Cassazione Penale, Sentenza n. 17997/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buccheri: si impugna la conferma della pericolosità sociale nonostante l'assenza di condanne irrevocabili dal 2011 e l'esistenza di un unico procedimento penale pendente, lamentando che ciò non può integrare il requisito dell'abitualità previsto dall'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011. Sostiene inoltre che le risultanze investigative del procedimento pendente siano state indebitamente valorizzate. Bursuc: tre motivi. (1) Violazione di norme e motivazione carente nella confisca dei beni a lui intestati, senza adeguato esame delle deduzioni difensive e con applicazione indebita della presunzione di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011. (2) Insufficiente prova del carattere fittizio dell'intestazione e carenza di motivazione sulla effettiva disponibilità dei beni e sull'assenza di risorse lecite del terzo. (3) Violazione del principio di proporzionalità per ampliata nozione di "disponibilità" e applicazione di presunzioni assolute nei confronti dei familiari/conviventi senza approfondimento sulla capacità economica e sulla legittimità dei prestiti.
La decisione
Il ricorso di Filippo Buccheri è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto che nuove condotte delittuose emerse per il periodo 2019-2021 (procedimento relativo ad associazione per delinquere e plurime truffe) consentivano la rivalutazione della pericolosità e giustificassero il riconoscimento dell'abitualità e della conseguente confisca dei beni acquisiti in quel periodo. Il ricorso di Grigore Bursuc è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito sulla riconducibilità dei beni al proposto non consentita in cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica, coerente e sufficiente (sproporzione redditi/valore immobile, non credibilità dei presunti prestiti, elementi indiziari di collegamento a soggetti e operazioni anomale). Disposte condanne al pagamento delle spese processuali per entrambi; in aggiunta Bursuc è condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme applicate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b; art. 4; art. 10, comma 3; art. 19, comma 3; art. 20, comma 2; art. 24; art. 26, comma 2; art. 27, comma 2
La Corte ha richiamato il carattere restrittivo del ricorso per cassazione (art. 10, comma 3) limitandolo ai profili di violazione di legge; ha interpretato l'art. 1 lett. b) in senso sostanziale riconoscendo l'abitualità sulla base di ripetute condotte 2019-2021 anche se inserite in un unico procedimento; ha ritenuto applicabili le presunzioni e i criteri di valutazione della disponibilità e della sproporzione patrimoniale di cui agli artt. richiamati, laddove supportati da adeguati elementi indiziari e motivazione.
art. 616 codice di procedura penale
Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte che ha proposto ricorso inammissibile senza colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; da ciò è derivato l'obbligo di versare la somma in favore della Cassa delle ammende.
principio del "ne bis in idem"
Ribadito che la preclusione del giudicato vale rebus sic stantibus; tuttavia nuove elementi d'indagine, anteriori o successivi al giudicato e non valutati, possono giustificare la rivalutazione della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione.
giurisprudenza costituzionale e sovranazionale su proporzionalità
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sollecitata dalla difesa la verifica del principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto comunque che, alla luce degli elementi di fatto e della motivazione di merito, non sussistesse violazione del principio; la Corte costituzionale è richiamata per escludere abuso nella declaratoria d'inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; censure che si limitano a rimettere in discussione il convincimento di fatto o la valutazione probatoria sono inammissibili.
- Il giudicato sulla cessazione della pericolosità non è assoluto: se emergono elementi nuovi e significativi (anteriore o successivi al giudicato) la pericolosità può essere rivalutata e può essere riconosciuta l'abitualità anche in presenza di un unico procedimento penale, se le condotte sono plurime e sistematiche nel tempo.
- Per affermare la riconducibilità di beni intestati a terzi serve una motivazione complessiva che valuti la sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni, la credibilità delle fonti di acquisto (prestiti) e gli elementi indiziari di controllo o gestione da parte del proposto; l'assenza di spiegazioni plausibili legittima la confisca anche se i beni risultano formalmente intestati a terzi.
- Le doglianze che impongono una mera rianalisi dei fatti o una diversa ponderazione delle prove non sono idonee in cassazione nelle misure di prevenzione; è necessario invece dimostrare un vizio di diritto o una contraddizione logica nella motivazione.
- La proporzionalità della misura patrimoniale va valutata sul complesso degli elementi: la mera contestazione astratta della nozione di "disponibilità" o l'invocazione del principio di proporzionalità non sono sufficienti se la motivazione di merito evidenzia elementi concreti che giustificano la confisca.
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