Cassazione Penale, Sentenza n. 24889/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente contestava il travisamento della prova e la carenza di motivazione, deducendo che i fatti erano stati male valutati: contestava la ricostruzione circa la "custodia" e la sparizione del fascicolo Burcheri, la sua qualificazione funzionale (ruolo nella cancelleria), la non comprovata conoscenza della caratura criminale degli interessati, l'errata datazione e collegamento degli eventi (furto del 2007 vs decreto del 2002), la natura delle condotte come mero favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) anziché concorso esterno (art. 416-bis c.p.), e l'assenza di prove materiali di contatti o comunicazioni con la cosca, nonché la spiegazione del pagamento e del mancato recupero della refurtiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Ferrara corroborate da riscontri oggettivi emersi dalla perquisizione domiciliare (originali di atti, fascicoli e decreti), dall'annotazione falsificata del registro delle procedure e dal ritardo ingiustificato nelle liquidazioni. La Suprema Corte ha ritenuto provata la sistematicità delle condotte del prevenuto nell'agevolare esponenti mafiosi (anche di cosche diverse) ostacolando l'esecuzione di misure patrimoniali e alterando registrazioni, con ciò integrando un apporto concreto alla vita dell'associazione mafiosa e non meri atti isolati di favoreggiamento personale. Le obiezioni sul furto subito e sul pagamento per recuperare la refurtiva non hanno scalfito la ricostruzione logica della Corte di merito, che aveva spiegato in modo coerente la compatibilità tra protezione mafiosa, interventi tramite intermediari e comunque la non assoluta immunità da episodi di criminalità comune. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondata l'argomentazione che la condotta potesse essere ricondotta alla sola fattispecie di favoreggiamento (art. 378 c.p.), sottolineando la pluralità, la ripetizione e la riconducibilità delle condotte al contesto mafioso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione mafiosa è stata interpretata nel senso che il concorso esterno può essere integrato da comportamenti sistematici e continuativi di agevolazione degli interessi del sodalizio (es. custodia di atti, impedimento di sequestri, falsificazione di annotazioni) anche quando i beneficiari appartengano a cosche diverse, in ragione della collaborazione tra gruppi mafiosi.
art. 110 cod. pen.
La partecipazione morale o materiale ad azioni che concorrono alla realizzazione del reato comune è stata considerata presente nella misura in cui i comportamenti del ricorrente hanno contribuito concretamente alla vita e all'operatività dell'associazione mafiosa.
art. 378 cod. pen.
La Corte ha escluso che le condotte debbano esser qualificate come mero favoreggiamento personale: per l'art. 378 c.p. occorrerebbe un atto isolato e personale; qui invece la reiterazione, la pluralità dei beneficiari e la loro riconducibilità al contesto mafioso hanno portato a escludere la fattispecie del favoreggiamento in favore della qualificazione per concorso esterno.
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e logica, quindi non violata.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio di libera valutazione della prova: la Corte ha confermato la legittimità della valutazione dei riscontri oggettivi posti a supporto delle dichiarazioni del collaboratore e della loro funzione di corroborazione, ritenendo non sussistente travisamento della prova.
Massime di principio
- La qualificazione come concorso esterno in associazione mafiosa richiede non tanto un singolo atto favorevole ma una condotta sistematica, continuativa e idonea a fornire un apporto concreto alla vita dell'associazione (es. ostacolare sequestri, trattenere originali, falsificare annotazioni).
- Il pagamento o il ricorso ad intermediari per il recupero di refurtiva non esclude automaticamente la responsabilità penale per rapporti con la criminalità organizzata; tali fatti vanno valutati nel contesto complessivo delle prove e delle modalità dell'intermediazione.
- La presenza di attestazioni di stima o l'assenza di rilievi ispettivi non proteggono da responsabilità penale se emergono elementi oggettivi che indicano comportamenti illeciti e sistematici.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono avere valore probatorio se corroborate da riscontri oggettivi (perquisizioni, documenti originali, incongruenze nei registri) e la loro assenza di contatti telefonici/ambientali non rende automaticamente inattendibile l'accusa.
- La distinzione tra favoreggiamento (art. 378 c.p.) e concorso esterno (art. 416-bis c.p.) passa dalla valutazione della ripetitività, della pluralità dei beneficiari e dell'incidenza delle condotte sulla capacità operativa e patrimoniale dell'organizzazione mafiosa.
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