Sentenza del 16/11/2017 n. 4734 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Titoli in portafoglio - Metodo "del costo medio ponderato" - Comunicazione delle minusvalenze ex art. 5-quinquies del d.l. 203/2005 - Indicazione della data di acquisto del titolo - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'omessa indicazione, nella comunicazione prevista dall'art. 5-quinquies del d.l. 203/2005, della data di prima iscrizione in bilancio di un determinato titolo. La società sosteneva che il metodo del costo medio ponderato non consentisse di individuare le date precise di acquisto dei singoli titoli e che fosse sufficiente documentarne l'anzianità.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima e l'atto di irrogazione delle sanzioni è stato annullato. In presenza del metodo del costo medio ponderato, non è necessario indicare la data esatta di acquisto o di prima iscrizione in bilancio del singolo titolo. È sufficiente indicarne l'anzianità, dimostrabile tramite la documentazione relativa alla valutazione del magazzino titoli al 31 dicembre e all'inventario iniziale al 1 gennaio.
Norme richiamate
Art. 5-quinquies del decreto-legge n. 203/2005
La comunicazione delle minusvalenze deve contenere le informazioni necessarie a identificare e verificare i titoli interessati, ma non può imporre l'indicazione di dati che il metodo contabile adottato non consente di ricostruire puntualmente. È sufficiente fornire elementi idonei a dimostrare l'anzianità del titolo.
Massime di principio
- Gli obblighi dichiarativi e comunicativi devono essere interpretati tenendo conto del metodo contabile concretamente adottato dal contribuente.
- Non è legittimo sanzionare l'omissione di un dato puntuale quando il sistema contabile utilizzato non consente di determinarlo con precisione.
- In questi casi, il contribuente può adempiere fornendo dati alternativi e documentazione idonea a dimostrare il fatto sostanziale, come l'anzianità del titolo risultante dagli inventari e dalle valutazioni di magazzino.
- La documentazione contabile storica assume rilievo per provare la continuità della detenzione dei titoli e la correttezza della comunicazione.
- Le sanzioni amministrative richiedono una violazione effettiva di un obbligo concretamente esigibile; non possono fondarsi su formalità impossibili o incompatibili con il metodo contabile applicato.
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