Cassazione Penale, Sentenza n. 9055/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare carceraria applicata in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, dopo che il ricorrente era stato condannato in primo grado a dieci anni e quattro mesi. Il ricorso censurava: (i) violazione dell'art. 273 c.p.p. perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato i gravi indizi di colpevolezza; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione era autoreferenziale e non aveva considerato gli elementi positivi prodotti dalla difesa (presunta cessazione dei legami con la cosca, tempo intercorso), né illustrato concretamente gli elementi da cui desumere l'alto rischio di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza di condanna (anche nel solo dispositivo) è idonea a costituire probatio minor per i gravi indizi di colpevolezza. Il secondo motivo è inammissibile poiché in realtà chiedeva una rivalutazione delle emergenze probatorie; la Corte ha richiamato la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (come novellato dalla legge n.47/2015) che può essere superata solo tramite elementi probatori comprovanti la stabile ricomposizione dei legami con l'organizzazione. Nel caso concreto non erano emersi elementi favorevoli: l'associazione mafiosa risultava ancora operativa e sussisteva il rischio di reiterazione; pericolo di fuga ritenuto plausibile in considerazione dell'entità della pena e della capacità delle organizzazioni mafiose di gestire la latitanza. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposto l'invio di copia della decisione al direttore della casa circondariale ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte conferma che tali indizi possono essere desunti anche dal solo dispositivo di una sentenza di condanna, anche se non è stata depositata la motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere motivazionale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il ricorso in realtà chiedeva una rivalutazione dei fatti e quindi non fosse ammissibile in questa sede
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione relativa di pericolosità sociale, introdotta/rafforzata dalla novella, può essere superata solo se emergono elementi che dimostrino la stabile cessazione dei legami dell'associato con l'organizzazione; in assenza di tali elementi il giudice della cautela non è tenuto a motivare in positivo la permanenza delle esigenze cautelari
legge n. 47 del 2015
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 275 c.p.p. che ha introdotto la presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati associativi
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, in considerazione della mancata rimessione in libertà
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato proceduralmente per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in Cassazione
Massime di principio
- La mera pronuncia di condanna, anche se motivata non ancora depositata, può costituire elemento idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza ai fini della cautela
- La presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. si supera solo con prove concrete e solide che attestino la stabile rottura dei rapporti con l'organizzazione criminale
- Il giudice della cautela non è tenuto a fornire una motivazione in positivo circa la sussistenza delle esigenze cautelari se la parte non apporta elementi idonei a confutare la presunzione di pericolosità; richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione
- Il pericolo di fuga può essere logicamente desunto dall'entità della pena e dalla capacità delle organizzazioni mafiose di favorire la latitanza; in assenza di elementi contrari tale deduzione è ritenuta legittima
- Per la difesa, in casi analoghi, è cruciale produrre elementi documentali e fattuali che dimostrino la cessazione dei rapporti (atti concreti di dissociazione, testimonianze, attività lavorativa stabile, presenza di legami familiari e residenza certa) e proporre misure cautelari alternative concrete e verificabili
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