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Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia del Comune di Prato in data 24.01.2025, recante “Oggetto: Istanza P.G. n. 20230167473 del 26-07-2023 (PE - 3054 - 2023) - Progetto a firma di CHIARAMONTI ALESSIO - Richiedente F.T.C. - FLORENCE TOPLINE COMPANY S.R.L.. Per ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 209 DELLA L.R. N. 65/2014 PER OPERE ESEGUITE A FABBRICATO INDUSTRIALE. Immobile in Via Traversa il Crocifisso 26/G8 - 59100 PRATO. Provvedimento di diniego e contestuale comunicazione avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio”, notificato in data 24.01.2025 con p.e.c. Prot. N. GE 2025/0018426; - di tutti gli atti antecedenti o susseguenti, comunque connessi, ancorché incogniti, tra cui in particolare, per quanto occorrer possa: - la comunicazione in data 21.03.2024 recante “Richiesta dati e documenti integrativi. Pratica edilizia P.G. n. 167473 del 26-07-2023 (PE - 3054 - 2023)” a firma del Responsabile del U.O.C. Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive del Comune di Prato, nella parte in cui afferma che “dovranno essere assolti gli adempimenti richiesti dal D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) fornendo la relativa documentazione o nulla osta necessari”; - l’atto in data 09.05.2024 recante “Comunicazione motivi ostativi” sulla “Istanza P.G. n. 20230167473 del 26-07-2023 (PE - 3054 - 2023)”, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo economico, Sueap e Tutela dell’ambiente del Comune di Prato, nella parte in cui afferma che “non sono stati assolti gli adempimenti richiesti dal D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) fornendo la relativa documentazione o nulla osta necessari”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.T.C. S.R.L. il 14.05.2026: - del provvedimento in data 7.04.2026, ORD. OE. 940/2026, della Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e SUEAP del Comune di Prato, avente ad oggetto: “Ingiunzione di demolizione di opere valutate ripristinabili eseguite in assenza segnalazione certificata inizio attività e in difformità dalle norme urbanistico edilizie (art. 200 comma 3 e 6 ter legge regionale Toscana 65/2014)”, notificato in data 23.04.2026; - e di tutti gli atti antecedenti o susseguenti, comunque connessi, ancorché incogniti, tra cui in particolare, per quanto occorrer possa della “Comunicazione ai sensi della legge 241/90 dell'inizio del procedimento amministrativo sanzionatorio per opere eseguite in assenza della segnalazione certificata inizio attività e in difformità dalle norme urbanistico edilizie (art. 200 commi 3 e 6-ter legge regionale Toscana 65/14)” del 14.02.2025, Riferimento AB- 17/2025, Protocollo Generale 35676 /PF04.

Giustizia amministrativa202501125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di attestazione di conformità edilizia e successiva ingiunzione di demolizione di opere eseguite in assenza di SCIA e in difformità dalle norme urbanistico-edilizie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del Comune di Prato relativo all'istanza di attestazione di conformità presentata ai sensi dell'art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014 per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo, nonché gli atti con cui l'amministrazione aveva richiesto la documentazione in materia di prevenzione incendi e comunicato i motivi ostativi. La ricorrente sosteneva che l'attività esercitata nei locali non fosse soggetta agli adempimenti previsti dalla disciplina antincendio, non rientrando nelle attività elencate nell'allegato 1 al d.P.R. n. 151/2011, e pertanto aveva omesso di produrre la relativa documentazione. Il Comune aveva tuttavia rilevato la mancata assoluzione degli adempimenti antincendio. La società aveva inoltre impugnato con motivi aggiunti l'ingiunzione di demolizione adottata nel 2026 per opere ritenute ripristinabili, eseguite in assenza di SCIA e in difformità dalle norme urbanistico-edilizie. Risulta inoltre che la società aveva in precedenza richiesto per due volte il parere di conformità antincendio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che nel 2021 lo aveva rilasciato positivamente, ma con prescrizioni e con l'indicazione di presentare, a fine lavori, la SCIA antincendio. Dopo l'istanza del 2023 non risulta invece intervenuta alcuna determinazione dell'organo competente in materia di prevenzione incendi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che allo stato degli atti non ricorressero i presupposti per sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito, senza anticipare una definitiva valutazione sulla soggezione dell'attività alla disciplina di prevenzione incendi, sulla rilevanza del precedente parere favorevole con prescrizioni e sulla legittimità del diniego edilizio e della successiva ingiunzione di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014

    Norma posta a fondamento dell'istanza di attestazione di conformità edilizia per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo; la sua applicazione definitiva è stata riservata alla fase di merito.

  • d.P.R. n. 151/2011

    Disciplina richiamata in relazione agli adempimenti di prevenzione incendi e alla verifica della soggezione dell'attività alle ipotesi elencate nell'allegato 1.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. n. 151/2011

    Richiamato quale parametro per individuare le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi.

  • art. 200, commi 3 e 6-ter, l.r. Toscana n. 65/2014

    Norme poste a fondamento dell'ingiunzione di demolizione relativa a opere eseguite in assenza di SCIA e in difformità dalle norme urbanistico-edilizie; la relativa legittimità non è stata definita in via cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma processuale richiamata per la domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può negare la sospensione quando, allo stato degli atti, non risultino integrati i presupposti della tutela cautelare, riservando alla fase di merito l'approfondimento delle questioni tecniche e giuridiche controverse.
  • La positiva valutazione antincendio precedentemente rilasciata con prescrizioni e con l'obbligo di presentare, a fine lavori, la SCIA antincendio non esclude di per sé la necessità di verificare l'adempimento delle prescrizioni e la persistente rilevanza della disciplina di prevenzione incendi nell'ambito di un procedimento di sanatoria edilizia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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