Cassazione Civile, Sentenza n. 28484/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'esclusione dalla liquidazione controllata di euro 62.940,00 percepiti a titolo di risarcimento del danno biologico (malpractice medica). Sosteneva che tale credito, essendo di natura "strettamente personale" e volto a tutelare interessi costituzionalmente garantiti, rientrerebbe nella nozione contenuta nell'art. 146 CCII (che esclude dalla liquidazione giudiziale i beni e diritti di natura strettamente personale) e dunque andrebbe sottratto alla procedura; in subordine denunciava violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso trattamento tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impianto del Tribunale che ha ritenuto inapplicabile per analogia l'art. 146 CCII alla liquidazione controllata: l'art. 268, comma 4, CCII contiene un elenco specifico di esclusioni (più ristretto rispetto all'art.146) e non sussiste alcuna "lacuna" normativa che giustifichi il ricorso all'analogia. La Corte ha richiamato i principi sulle condizioni dell'analogia (Sezioni Unite) e la necessità di un "diritto vivente" consolidato per sollevare questione di legittimità costituzionale: la giurisprudenza non è pacifica circa la qualificazione dei crediti da danno non patrimoniale come "strettamente personali", pertanto non sussistono i presupposti per la questione costituzionale. Pertanto la somma è stata acquisita alla liquidazione controllata e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 146 CCII (ex art. 46 L.F.)
non presente testualmente nel testo impugnato ma richiamata
Disciplina l'esclusione dalla liquidazione giudiziale dei beni e diritti di natura strettamente personale; la Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo che tale norma esclude i risarcimenti per danno biologico nella liquidazione giudiziale, non sia applicabile per analogia alla liquidazione controllata in assenza di una lacuna normativa
art. 268, comma 4, CCII
la Corte segnala che il comma 4 enuncia le esclusioni dalla liquidazione controllata e non contempla i "beni e diritti di natura strettamente personale"
La disposizione elenca in modo specifico le esclusioni dalla liquidazione controllata; l'assenza della formula "strettamente personale" è stata interpretata come una scelta normativa voluta, non come una lacuna suscettibile di colmatura per analogia
art. 2740 c.c.
Richiamato per il principio della responsabilità patrimoniale generale e della tassatività delle eccezioni alla regola dell'esecuzione sui beni
art. 545 c.p.c.
Citato come esempio di disciplina speciale in tema di crediti impignorabili, a sostegno dell'idea di tassatività delle esclusioni
art. 12 preleggi
"se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione ..."
Richiama il limite all'uso dell'analogia: essa è consentita solo se manca una norma che regoli il caso concreto (lacuna normativa)
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per il principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto infondata la questione perché mancava un "diritto vivente" omogeneo che giustificasse la sollevazione della questione costituzionale
art. 1260 c.c.
Richiamato nel quadro della giurisprudenza sulla cedibilità dei crediti non patrimoniali: la Corte ha osservato che la giurisprudenza è contraddittoria sull'assimilazione dei risarcimenti non patrimoniali ai diritti strettamente personali
art. 447 c.c.
Citato come esempio di norma che qualifica il credito alimentare come eccezionalmente incedibile, a titolo di confronto per la nozione di 'strettamente personale'
Cass. sezioni unite e giurisprudenza richiamata
sent. n. 38596/2021, sent. n. 6850/2025 e altre pronunce (es. Cass. 25618/2018, 2719/2007, 392/2006, 8022/2000, 5539/1997, 22601/2013, 4300/2019, 27892/2023)
Richiamate per i criteri di ammissibilità dell'analogia, per il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione dei risarcimenti e per la nozione di "diritto vivente"; la Corte ha concluso che non vi è consolidamento sufficiente per sostenere l'esistenza di un diritto vivente che giustifichi la questione costituzionale
d.lgs. n. 14/2019 e d.lgs. n. 136/2024
Richiamati per la collocazione normativa e la relazione tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale; indicano che la liquidazione controllata è procedimento strettamente correlato alla liquidazione giudiziale ma con disciplina autonoma
sentenza Corte Cost. n. 121/2024
Citata a favore della nozione di omogeneità tra le due procedure ai fini del principio di uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto comunque insussistenti i presupposti per la questione costituzionale nel caso concreto
Massime di principio
- L'art. 268, comma 4, CCII va applicato letteralmente: se la fattispecie non è prevista dall'elenco delle esclusioni, non si può colmare la mancata previsione mediante analogia salvo che sussista una vera lacuna normativa.
- L'analogia giuridica è ammessa solo se manca una norma applicabile (art.12 preleggi) e quando il ricorso all'analogia sia strettamente necessario per evitare un non liquet; non è ammessa per estendere norme a casi che il legislatore ha volontariamente escluso.
- Per sollevare una questione di legittimità costituzionale è utile verificare l'esistenza di un "diritto vivente": serve un orientamento consolidato e ripetuto della giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione normativa del diritto (es. che i risarcimenti per danno biologico siano indubitabilmente "strettamente personali").
- La natura del danno (non patrimoniale) non coincide automaticamente con la natura del diritto (strettamente personale): occorre esaminare la giurisprudenza specifica e la disciplina di cessione, impignorabilità e altre norme speciali per qualificarlo.
- In procedimenti concorsuali diversi (liquidazione giudiziale vs liquidazione controllata) la presenza di una disciplina testuale differente prevale e giustifica trattamenti differenti salvo che il legislatore o la giurisprudenza costituzionale dispongano diversamente.
- Prima di proporre ricorsi fondati su analogia o su questioni di costituzionalità, valutare se il problema dipenda da una scelta normativa chiara (ubi lex voluit dixit) che rende infruttuoso l'argomento analogico.
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