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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04971/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili di rapina e aveva determinato il trattamento sanzionatorio con aumenti per circostanze aggravanti. Il primo ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta presenza e partecipazione alla rapina, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. Deduceva inoltre omessa motivazione sugli aumenti di pena correlati alle aggravanti. Il secondo ricorrente contestava il vizio di motivazione sugli aumenti di pena per le aggravanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo del primo ricorso generico e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, e ha rilevato che i giudici di merito avevano già affrontato e disatteso le difese, valorizzando anche il riconoscimento dell'imputato tramite analisi di immagini e testimonianze. Quanto alle censure sulla pena, la Corte le ha dichiarate non proponibili in cassazione perché non risultavano specificamente dedotte in appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata, da un lato, sulla genericità della censura che mirava a una rivalutazione del merito e, dall'altro, sulla novità in cassazione dei motivi relativi agli aumenti di pena per le aggravanti, non previamente dedotti con l'appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Un motivo di ricorso per cassazione non può essere dedotto se non è stato previamente proposto come motivo di appello; la censura nuova o non specificamente devoluta è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti, se non viene individuato uno specifico travisamento decisivo delle emergenze processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, è inidonea.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumenti di pena per aggravanti, devono essere dedotte nei gradi di merito; se non sono state devolute con l'appello, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sugli aumenti di pena è inammissibile quando il ricorso non contesti specificamente la completezza o la correttezza del riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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