Sentenza n. 2705/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione degli effetti, del D.D. n. 132/2022 adottato il 28.11.2022 dall'U.O.D. n. 50.02.03. della Regione Campania con cui è stata archiviata la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica richiesta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, mediante archiviazione della procedura, dell'autorizzazione unica richiesta per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 132/2022, con cui la Regione Campania aveva archiviato la procedura relativa all'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per un impianto eolico di 19,2 MW e opere connesse. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione rispetto alle articolate osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre dedotto violazione di legge, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che gli impianti considerati ostativi per il mancato rispetto dei criteri distanziali di cui al punto 3.2, lett. n), dell'allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 non potevano essere utilmente considerati: l'autorizzazione rilasciata a un'altra società sarebbe decaduta per mancato inizio dei lavori entro l'anno, mentre per gli aerogeneratori di una seconda società sarebbe intervenuto diniego di VIA, con conseguente necessità di archiviazione della relativa procedura. La Regione e le due società controinteressate hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. La Regione, pur dando atto dell'esame delle osservazioni, si era limitata ad affermare che esse erano "non accoglibili in quanto non idonee a superare i rilievi di cui al preavviso di rigetto", senza confrontarsi in modo comprensibile con le deduzioni articolate dalla ricorrente. Tale motivazione è stata qualificata come tautologica, se non apparente, perché non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione negativa. Il giudice ha escluso che la difesa regionale potesse integrare in giudizio la motivazione del provvedimento, trattandosi di integrazione postuma inammissibile. Ha precisato che non è necessaria un'analitica confutazione di ogni osservazione, ma deve risultare dal provvedimento che l'amministrazione abbia effettivamente considerato nel loro complesso le osservazioni e le controdeduzioni. È stato fatto salvo l'ulteriore esercizio dell'azione amministrativa, da svolgersi considerando la situazione di fatto e di diritto esistente al momento del nuovo provvedimento. La Regione è stata condannata alle spese in favore della ricorrente, mentre le spese tra la ricorrente, le controinteressate e il Comune di Calitri sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili; costituisce la base normativa della domanda autorizzatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. ... Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento ... sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.
Il provvedimento finale deve dare conto, in modo non meramente apparente o tautologico, dell'esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Non occorre una confutazione analitica di ogni argomento, ma deve essere comprensibile che le osservazioni siano state effettivamente considerate nel loro complesso.
punto 3.2, lett. n), allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010
È richiamato quale parametro relativo ai criteri distanziali tra impianti eolici; la relativa applicazione concreta non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento della censura motivazionale.
Massime di principio
- In un procedimento a istanza di parte, quando l'interessato presenta osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, il provvedimento finale negativo deve esplicitare le ragioni del loro mancato accoglimento in modo effettivo e comprensibile.
- L'obbligo motivazionale derivante dall'art. 10-bis l. 241/1990 non richiede la confutazione analitica di ogni singola osservazione, ma impone che dalla motivazione risulti l'esame complessivo delle deduzioni e il percorso logico-giuridico che conduce al diniego.
- Una formula meramente tautologica, secondo cui le osservazioni non sono idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, non soddisfa l'obbligo di motivazione quando non consente di comprendere perché le deduzioni dell'interessato siano state ritenute infondate o irrilevanti.
- Le ragioni del provvedimento amministrativo non possono essere integrate postumamente attraverso le difese dell'amministrazione in giudizio, quando tali ragioni non risultino dal provvedimento impugnato.
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