Parere n. 264/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dalla signora Nicolina Luglio (Avv.ti Ottavia e Giuseppe Mingiardi) nella qualità di legale rappresentante pro tempore di M.A.S.E. S.r.l. contro la Città Metropolitana di Catania e nei confronti dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento prot. n. 8970 del 10 febbraio 2026, notificato in data 11 febbraio 2026 con cui è stata disposta la revoca della classificazione in stelle adottata dall’Amministrazione (prot. n. 9312 del 16 febbraio 2017) per la struttura ricettiva sita nel Comune di Aci Castello (CT), Via Antonello da Messina n. 8, tipologia R.T.A. 3 stelle denominata ZEUS e ove occorra della Circolare n. 16402 del 20 maggio 2024 dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, in parte qua. Istanza di sospensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della revoca della classificazione a tre stelle della struttura ricettiva ZEUS e, ove occorra, della circolare regionale del 20 maggio 2024; il parere decide la sola istanza cautelare di sospensione.
Esito
La questione giuridica
La società impugna il provvedimento della Città Metropolitana di Catania prot. n. 8970 del 10 febbraio 2026, notificato l’11 febbraio 2026, che ha revocato la classificazione a tre stelle, come R.T.A., della struttura ZEUS sita ad Aci Castello. Chiede inoltre, ove occorra, l’annullamento in parte qua della circolare dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo prot. n. 16402 del 20 maggio 2024, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. In questa fase cautelare il Consiglio valuta i profili di fumus, con specifico riferimento al difetto di motivazione e dei presupposti del provvedimento, considerata la tempestiva presentazione, il 29 settembre 2022, dell’istanza di rinnovo per il quinquennio 2022-2026, e il periculum derivante dal pregiudizio alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Il parere
Le Sezioni riunite accolgono l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ravvisano profili di fumus boni iuris, da approfondire nel merito, almeno quanto alla motivazione e ai presupposti della revoca, in rapporto all’istanza di rinnovo presentata tempestivamente. Ritengono sussistente anche il periculum in mora, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti e il diritto alla prosecuzione dell’attività d’impresa. La sospensione è diretta a preservare l’effetto utile di un’eventuale successiva decisione favorevole. Il parere non definisce il merito del ricorso straordinario.
Osservazioni
Istanza cautelare - Fumus boni iuris
In questa fase sommaria il ricorso presenta profili di fumus che richiedono approfondimento nel merito, quantomeno in relazione al difetto di motivazione e dei presupposti degli atti impugnati, tenuto conto della tempestiva istanza di rinnovo del 29 settembre 2022 per il quinquennio 2022-2026.
Istanza cautelare - Periculum in mora ed effetto utile
Il periculum è ravvisato nella natura degli interessi coinvolti, in particolare nel diritto alla prosecuzione dell’attività d’impresa. La misura cautelare deve preservare l’effetto utile di un’eventuale pronuncia favorevole nel merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, la presenza di profili di fumus che richiedono approfondimento nel merito e di un pregiudizio grave alla prosecuzione dell’attività d’impresa giustifica la sospensione dell’atto impugnato quando questa sia necessaria a preservare l’effetto utile dell’eventuale decisione favorevole.
Sospensione della revoca della classificazione della struttura ricettiva ZEUS
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e nell’ambito di un ricorso straordinario, ha accolto l’istanza cautelare presentata da M.A.S.E. S.r.l. contro la revoca della classificazione a tre stelle della struttura ricettiva ZEUS di Aci Castello. La decisione riguarda esclusivamente la sospensione cautelare e non definisce il merito dell’impugnazione.
Atti impugnati e vicenda procedimentale
La società ha impugnato il provvedimento della Città Metropolitana di Catania prot. n. 8970 del 10 febbraio 2026, notificato l’11 febbraio 2026, con cui è stata revocata la classificazione a tre stelle, come R.T.A., attribuita alla struttura con provvedimento prot. n. 9312 del 16 febbraio 2017. Il ricorso investe inoltre, ove occorra e in parte qua, la circolare dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo prot. n. 16402 del 20 maggio 2024, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
La ricorrente aveva presentato il 29 settembre 2022, a mezzo PEC, l’istanza di rinnovo della classificazione per il quinquennio 2022-2026, registrata al prot. n. 50842.
Valutazione cautelare
Il Consiglio ritiene che, a un esame sommario, il ricorso presenti profili di fumus boni iuris che richiedono un approfondimento nel merito. Rilevano in particolare i dubbi sul difetto di motivazione e sui presupposti degli atti adottati, in rapporto alla tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo.
È ravvisato anche il periculum in mora, in considerazione degli interessi coinvolti e del pregiudizio alla prosecuzione dell’attività d’impresa. La sospensione è pertanto necessaria a mantenere integra la possibilità di dare effettiva attuazione a un’eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente.
Esito
Le Sezioni riunite esprimono parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione. La valutazione è limitata alla tutela cautelare: il merito delle censure e la legittimità definitiva della revoca restano da esaminare.
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