Sentenza n. 12384/2026 - Roma, Sezione 3
per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità del giudizio collegiale di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale “06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e reumatologia”, adottato dalla Commissione Nazionale nell’ambito della procedura bandita con d.d. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 2175/2018 e annullato da questo T.A.R. con sentenza del 20 gennaio 2024, n. 1021, resa a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 5972/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, già annullato per difetto di motivazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dal giudizio collegiale di inidoneità all'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/D3, adottato nella tornata 2018-2020 e successivamente annullato dal TAR per difetto di motivazione sulla produzione scientifica. Ha dedotto di avere conseguito l'abilitazione nella successiva tornata 2021-2023 e di essere stata poi nominata professoressa associata, iniziando l'attività con circa due anni di ritardo. Ha domandato il pagamento della differenza tra la retribuzione da ricercatrice e quella da professoressa associata per il periodo dal gennaio 2022 al febbraio 2024, quantificata in euro 17.820,25, oltre rivalutazione e interessi, nonché il ristoro della perdita di chance, sostenendo che già nella procedura 2018-2020 avrebbe avuto elevate probabilità di conseguire l'abilitazione e di ottenere il posto bandito dall'Università. Il Ministero ha eccepito, producendo il nuovo giudizio espresso dalla commissione in diversa composizione in sede di riesame, nuovamente negativo per la ricorrente. La ricorrente non ha contestato tale sopravvenuto giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria e condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. L'illegittimità del giudizio originario, già definitivamente accertata con la precedente sentenza, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: occorre provare un evento dannoso ingiusto, il nesso causale, l'imputabilità soggettiva all'amministrazione e la spettanza, o almeno la seria probabilità, del bene della vita. Nel caso concreto non è stato dimostrato che la ricorrente avrebbe conseguito l'abilitazione nella tornata 2018-2020, neppure secondo il criterio del più probabile che non. Il conseguimento dell'abilitazione nella tornata successiva non ha valore probatorio decisivo, poiché le due procedure non erano sovrapponibili: erano diversi i titoli e otto pubblicazioni su dodici. Inoltre, in esecuzione della sentenza di annullamento, la commissione in diversa composizione ha riesaminato la candidatura relativa alla tornata 2018-2020 esprimendo nuovamente un giudizio negativo, non contestato dalla ricorrente. Tale riesame esclude la dimostrazione della spettanza del bene della vita e del nesso causale tra l'illegittimità originaria e il danno lamentato. La domanda è stata ritenuta infondata anche quanto all'elemento soggettivo: la ricorrente si è limitata a dedurre l'errore della commissione senza individuare concrete regole di condotta violate. Sebbene l'illegittimità dell'atto possa costituire indice presuntivo della colpa, la presunzione opera soltanto quando le circostanze fattuali e il quadro giuridico evidenzino negligenza, imperizia o violazione intenzionale delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
La ricorrente agisce, dunque, chiedendo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., la condanna del Ministero al risarcimento per equivalente monetario dei danni asseritamente subiti.
La disposizione è utilizzata quale base processuale della domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.
La precedente sentenza di annullamento ha imposto il riesame della candidatura da parte di una commissione in diversa composizione.
art. 2043 c.c.
l’ingiustizia del danno di cui all’articolo 2043 del codice civile non possa considerarsi esistente in re ipsa
L'illegittimità dell'azione amministrativa non determina automaticamente l'ingiustizia del danno; devono essere provati evento dannoso, ingiustizia, nesso causale e imputazione soggettiva.
art. 7 d.m. 120/2016
delle pubblicazioni ex art. 7, d.m. 120/2016, sottoposte ad esame della commissione che risultano diverse in relazione a ben 8 prodotti su 12
La diversità delle pubblicazioni esaminate nelle due tornate impedisce di utilizzare il successivo conseguimento dell'abilitazione come prova della spettanza del titolo nella precedente procedura.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve provare un danno ingiusto, il nesso causale con l'azione amministrativa e l'imputabilità soggettiva dell'illecito all'amministrazione.
- Nel risarcimento per lesione di un interesse legittimo pretensivo, la spettanza del bene della vita deve essere dimostrata oppure, quando il bene non sia certo, deve essere provata una seria e concreta probabilità di conseguirlo, valutata secondo il criterio del più probabile che non.
- Il conseguimento del medesimo titolo in una procedura successiva non dimostra automaticamente che il candidato avrebbe dovuto conseguirlo nella procedura precedente, quando le procedure si fondino su titoli, pubblicazioni o altri elementi di valutazione non coincidenti.
- Il riesame disposto a seguito dell'annullamento, se si conclude con un nuovo diniego non contestato, può escludere la spettanza del bene della vita nella procedura originaria e, conseguentemente, il nesso causale tra l'illegittimità iniziale e il danno da mancato conseguimento.
- L'illegittimità del provvedimento può costituire indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione, ma la presunzione opera solo quando il contesto fattuale e giuridico evidenzi negligenza, imperizia o violazione delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede; la mera deduzione dell'errore valutativo non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →