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Sentenza

Sentenza n. 966/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare (prot. nr. -OMISSIS-) emesso in data 13.02.2024 dalla Prefettura di Milano, nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso.

Giustizia amministrativa202401172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare per mancata presentazione della lavoratrice e della datrice di lavoro allo Sportello Unico dell'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'archiviazione dell'istanza di emersione presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, comma 4, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990; degli artt. 2, 5, comma 5, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998; degli artt. 2, 3, 4, 24, comma 2, 25, comma 1, 27, comma 2, 111 e 113 Cost.; nonché illogicità e irragionevolezza. In particolare, la controversia riguardava l’archiviazione disposta per la mancata comparizione delle parti alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, senza che risultasse agli atti la prova della notifica della comunicazione di convocazione. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza e ordinato un motivato riesame della posizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo l’ordinanza cautelare e il conseguente riesame, alla ricorrente è stato rilasciato il permesso di soggiorno. L’ottenimento del titolo ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione dell’impugnativa e alla decisione di merito sull’archiviazione. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese sono state compensate, in considerazione della necessità di un supplemento istruttorio da parte dell’amministrazione, della natura e della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti; il TAR lo ha applicato per dichiarare l’improcedibilità.

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare oggetto del provvedimento impugnato.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    È stato indicato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente, ma la sentenza non ne esamina il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È stato invocato in relazione alle garanzie partecipative, senza esame definitivo del merito.

  • art. 8 l. n. 241/1990

    È stato invocato tra le norme asseritamente violate, senza specifica decisione di merito.

  • art. 9 l. n. 241/1990

    È stato invocato tra le norme asseritamente violate, senza specifica decisione di merito.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    È stato invocato tra le norme asseritamente violate, senza specifica decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere in modo concreto e attuale fino alla decisione; l’ottenimento del bene della vita perseguito mediante l’impugnazione fa venir meno l’interesse alla decisione di merito e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando, a seguito di una misura cautelare e del riesame ordinato dal giudice, l’amministrazione rilascia il titolo richiesto, il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione dell’impugnazione dell’atto originariamente lesivo, salvo che residuino ulteriori utilità concrete o domande ancora da decidere.
  • La sentenza in forma semplificata può essere adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, previo avviso alle parti, la causa risulta definibile senza necessità di ulteriore trattazione e la sopravvenuta carenza di interesse è manifesta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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