deliberandi.
Massime di principio
- Il pignoramento speciale ex art. 72 e 72 bis DPR 602/1973 può investire anche crediti futuri ed eventuali purché derivino da un rapporto giuridico già esistente al momento della notifica.
- Il terzo pignorato (es. banca) è tenuto a versare all'agente della riscossione i saldi attivi del conto maturati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, anche se tali saldi si concretizzino dopo un pagamento anticipato relativo a somme esigibili al momento della notifica.
- Il primo pagamento eseguito dal terzo non libera automaticamente le somme che maturino nel corso dello spatium deliberandi; il vincolo pignoratizio persiste fino alla scadenza del termine previsto per la valutazione del terzo e, se proceduta la conversione, fino all'assegnazione o definizione della procedura.
- In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento, l'agente della riscossione può procedere nella forma ordinaria del pignoramento presso terzi con citazione davanti al giudice dell'esecuzione; pertanto l'efficacia della procedura speciale non deve essere valutata isolatamente ma anche in prospettiva di una possibile conversione.
- Per rapporti come conto corrente, retribuzioni o canoni di affitto, non ha senso trattare diversamente crediti maturati successivamente al pignoramento: le regole si applicano uniformemente in base alla persistenza dell'efficacia del pignoramento.
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