Sentenza n. 5769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto l'impugnazione della comunicazione di avvio della dismissione dell'immobile, limitatamente al prezzo di vendita, e delle relative perizie di stima
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e organo estimatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui, per conto dell'INPS, era stata avviata la procedura di dismissione dell'alloggio e indicato il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione, contestando i criteri di determinazione del valore. Deduceva l'erronea applicazione del metodo comparativo pluri-parametrico (Market Comparison Approach), l'uso di parametri astratti e non aderenti allo stato manutentivo dell'immobile, l'erronea qualificazione dell'alloggio come libero, l'errata misurazione della superficie, la disparità di trattamento rispetto ad altri appartamenti e la mancata considerazione di infiltrazioni e condizioni di degrado. In appello ha dedotto error in iudicando ed error in procedendo, violazione dell'art. 3, commi 8, 13 e 20, d.l. 351/2001, dell'art. 6, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. 104/1996, della disciplina regionale richiamata, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, irrazionalità, travisamento, inesistenza dei presupposti e omessa pronuncia. Ha inoltre sostenuto che la documentazione acquisita dopo l'ordinanza istruttoria del TAR dimostrasse l'assenza di sopralluogo e che la superficie reale fosse di 94 mq anziché 112 mq.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la normativa sulle dismissioni pubbliche impone di determinare il prezzo sulla base dei valori correnti di mercato e di immobili con caratteristiche analoghe; l'immobile era qualificato come bene di pregio ai sensi del decreto interministeriale del 13 aprile 2007, sicché non spettavano gli sconti previsti per altri immobili e l'acquisto poteva avvenire al prezzo pieno di mercato. La perizia era stata redatta da un organo tecnico competente e terzo, attestava il sopralluogo, individuava la corretta zona OMI e applicava il metodo MCA sulla base di parametri predeterminati quali superficie, altezza, esposizione e stato manutentivo, con punteggi differenziati. Il confronto con altro appartamento non dimostrava l'irragionevolezza della stima: l'immobile comparato aveva superficie inferiore e, rapportando i valori alla superficie, risultava stimato a un prezzo al metro quadrato superiore. Le infiltrazioni erano già state oggetto di accertamento tecnico preventivo civile, la cui descrizione dei luoghi e quantificazione dei danni non giustificavano una diversa valutazione. È stata respinta anche la censura sulla superficie, poiché la stima immobiliare fa riferimento alla superficie commerciale o catastale e non necessariamente a quella netta calpestabile. La decisione tributaria relativa alla TARI è stata ritenuta irrilevante e comunque non definitiva e non opponibile agli appellati. L'appellante è stato condannato alle spese nei confronti dell'INPS, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, mentre le spese con l'Agenzia delle Entrate sono state compensate per la costituzione meramente formale.
Norme richiamate
art. 3, commi 3, 7, 8 e 13, d.l. 351/2001, convertito dalla l. 410/2001
È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8.
Il prezzo di vendita degli immobili pubblici deve essere determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato e dei prezzi effettivi di compravendite di immobili con caratteristiche analoghe; per gli immobili qualificati di pregio non spettano gli sconti previsti per altre categorie di beni.
art. 3, commi 8, 13 e 20, d.l. 351/2001, convertito dalla l. 410/2001
La qualificazione dell'immobile come bene di pregio incide sul prezzo di cessione e comporta, nel caso esaminato, l'acquisto al prezzo pieno di mercato, senza riduzione del 30% né ulteriori coefficienti di sconto.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione del provvedimento e della stima, ritenuto assolto mediante l'indicazione dei criteri, dei parametri, della zona OMI e delle comparazioni utilizzate.
art. 6 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'istruttoria procedimentale; il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria tecnica risultante dalla perizia, comprensiva del sopralluogo e dell'analisi comparativa.
art. 6, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. 104/1996
Richiamato dall'appellante tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
d.P.R. 138/1998
La determinazione del valore immobiliare può fare riferimento alla superficie commerciale o catastale, e non necessariamente alla sola superficie netta calpestabile.
art. 65 c.p.a.
Richiamato per l'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva disposto l'ostensione della documentazione estimativa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l'istanza di acquisizione e ostensione documentale formulata nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Nelle procedure di dismissione di immobili pubblici, il prezzo di vendita deve essere determinato sulla base dei valori correnti di mercato e del confronto con immobili aventi caratteristiche analoghe, secondo criteri tecnici predeterminati e verificabili.
- Una perizia estimativa redatta da un organo tecnico competente e terzo, che esponga la zona di riferimento, i dati di mercato, i parametri utilizzati e i punteggi attribuiti alle caratteristiche dell'immobile, è idonea a motivare la determinazione del prezzo, salvo che siano dimostrati errori concreti, omissioni istruttorie o manifeste incongruenze.
- Il metodo comparativo pluri-parametrico non è irragionevole per il solo fatto che immobili con caratteristiche diverse risultino valorizzati in misura complessivamente simile: la correttezza della comparazione deve essere verificata considerando anche la superficie e il valore unitario al metro quadrato, oltre ai punteggi attribuiti ai singoli parametri.
- Ai fini della stima del valore di mercato di un immobile, il riferimento può essere costituito dalla superficie commerciale o catastale, non necessariamente dalla superficie netta calpestabile.
- La qualificazione normativa di un immobile pubblico come bene di pregio può escludere l'applicazione degli sconti previsti per altre categorie di immobili e comportare la determinazione del prezzo di opzione al pieno valore di mercato.
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