Cassazione Civile, Sentenza n. 28369/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alla magistrata era contestato di avere, violando l'art. 4 d.l. n. 44/2021, disposto con decreto inaudita altera parte (e poi confermato con ordinanza del 31.10.2022) la sospensione del provvedimento dell'Ordine degli Psicologi della Toscana che vietava all'iscritta di esercitare la professione fino alla vaccinazione, motivando la decisione senza adeguati accertamenti medico‑scientifici e sulla base di convinzioni personali sull'inefficacia, sul carattere sperimentale e sulla insicurezza dei vaccini. L'incolpazione articolava punti (a), (b) e (c) per avere omesso di considerare le posizioni dell'OMS, atti governativi, note dell'ISS e ampia letteratura scientifica; si contestava la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e, più in generale, negligenza inescusabile e arbitrio nella motivazione dei provvedimenti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno parzialmente accolto il ricorso: hanno ritenuto che la decisione di disapplicare l'art. 4 d.l. 44/2021 e le valutazioni tecnico‑scientifiche espresse non fossero corrette sul piano giuridico alla luce della successiva giurisprudenza, ma non costituivano errore di tale gravità da integrare responsabilità disciplinare per negligenza inescusabile. I primi tre motivi di ricorso sono stati ammessi e la sentenza di merito è stata cassata in parte: la causa è stata decisa nel merito con l'assoluzione di Susanna Zanda anche dall'incolpazione indicata nel capo c). Sono state inoltre ribadite regole interpretative: il sindacato disciplinare è limitato ai casi in cui l'errore derivi da scarsa ponderazione, approssimazione o arbitrarietà evidente; il ricorso all'ausilio tecnico è obbligatorio quando la materia richiede competenze specialistche non altrimenti disponibili; l'illecito disciplinare per accesso senza green pass previsto dall'art. 9‑sexies è valido anche come illecito di pericolo astratto e compatibile con normativa UE e privacy. Le spese sono compensate tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 44/2021
Norma primaria sull'obbligo vaccinale per esercenti professioni sanitarie: la Corte ha ritenuto che la disapplicazione operata fosse giuridicamente errata alla luce di successiva giurisprudenza, ma l'errore non era di per sé inescusabile per configurare responsabilità disciplinare
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Il giudice non può invocare il 'fatto notorio' per sostituire l'accertamento tecnico‑scientifico; distinguere il fatto notorio dalle cognizioni tecniche: il magistrato può usare conoscenze tecniche proprie ma deve motivare perché rifiuta consulenza tecnica d'ufficio
art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 109/2006
Norma che definisce il tipo disciplinare relativo ad atti caratterizzati da grave negligenza o arbitrio: la Corte ha ricordato che la responsabilità disciplinare sussiste solo se l'errore è grave, evidente e derivante da negligenza inescusabile
art. 3‑bis d.lgs. n. 109/2006
Esimente per scarsa rilevanza del fatto: può essere applicata quando, pur integrandosi i presupposti dell'illecito, il fatto risulta di modesta offensività oggettiva o soggettiva; il giudice di merito può motivarne l'applicazione
art. 9‑sexies d.l. n. 52/2021 (come applicabile ratione temporis)
Prevede il divieto di accesso agli uffici giudiziari senza certificazione (green pass) e qualifica l'accesso in violazione come illecito disciplinare di pericolo astratto: la Corte ha confermato la sua legittimità e che non è necessario dimostrare un pericolo concreto
Regolamento (UE) 2021/953 e Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Il quadro UE sul certificato COVID e le norme sulla protezione dati riconoscono la possibilità di trattare dati sanitari per verifiche di vaccinazione/test; la Corte ha ritenuto infondata la tesi di incompatibilità automatica della disciplina nazionale con il GDPR
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Citate nella motivazione originaria della magistrata per sostenere la disapplicazione nazionale; la Corte ha ritenuto tale argomentazione giuridicamente discutibile e successivamente non confermata dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, ma riconducibile all'ambito dell'opinabile
Costituzione (artt. 101, 111, 28 e altri richiamati)
Rilevate per bilanciare indipendenza del giudice e responsabilità: la Corte ha ricordato che l'indipendenza non esclude responsabilità per scelte arbitrarie o per colpevole disattenzione
Massime di principio
- La responsabilità disciplinare del magistrato per errori di diritto richiede che l'errore sia grave, evidente e riconducibile a negligenza inescusabile o arbitrarietà; decisioni giuridicamente discutibili e ben motivate non sono sanzionabili disciplinarmente
- Quando la controversia tocca questioni tecnico‑scientifiche complesse, il giudice può avvalersi delle proprie conoscenze ma deve motivare adeguatamente il rifiuto della consulenza tecnica d'ufficio o la scelta di studi alternativi
- Il concetto di 'fatto notorio' non consente di sostituire l'accertamento tecnico: le cognizioni tecniche rilevanti alla decisione richiedono attenzione specifica e, se contrastanti, un confronto argomentato con le posizioni opposte
- Le norme emergenziali che prevedono il divieto di accesso senza green pass possono integrare un illecito disciplinare di pericolo astratto anche in assenza di danno concreto, perché la pericolosità è stata valutata dal legislatore
- L'esimente per scarsa rilevanza (art. 3‑bis d.lgs. 109/2006) può essere applicata quando, pur ravvisandosi l'illecito, il fatto risulta di modesta offensività per circostanze soggettive o oggettive
- In fase di impugnazione disciplinare non è consentito trasformare il giudizio in un riesame tecnico degli studi scientifici: la Corte di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione, non la correttezza tecnica sostanziale dei dati citati
- In procedure disciplinari i documenti nuovi sono ammessi con limiti: non possono introdurre nuove prove che cambino il fondamentale quadro fattuale già valutato dal giudice di merito
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