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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28484/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'esclusione dalla liquidazione controllata di euro 62.940,00 percepiti a titolo di risarcimento del danno biologico (malpractice medica). Sosteneva che tale credito, essendo di natura "strettamente personale" e volto a tutelare interessi costituzionalmente garantiti, rientrerebbe nella nozione contenuta nell'art. 146 CCII (che esclude dalla liquidazione giudiziale i beni e diritti di natura strettamente personale) e dunque andrebbe sottratto alla procedura; in subordine denunciava violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso trattamento tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impianto del Tribunale che ha ritenuto inapplicabile per analogia l'art. 146 CCII alla liquidazione controllata: l'art. 268, comma 4, CCII contiene un elenco specifico di esclusioni (più ristretto rispetto all'art.146) e non sussiste alcuna "lacuna" normativa che giustifichi il ricorso all'analogia. La Corte ha richiamato i principi sulle condizioni dell'analogia (Sezioni Unite) e la necessità di un "diritto vivente" consolidato per sollevare questione di legittimità costituzionale: la giurisprudenza non è pacifica circa la qualificazione dei crediti da danno non patrimoniale come "strettamente personali", pertanto non sussistono i presupposti per la questione costituzionale. Pertanto la somma è stata acquisita alla liquidazione controllata e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 146 CCII (ex art. 46 L.F.)

    non presente testualmente nel testo impugnato ma richiamata

    Disciplina l'esclusione dalla liquidazione giudiziale dei beni e diritti di natura strettamente personale; la Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo che tale norma esclude i risarcimenti per danno biologico nella liquidazione giudiziale, non sia applicabile per analogia alla liquidazione controllata in assenza di una lacuna normativa

  • art. 268, comma 4, CCII

    la Corte segnala che il comma 4 enuncia le esclusioni dalla liquidazione controllata e non contempla i "beni e diritti di natura strettamente personale"

    La disposizione elenca in modo specifico le esclusioni dalla liquidazione controllata; l'assenza della formula "strettamente personale" è stata interpretata come una scelta normativa voluta, non come una lacuna suscettibile di colmatura per analogia

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per il principio della responsabilità patrimoniale generale e della tassatività delle eccezioni alla regola dell'esecuzione sui beni

  • art. 545 c.p.c.

    Citato come esempio di disciplina speciale in tema di crediti impignorabili, a sostegno dell'idea di tassatività delle esclusioni

  • art. 12 preleggi

    "se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione ..."

    Richiama il limite all'uso dell'analogia: essa è consentita solo se manca una norma che regoli il caso concreto (lacuna normativa)

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per il principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto infondata la questione perché mancava un "diritto vivente" omogeneo che giustificasse la sollevazione della questione costituzionale

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nel quadro della giurisprudenza sulla cedibilità dei crediti non patrimoniali: la Corte ha osservato che la giurisprudenza è contraddittoria sull'assimilazione dei risarcimenti non patrimoniali ai diritti strettamente personali

  • art. 447 c.c.

    Citato come esempio di norma che qualifica il credito alimentare come eccezionalmente incedibile, a titolo di confronto per la nozione di 'strettamente personale'

  • Cass. sezioni unite e giurisprudenza richiamata

    sent. n. 38596/2021, sent. n. 6850/2025 e altre pronunce (es. Cass. 25618/2018, 2719/2007, 392/2006, 8022/2000, 5539/1997, 22601/2013, 4300/2019, 27892/2023)

    Richiamate per i criteri di ammissibilità dell'analogia, per il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione dei risarcimenti e per la nozione di "diritto vivente"; la Corte ha concluso che non vi è consolidamento sufficiente per sostenere l'esistenza di un diritto vivente che giustifichi la questione costituzionale

  • d.lgs. n. 14/2019 e d.lgs. n. 136/2024

    Richiamati per la collocazione normativa e la relazione tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale; indicano che la liquidazione controllata è procedimento strettamente correlato alla liquidazione giudiziale ma con disciplina autonoma

  • sentenza Corte Cost. n. 121/2024

    Citata a favore della nozione di omogeneità tra le due procedure ai fini del principio di uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto comunque insussistenti i presupposti per la questione costituzionale nel caso concreto

Massime di principio

  • L'art. 268, comma 4, CCII va applicato letteralmente: se la fattispecie non è prevista dall'elenco delle esclusioni, non si può colmare la mancata previsione mediante analogia salvo che sussista una vera lacuna normativa.
  • L'analogia giuridica è ammessa solo se manca una norma applicabile (art.12 preleggi) e quando il ricorso all'analogia sia strettamente necessario per evitare un non liquet; non è ammessa per estendere norme a casi che il legislatore ha volontariamente escluso.
  • Per sollevare una questione di legittimità costituzionale è utile verificare l'esistenza di un "diritto vivente": serve un orientamento consolidato e ripetuto della giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione normativa del diritto (es. che i risarcimenti per danno biologico siano indubitabilmente "strettamente personali").
  • La natura del danno (non patrimoniale) non coincide automaticamente con la natura del diritto (strettamente personale): occorre esaminare la giurisprudenza specifica e la disciplina di cessione, impignorabilità e altre norme speciali per qualificarlo.
  • In procedimenti concorsuali diversi (liquidazione giudiziale vs liquidazione controllata) la presenza di una disciplina testuale differente prevale e giustifica trattamenti differenti salvo che il legislatore o la giurisprudenza costituzionale dispongano diversamente.
  • Prima di proporre ricorsi fondati su analogia o su questioni di costituzionalità, valutare se il problema dipenda da una scelta normativa chiara (ubi lex voluit dixit) che rende infruttuoso l'argomento analogico.

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