Cassazione Penale, Sentenza n. 26144/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione del giudice (Raffaella Caccavale) nel procedimento a carico del ricorrente per diffamazione aggravata. Il ricorrente lamentava: 1) illegittimo diniego di giustizia per inammissibilità dell'istanza dovuta al mancato deposito del verbale d'udienza richiesto e non reso disponibile dalla cancelleria; 2) illegittima dichiarazione di manifesta infondatezza da parte della Corte d'appello che avrebbe esaminato anche nel merito le censure; 3) violazione delle norme sulla competenza funzionale e connessione di procedimenti (art. 11 co.3 e art.12 co.1 lett. c), per pregresse denunce/azioni). Il ricorso in Cassazione contestava inoltre violazioni di numerose norme nazionali, costituzionali e sovranazionali (richiamate nella memoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto principale, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato deposito del verbale: la documentazione a sostegno della ricusazione non era stata allegata e non sussisteva l'oggettiva impossibilità di allegazione (la richiesta del verbale era pervenuta solo il giorno prima della discussione e non vi fu sollecito alla cancelleria). La Corte ha inoltre osservato che la declaratoria di inammissibilità poteva essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p.; le valutazioni di non manifesta infondatezza erano eventualmente svolte ad abundantiam. Per tali ragioni le questioni di merito (competenze/connessioni) non sono state esaminate. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 1.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 44 c.p.p. La sentenza ha quindi confermato l'inammissibilità dell'istanza e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina la dichiarazione di ricusazione e i presupposti formali per proporla; utilizzata quale base del procedimento di ricusazione impugnato.
art. 38 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rispettare termini e forme per la dichiarazione di ricusazione, ivi compresa la produzione della documentazione a sostegno; la mancata osservanza può determinare inammissibilità.
art. 41 cod. proc. pen.
Consente al giudice collegiale di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione (anche senza udienza camerale); la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria de plano ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati rispetto a tali parametri.
art. 11, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda l'incompetenza funzionale per materia o connessa a fatti pregresse; il ricorrente lo invocava per prospettare incompetenza del Tribunale di Salerno, ma la questione non è stata esaminata per l'inammissibilità procedurale.
art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disposizione sulla connessione dei procedimenti; invocata dal ricorrente per collegare varie denunce, ma non valutata a causa dell'inammissibilità preliminare.
art. 44 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di condannare la parte che propone una dichiarazione di ricusazione inammissibile al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare spese e euro 1.000.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma generale sui ricorsi inammissibili (richiamata per distinguere la specificità dell'art. 44 come norma speciale relativa alla Cassa delle Ammende).
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 21, 41, 47, 48, 54)
Richiamata dal ricorrente per profili di diritti fondamentali e di equo processo; la Corte ha ritenuto che tali invocazioni non superano l'ostacolo procedurale dell'assenza di documentazione.
Costituzione (artt. 24, 45, 27, 97, 3, 25, 111)
Richiami costituzionali effettuati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, accesso alla giustizia e organizzazione della giurisdizione; la Corte ha ritenuto che la questione processuale formale (inammissibilità) impediva la disamina di queste doglianze.
Convenzione europea per i diritti dell'uomo (artt. 6, 13)
Invocate dal ricorrente per profili di equo processo e rimedi effettivi; la Corte ha affermato che l'art. 6 CEDU non si estende ai subprocedimenti incidentali come la ricusazione e che la tutela del diritto di difesa resta preservata.
Massime di principio
- Una dichiarazione di ricusazione è ammissibile solo se corredata dalla documentazione che fonda i motivi o, in casi eccezionali, sia attestata l'oggettiva impossibilità di allegarla; la mera richiesta tardiva del verbale senza ulteriori solleciti non soddisfa tale onere.
- Il giudice collegiale può dichiarare l'inammissibilità della ricusazione de plano (art. 41 c.p.p.) senza previa udienza camerale: ciò non configura di per sé violazione dell'art. 6 CEDU o dell'art. 111 Cost., trattandosi di un subprocedimento e di una misura che non elimina il diritto di difesa.
- Se sussiste un vizio procedurale formale rilevante (es. mancata produzione della documentazione di supporto), le questioni di merito (es. competenza, connessioni con altri procedimenti) vengono di regola precluse dalla mancata ammissione dell'istanza.
- Chi propone una ricusazione senza rispettare i requisiti formali può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi prudente curare tempestività e completezza della documentazione prima di proporre l'istanza.
- Per contro, se sussiste una comprovata impossibilità oggettiva di allegare atti o documenti (attestata dalla cancelleria), la dichiarazione di ricusazione può comunque essere resa ammissibile: occorre quindi produrre prove documentali dell'impossibilità.
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