Ordinanza n. 11586/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di riconoscimento del corso post universitario destinato ai professori di sostegno per la inclusione nel sistema di insegnamento “di persone con esigenze educative speciali”, svolto dalla ricorrente nell’anno accademico 2023-2024, con diploma rilasciato in Spagna dalla “Università Antonio de Nebrija”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un corso post universitario conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente aveva originariamente impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo estero conseguito presso un'università spagnola nell'anno accademico 2023-2024, ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Il giudizio era stato definito con una precedente sentenza, che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio e ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, nominando anche un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 15 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, affermando di voler iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, per i quali la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero sarebbe stata necessaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'istanza presentata dopo la definizione del giudizio con sentenza favorevole non costituisse una rinuncia al ricorso idonea a richiedere una pronuncia estintiva, ma dovesse essere qualificata più propriamente come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale facoltà appartiene alla parte vittoriosa e può essere esercitata liberamente, senza necessità di un'intermediazione o di una specifica statuizione giudiziale. Poiché non era quindi richiesta l'adozione di una decisione giurisdizionale sulla rinuncia, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo che il giudizio è stato definito con una pronuncia favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non volersi avvalere degli effetti favorevoli della sentenza è qualificabile come rinuncia agli effetti della sentenza e non richiede una specifica intermediazione o statuizione del giudice.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa; il giudice, non essendo chiamato a decidere una domanda ancora pendente, deve dichiarare il non luogo a provvedere.
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