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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10396/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal percorso lavorativo di quattro dipendenti già impiegate presso una società in house poi posta in liquidazione. In forza di un accordo sindacale finalizzato a evitare la perdita di posti di lavoro, alcuni dipendenti vennero assunti o comunque ricollocati presso enti collegati, mentre le lavoratrici in causa furono distaccate presso l'ente ricorrente per un periodo temporaneo, poi prorogato. Dopo la cessazione del distacco, la società di provenienza avviò la procedura di licenziamento collettivo e poi comunicò la risoluzione del rapporto. In primo grado era stata dichiarata la nullità del distacco, ritenuto privo di un interesse del distaccante e finalizzato esclusivamente a favore del distaccatario, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze dell'ente utilizzatore. La Corte d'appello, pur correggendo in parte la motivazione, confermava la nullità del distacco ma ravvisava nella fattispecie una somministrazione irregolare di manodopera, confermando l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con l'ente utilizzatore e applicando l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 della legge 183/2010. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la natura di ente in house impedisse la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e che lo ius superveniens fosse applicabile; 2) nullità per omessa pronuncia sulla medesima preclusione; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe ignorato lo svolgimento di prestazioni lavorative e avrebbe erroneamente qualificato il distacco come meramente formativo; 4) violazione dell'art. 30 d.lgs. 276/2003, contestando la lettura della finalità formativa e l'affermazione che l'interesse rilevante dovesse essere del distaccante, non del distaccatario; 5) omesso esame circa il fatto che eventuali assunzioni future sarebbero avvenute solo tramite selezione pubblica, sicché la formazione era coerente con il mantenimento occupazionale; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica. Le lavoratrici resistenti sostenevano la correttezza della decisione impugnata. La Cassazione ha respinto tutti i motivi: ha escluso l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 175/2016, perché riferito alle società a partecipazione pubblica e non ad un'associazione riconosciuta quale il ricorrente, oltre che comunque non applicabile ratione temporis al distacco del 2008; ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, essendo la questione comunque rigettata implicitamente; ha considerato infondate o inammissibili le censure sul fatto storico e sulla motivazione; soprattutto ha ribadito che il distacco è legittimo solo se il datore distaccante conserva un interesse proprio, effettivo e concretamente verificabile, e che resta imprescindibile la temporaneità con finalizzazione all'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Quando il distacco è disposto esclusivamente per fini formativi o per una futura assunzione presso il distaccatario, difetta un requisito essenziale dell'istituto e la fattispecie integra nullità del distacco, con conseguenze di somministrazione irregolare e applicazione del regime risarcitorio conseguente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente ricorrente. Ha confermato, nei suoi effetti, la decisione d'appello che aveva ritenuto nullo il distacco delle lavoratrici perché disposto per finalità esclusivamente formative e non per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, qualificando la vicenda come somministrazione irregolare di manodopera e confermando la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo all'ente utilizzatore, con applicazione dell'indennità risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    Norma ritenuta non applicabile perché riferita alle società a partecipazione pubblica e non a un'associazione riconosciuta; comunque non applicabile ratione temporis al distacco in causa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dei limiti alle assunzioni, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione impugnata comporta un rigetto implicito della domanda o questione proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non denuncia un fatto storico decisivo, ma solo questioni giuridiche o una diversa lettura delle risultanze di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e già coerentemente scrutinata sugli altri motivi.

  • art. 30 d.lgs. 276/2003

    "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"

    Il distacco è legittimo solo se sussistono interesse effettivo del distaccante, temporaneità e finalizzazione all'esecuzione di una determinata attività lavorativa presso il distaccatario.

  • art. 8, comma 3, d.l. 148/1993 conv. in l. 236/1993

    "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea"

    Fu richiamato come disciplina speciale salva dall'art. 30 d.lgs. 276/2003; la Corte ribadisce che, fuori da tale ipotesi, restano necessari i requisiti ordinari del distacco.

  • art. 30, comma 4 bis, d.lgs. 276/2003

    La nullità del distacco, per difetto dei requisiti essenziali, conduce alla configurazione di una somministrazione irregolare di manodopera.

  • art. 30, comma 4 ter, d.lgs. 276/2003

    Richiamato dalla Corte d'appello in relazione al contesto di gruppo di enti; la Cassazione non ne fa il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 32 l. 183/2010

    Applicato dalla Corte territoriale per le conseguenze economiche della vicenda, con riconoscimento dell'indennità risarcitoria in misura pari a sette mensilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il distacco di personale è legittimo solo quando il datore distaccante persegua un interesse proprio, effettivo e concretamente verificabile, e il distacco sia temporaneo e finalizzato allo svolgimento di una determinata attività lavorativa presso il distaccatario.
  • La mera finalità formativa del personale o l'obiettivo di favorire una futura assunzione presso il soggetto utilizzatore non coincidono, di per sé, con il requisito causale del distacco e, se esclusivi, determinano la nullità dell'operazione.
  • L'interesse alla conservazione dei livelli occupazionali può integrare l'interesse del distaccante, ma non vale a elidere gli ulteriori requisiti tipici del distacco previsti dalla legge.
  • La violazione dei requisiti essenziali del distacco può essere riqualificata come somministrazione irregolare di manodopera, con le conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata dalla parte risulti implicitamente rigettata dalla struttura logico-giuridica della decisione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo e controverso, non quando si limita a criticare la valutazione delle prove o l'impostazione giuridica della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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