Cassazione Penale, Sentenza n. 12768/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva annullato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP a carico di Raffaele Abate per concorso in tentata estorsione aggravata (art. 629 c.p. in relazione all'art. 628, comma 3, n.1) e per il reato di cui all'art. 416‑bis. Il ricorso deduce vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando la parziale e errata valutazione degli atti investigativi: in particolare sostiene che dalle intercettazioni in carcere (7 e 21 marzo 2024) emergerebbe l'indicazione del nome di Abate quale mandante e che vi sarebbe riscontro nel sequestro di una pistola compatibile con la descrizione fornita dalla persona offesa. Il Procuratore contesta inoltre che il Tribunale avrebbe dato eccessiva rilevanza alla ritrattazione e alla consapevolezza di intercettazione di De Biasi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse generico e volto a una rivalutazione del materiale indiziario, operazione non consentita in sede di legittimità quando il ricorso non confuta specificamente le ragioni del giudice di merito. La Cassazione ha richiamato la propria pronuncia rescindente (che aveva annullato la prima ordinanza per la criticità delle sole dichiarazioni spontanee di De Biasi non precedute da avvisi e poi ritrattate) ed ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui dalle intercettazioni complessive non emergono gravi indizi di colpevolezza individualizzanti a carico di Abate, anche perché alcune espressioni non sono riferibili con certezza ad Abate e altre risultano dubbie per la consapevolezza di essere intercettati. Di conseguenza la decisione del Tribunale del riesame che ha annullato la misura cautelare è stata confermata nella sostanza mediante rigetto del ricorso per cassazione (inammissibilità).
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma soggettiva del reato contestato (concorso in tentata estorsione aggravata). La Corte non entra nel merito dell'accertamento del fatto, ma ricorda che la contestazione originaria si fondava su tale norma.
art. 628 c.p., comma 3, n.1
Riferimento all'aggravante (uso di armi) collegata alla fattispecie estorsiva; citata come circostanza aggravante oggetto dell'accusa ma la valutazione della sua prova è rimessa al merito e non alla cassazione in sede di ricorso generico.
art. 416‑bis c.p., comma 1
Accusa di avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso. La Corte richiama il quadro accusatorio ma limita il proprio esame alla congruità della motivazione del Tribunale del riesame.
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale relativa al provvedimento impugnato (ordinanza del Tribunale ex art. 309): la Cassazione aveva in precedenza annullato la prima ordinanza per le criticità delle dichiarazioni spontanee di De Biasi.
art. 627 c.p.p., comma 3
Disciplina del rinvio dopo annullamento: la Corte ha esaminato il giudizio di riesame richiamando i limiti dell'intervento di legittimità imposto dalla sentenza rescindente e i criteri con cui il Tribunale del riesame doveva valutare gli elementi intercettati.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme invocate dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha però ritenuto il motivo generico e volto a una rivalutazione degli indizi, dichiarandolo inammissibile poiché non confuta specificamente le ragioni del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- In cassazione avverso ordinanze cautelari il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione degli indizi: è inammissibile se è generico e mira a una rivalutazione del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni spontanee rese senza gli avvisi di legge e poi ritrattate hanno scarso valore probatorio e non possono da sole fondare la gravità indiziaria; occorrono riscontri individualizzanti.
- La consapevolezza di essere intercettati può porre seri dubbi sulla genuinità delle conversazioni ambientali e diminuisce il valore indiziario delle stesse, soprattutto se il contenuto è generico o non chiaramente riferibile a terzi.
- Il ruolo della Corte di cassazione, in tema di misure cautelari personali, è limitato a verificare la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame rispetto ai criteri di diritto; non può riesaminare ex novo il compendio indiziario.
- Le censure di omessa o insufficiente valutazione di singoli elementi probatori sono inammissibili se il ricorso non indica chiaramente perché la valutazione del giudice di merito sia illogica o contraria ai principi di diritto.
- Quando il giudice di merito espone analiticamente le ragioni che giustificano l'esclusione della gravità indiziaria (es. incertezza di riferibilità, ritrattazione, consapevolezza di intercettazione), il ricorso in cassazione deve confrontarsi puntualmente con tali argomentazioni per essere ammissibile.
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