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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11685/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza n. 2816/2016 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna relativa agli avvisi di accertamento IRAP n. TGB03B300122/2014 (notificato il 4/9/2014, anno 2006) e n. TGB03B300126/2014 (notificato l'11/9/2014, anno 2007). L'Agenzia aveva proposto ricorso contro la decisione della CTR favorevole alla contribuente.

La decisione

Prima dell'esito della cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela gli avvisi impugnati con i provvedimenti nn. TGBX3B00001/2019 e TGBX3B00002/2019 del 19/03/2019. Per tale motivo la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese dell'intero giudizio. La Corte non si è pronunciata nel merito della controversia tributaria essendo venuta meno la domanda a seguito dell'annullamento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020

    ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento della trattazione in camera di consiglio senza l'intervento delle parti e del Procuratore Generale (misure derogatorie per lo svolgimento delle udienze in relazione all'emergenza sanitaria).

  • Provvedimenti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate

    Provvedimenti nn. TGBX3B00001/2019 e TGBX3B00002/2019 del 19/03/2019

    Atto di autotutela dell'Amministrazione finanziaria che ha annullato gli avvisi di accertamento contestati; tali atti hanno determinato la cessazione della materia del contendere poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela un atto impugnato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e non decide sul merito.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sulla correttezza degli atti annullati: il giudice accerta solo che la controversia è diventata priva di oggetto.
  • In caso di cessazione della materia del contendere il giudice può compensare le spese di lite quando sussistano giusti motivi (es. comportamento dell'Amministrazione, annullamento amministrativo intervenuto durante il giudizio).
  • Il contribuente dovrebbe verificare gli effetti pratici dell'annullamento amministrativo (eventuali rimborsi, prescrizioni, o possibilità di nuovi accertamenti) e chiedere formalmente la restituzione di somme indebitamente versate se ricorre il caso.
  • Se l'annullamento è solo parziale o condizionato, è possibile che permangano questioni processuali o sostanziali da decidere: in tali casi il giudice può limitare la declaratoria di cessazione a Parti o profili specifici.
  • Le decisioni procedurali adottate ai sensi di norme emergenziali (es. udienze in camera di consiglio) non incidono sul merito della controversia e vanno interpretate come misure organizzative salvo diversa disciplina.

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