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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Palermo, Sezione 5

OTTEMPERANZA alla sentenza n. 1076/2024 (R.G. n. 3285/2023) del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 ottobre 2024, notificata in data 3 marzo 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1076/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.413,76 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza dopo che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato mediante contratti a termine e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.413,76, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 3 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva effettuato il pagamento né fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, e le ha ordinato di corrispondere alla ricorrente € 1.413,76 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre accessori di legge, nonché le spese di lite liquidate nel giudizio civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e obbligo di provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali calcolati sull'importo dovuto per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo; l'eventuale penalità maturata dovrà essere liquidata e pagata dal Commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l'attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, tra i titoli esecutivi indicati dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva è stato considerato presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 7 CCNL comparto scuola

    Costituisce la fonte contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo ottemperando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga un comando esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente il pagamento delle somme dovute, fissando un termine ultimativo per l'adempimento.
  • In presenza di un inadempimento protratto e ingiustificato, relativo a un comando giudiziale semplice e non complesso, è legittima la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione e attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato e al pagamento della penalità maturata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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