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Sentenza

Sentenza n. 2345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi del riconoscimento della parziale omogeneizzazione stipendiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo insufficienza, incongruità e incoerenza della motivazione, erronea ricostruzione della situazione di fatto ed errore sul presupposto, nonché erronea applicazione degli artt. 622, 875, 930 e 982 del d.lgs. 66/2010 e dell'art. 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002. Ha sostenuto di avere maturato, il 14 ottobre 2014, dopo tredici anni di anzianità senza demerito, il diritto alla parziale omogeneizzazione stipendiale prevista dall'art. 5 della l. 231/1990, sebbene il beneficio fosse stato congelato durante il blocco stipendiale. Secondo l'appellante, la permanenza nella posizione di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili non avrebbe comportato la perdita dello status di militare in servizio permanente, che sarebbe cessato soltanto con il successivo transito del 16 febbraio 2015. Ha inoltre contestato la cristallizzazione del trattamento economico alla data del giudizio di inidoneità e ha riproposto genericamente i motivi del ricorso di primo grado, lamentando l'omessa pronuncia del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha chiarito che l'aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili costituisce una speciale forma di aspettativa, di natura tecnica e strettamente funzionale al perfezionamento del transito, distinta dall'aspettativa prevista dall'art. 875, lett. d), del codice dell'ordinamento militare. Il militare, pertanto, cessa dal servizio permanente già con la dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002, il trattamento economico si cristallizza alla data del giudizio di inidoneità. Poiché il 23 novembre 2014 l'interessato era ancora soggetto al blocco stipendiale e il beneficio non era incluso nel trattamento economico percepito, l'omogeneizzazione non poteva essere riconosciuta. Essa non poteva maturare neppure dopo lo sblocco del 1° gennaio 2015, perché fino al transito del 16 febbraio 2015 l'interessato si trovava in aspettativa in attesa del transito e non in servizio attivo; lo sblocco non ha effetto retroattivo a favore di chi non si trovi più in servizio attivo. I motivi di primo grado riproposti sono stati dichiarati inammissibili per genericità: non sussisteva omessa pronuncia, poiché la decisione sul motivo può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 231/1990

    Prevede la c.d. omogeneizzazione stipendiale per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente; il beneficio non può essere riconosciuto quando, alla data rilevante, il trattamento economico è congelato dal blocco stipendiale e l'interessato non è più in servizio attivo.

  • art. 9, comma 21, d.l. 78/2010

    Ha disposto il blocco degli automatismi stipendiali; il periodo di servizio svolto durante il blocco non è utile alla maturazione dell'omogeneizzazione.

  • art. 2, comma 7, d.m. interministeriale 18 aprile 2002

    In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità

    L'aspettativa in attesa del transito comporta la conservazione del trattamento economico goduto alla data del giudizio di non idoneità, che costituisce la data di cristallizzazione del trattamento.

  • art. 875, lett. d), d.lgs. 66/2010

    La posizione di aspettativa ivi prevista non è assimilabile alla speciale aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili; quest'ultima comporta la cessazione dal servizio permanente.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    È richiamato nel provvedimento quale disposizione relativa al trattamento economico del militare giudicato non idoneo e al suo transito nei ruoli civili; la decisione, tuttavia, fonda specificamente la cristallizzazione sul d.m. 18 aprile 2002.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va verificata considerando la motivazione nel suo complesso e ricorre soltanto se il punto controverso non è stato esaminato; la decisione può risultare anche implicitamente dall'impianto complessivo della sentenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'aspettativa del militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato e in attesa del transito nei ruoli civili costituisce una speciale aspettativa tecnica, distinta dalle ordinarie posizioni di aspettativa previste per il personale in servizio permanente; essa comporta la cessazione dal servizio permanente già dalla dichiarazione di inidoneità.
  • Ai sensi della disciplina sul transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, il trattamento economico del militare in attesa del transito si cristallizza alla data del giudizio di non idoneità ed è conservato senza ulteriori automatismi stipendiali maturati successivamente.
  • Il periodo di servizio ricadente nel blocco degli automatismi stipendiali non è utile alla maturazione della parziale omogeneizzazione stipendiale; lo sblocco successivo non consente di riconoscere retroattivamente il beneficio a chi, alla data dello sblocco, non si trovi più in servizio attivo ma sia in aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando l'esame della censura risulta, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva della sentenza; i motivi riproposti in appello in forma generica sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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