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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28513/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nel processo di espropriazione immobiliare la creditrice procedente ha depositato, nei termini di iscrizione a ruolo, copie del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento prive dell'attestazione di conformità agli originali. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio l'inefficacia del pignoramento e ha dichiarato l'estinzione del processo; la creditrice ha proposto reclamo. Il Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la questione se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie, pur prodotte nel termine, costituisca causa di inefficacia del pignoramento o sia mera irregolarità sanabile con successivo deposito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, anche alla luce della formulazione attuale e di quella precedente degli artt. 543 e 557 c.p.c. e delle norme sul deposito telematico, la legge impone il deposito, nel termine perentorio previsto, di copie attestate conformi agli originali (attestazione resa dall'avvocato). Pertanto la mancata attestazione di conformità delle copie depositate nel termine determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo; il deposito tardivo dell'attestazione di conformità non è idoneo a sanare l'irregolarità. La Corte ha altresì escluso la diretta applicabilità, al processo esecutivo, dei criteri di elasticità adottati dalle Sezioni Unite in materia di copie analogiche e attestazioni nel giudizio di legittimità, per le differenze funzionali e procedurali tra i due rami del processo (contraddittorio attenuato, effetti pratici e temporali dell'esecuzione). In sintesi: obbligo della copia "attestata conforme" nel termine; mancata attestazione = inefficacia del pignoramento; sanatoria tardiva non ammessa.

Norme richiamate

  • art. 557 c.p.c.

    «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.»

    La Corte interpreta la norma nel senso che il deposito deve avvenire con copie "attestate conformi" dall'avvocato entro il termine perentorio; l'assenza dell'attestazione comporta inefficacia del pignoramento e possibile estinzione del processo.

  • art. 543 c.p.c.

    «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.»

    Analogamente all'art. 557, obbligo di deposito di copie attestate conformi entro termine perentorio; mancata attestazione rileva come vizio che produce inefficacia del pignoramento.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Norma procedurale che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di questioni decisive per la risoluzione del reclamo; qui utilizzata dal Tribunale di Milano per ottenere un principio interpretativo vincolante.

  • art. 630 c.p.c.

    Regola il reclamo contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda che l'eccezione di tardivo o mancato deposito (che determina estinzione) va sollevata con il reclamo previsto da questa norma.

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    Norma che conferma l'obbligo del difensore di attestare la conformità delle copie informatiche agli originali nei procedimenti di espropriazione; la Corte la richiama per sottolineare l'uniformità dell'obbligo in ambito telematico.

  • decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (art. 3, comma 7, lett. n) e o))

    Ha modificato la formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. chiarendo e ribadendo il collegamento tra deposito di copie conformi e inefficacia del pignoramento; la Corte rileva che le modifiche eliminano ogni dubbio interpretativo ma non mutano la sostanza dell'obbligo.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 22, comma 3)

    «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ... hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»

    Richiamato nel dibattito interpretativo ma non sufficiente a escludere l'obbligo di attestazione specifica richiesto dagli articoli processuali: la Corte ritiene prevalente la disciplina speciale degli artt. 543 e 557 c.p.c.

  • art. 369 c.p.c. (richiamato nei precedenti di legittimità)

    Norma sul deposito delle copie analogiche in Cassazione; la Corte distingue i precedenti sulle attestazioni nel giudizio di legittimità (art. 369) dalla fattispecie esecutiva, ritenendoli non direttamente applicabili.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) l'iscrizione a ruolo deve avvenire entro il termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. con copie "attestate conformi" agli originali dal difensore; la mancanza di tale attestazione comporta inefficacia del pignoramento e può determinare l'estinzione del processo.
  • Il deposito tardivo dell'attestazione di conformità non sanifica la violazione del termine perentorio: la produzione successiva non impedisce l'inefficacia del pignoramento se l'attestazione non era stata prodotta nei termini.
  • Le soluzioni di elasticità applicate dalla Corte alle attestazioni nel giudizio di legittimità (Sezioni Unite su art. 369 c.p.c.) non sono automaticamente trasferibili al processo esecutivo, per le diverse finalità, gli effetti pratici e il "contraddittorio attenuato" dell'esecuzione.
  • Il deposito telematico delle copie impone, per il processo esecutivo, una disciplina stringente: il difensore deve verificare di avere gli originali necessari per poter attestare la conformità al momento del deposito.
  • Se il giudice dell'esecuzione, alla prima udienza utile, rileva la mancanza dell'attestazione, può dichiarare l'inefficacia del pignoramento anche d'ufficio; pertanto il creditore dovrebbe curare il rispetto formale dei termini e delle attestazioni per evitare l'estinzione.
  • In caso di dubbio operativo, meglio depositare sin dall'iscrizione a ruolo le copie munite dell'attestazione di conformità piuttosto che contare su possibili sanatorie o su interpretazioni favorevoli; l'adempimento richiesto è semplice e normalmente alla portata del difensore.
  • Quando si verifica un pignoramento notificato prima di modifiche normative, verificare la disciplina applicabile ratione temporis ma considerare che la Corte ha riconosciuto continuità sostanziale tra vecchia e nuova formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c.

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