Cassazione Penale, Sentenza n. 23159/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace di Ischia del 30/09/2021, con cui il giudice, preso atto del deposito di una memoria della parte civile, ha disposto la trasmissione della memoria e dell'intero fascicolo alla Procura per accertamenti su ulteriori fatti denunciati, senza però proseguire o decidere sul processo in corso né disporre il rinvio per la trattazione. Il PM ha censurato l'ordinanza per abnormità: il giudice si sarebbe spogliato del processo restituendo tutti gli atti al pubblico ministero, determinando la regressione dell'intero procedimento e una stasi nell'accertamento dei fatti originari, con conseguente impossibilità per il P.M. di esercitare nuovamente l'azione penale sui fatti originari (potere ormai consumato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto l'ordinanza abnorme perché il giudice, pur potendo legittimamente disporre la trasmissione degli atti al P.M. con riferimento al fatto nuovo e autonomo emerso in dibattimento ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., non poteva determinare la regressione dell'intero procedimento e sottrarre così al giudizio la decisione sul fatto originario per cui era in corso il processo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando emerge un fatto diverso e autonomo, il giudice deve limitarsi a trasmettere gli atti al PM e lasciare impregiudicato l'esito dell'imputazione originaria; inoltre la trasmissione è consentita solo se il fatto nuovo è effettivamente accertato e non meramente prospettato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Ischia per il prosieguo, con l'invito a valutare eventuali questioni di prescrizione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
"1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2."
La Corte interpreta l'art. 521 nel senso che: se emerge un fatto storico diverso e autonomo, il giudice deve trasmettere gli atti al P.M. limitatamente a quel fatto senza pronunciare sentenza di assoluzione o determinare la regressione del procedimento per l'imputazione originaria; la trasmissione è consentita solo quando il fatto nuovo è effettivamente accertato e non meramente prospettato.
art. 590 cod. pen.
Indicazione del reato oggetto del processo originario (lesioni o minacce cui si riferisce il procedimento): la sentenza richiama che il procedimento principale riguardava il delitto previsto dall'art. 590 c.p., che doveva comunque ricevere una decisione definitiva dal giudice.
artt. 516, 517, 518 cod. proc. pen.
Richiamati come riferimenti procedurali alle modalità di contestazione e alle ipotesi in cui il P.M. può formulare nuove contestazioni: la Corte sottolinea che l'art. 521 comma 3 opera anche quando il PM ha effettuato nuova contestazione fuori dai casi previsti da tali articoli.
art. 648-bis cod. pen. (richiamato a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza)
Citato dalla Corte come esempio giurisprudenziale di riqualificazione non consentita che può determinare l'abnormità della restituzione degli atti al P.M. se la decisione travolge l'imputazione originaria.
Massime di principio
- Se, in dibattimento, emerge un fatto nuovo e autonomo, il giudice può e deve trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero riguardo a quel fatto, ma ciò non autorizza la regressione o la restituzione dell'intero fascicolo che impedisca la decisione sul capo d'imputazione originario.
- La trasmissione ex art. 521 cod. proc. pen. è ammessa solo quando il fatto nuovo è effettivamente accertato nel corso del dibattimento e non quando è solo prospettato da una delle parti.
- Il giudice non può emettere contemporaneamente un'ordinanza di trasmissione degli atti per un fatto diverso e, al contempo, pronunciare l'assoluzione per il fatto originario per incompatibilità logica; se il fatto nuovo richiede ulteriore indagine, la competenza spetta al P.M. ma l'imputazione originaria deve comunque ricevere una decisione nel grado di giudizio in cui ci si trova.
- Se il giudice d'appello rileva un fatto diverso non valutato nei gradi precedenti, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al P.M. e a dichiarare la nullità della decisione di primo grado per evitare il passaggio in giudicato di una decisione che priverebbe l'imputato di un grado di giudizio.
- Quando il giudice trasmette atti per un fatto nuovo occorre valutare contestualmente eventuali effetti sulla prescrizione; il giudice a cui si rimandano gli atti deve verificare se per alcuni fatti sia ormai decorso il termine prescrizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →