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Sentenza

Sentenza n. 9854/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento n. 479 del 17 novembre 2023, prot. 82784 del 17 novembre 2023, notificato il 23 novembre 2023 ed ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e, secondo un’interpretazione possibile dell’epigrafe, diniego di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 479 del 17 novembre 2023, deducendo sei motivi. Con i primi due ha lamentato la violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, sviamento e difetto di motivazione, assumendo che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione e dall’accertamento degli abusi avrebbe attenuato il potere repressivo comunale e generato un affidamento sulla legittimità delle opere; ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe dovuto sospendere la decisione in attesa dell’istruttoria relativa a un’istanza presentata nel 2021. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 della l. 724/1994 e della l. 47/1985, nonché difetto di motivazione, sostenendo che non sarebbero state indicate le concrete ragioni di incompatibilità urbanistica e paesaggistica e che le opere sarebbero state sanabili. Con il quarto motivo ha censurato la mancata richiesta del parere dell’autorità preposta al vincolo, il difetto di motivazione e l’omessa indicazione delle norme urbanistiche violate. Con il quinto motivo ha sostenuto che la demolizione avrebbe potuto compromettere parti legittimamente assentite, chiedendo in alternativa la verifica strutturale e la non demolizione ai sensi dell’art. 18 della l.r. 15/2008 e dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001. Con il sesto motivo ha contestato l’applicabilità o la portata preclusiva dei vincoli richiamati dal Comune, lamentando l’illegittimità e l’oscurità del diniego di condono e chiedendo che l’amministrazione specificasse le modifiche necessarie. Il TAR ha rilevato che non era chiaro se fosse stato impugnato anche il precedente diniego di condono del 15 aprile 2021; ove così fosse, la relativa impugnazione sarebbe stata irricevibile e inammissibile, perché già proposta in un precedente giudizio dichiarato perento.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina decadenza né attenuazione del potere-dovere comunale di repressione e non genera, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile. L’istanza del 21 gennaio 2021 non è stata ritenuta rilevante, anche perché anteriore al diniego della sanatoria e comunque non prodotta in giudizio. Il terzo motivo è stato respinto: la prospettata sanabilità delle opere non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione; inoltre, l’ordinanza era adeguatamente motivata, poiché descriveva le opere sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, indicava gli estremi catastali e richiamava le violazioni accertate, anche mediante rinvio alla domanda di condono. Il quarto motivo è stato respinto perché l’ordinanza indicava la norma violata, ossia l’art. 35 del d.P.R. 380/2001, e tale disposizione non richiede la richiesta di un parere dell’autorità preposta al vincolo nei termini prospettati dalla ricorrente. Il quinto motivo è stato respinto perché l’eventuale rischio per le parti legittime dell’immobile riguarda la fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non incide sulla sua validità. Il sesto motivo è stato ritenuto indeterminato e comunque riferibile al diniego di condono, la cui impugnazione risultava tardiva e già definita per perenzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Tivoli e dell’ASL Roma 5, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza richiama validamente la disposizione quale norma violata; il giudice esclude che essa imponga, nei termini dedotti, una richiesta dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La questione relativa alla possibile compromissione di parti legittime dell’immobile attiene alla fase esecutiva della demolizione e non condiziona la validità dell’ordinanza.

  • art. 39 l. 724/1994

    La prospettata sanabilità delle opere non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione; il precedente diniego di condono, ove impugnato, risultava comunque già oggetto di un giudizio dichiarato perento.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione soddisfa l’obbligo motivazionale quando descrive compiutamente le opere abusive, ne indica ubicazione ed estremi catastali e individua le violazioni accertate, anche mediante richiamo alla domanda di condono.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Comune ha depositato memoria in vista dell’udienza pubblica; la norma è richiamata quanto allo svolgimento processuale.

  • art. 18 l.r. 15/2008

    La richiesta di evitare la demolizione delle parti legittime è stata ricondotta alla fase esecutiva e non è stata ritenuta idonea a invalidare l’ordinanza.

Massime di principio

  • Il decorso del tempo dalla realizzazione o dall’accertamento di un abuso edilizio non determina la decadenza né attenua il potere-dovere dell’amministrazione di reprimerlo e, da solo, non genera un legittimo affidamento tutelabile del proprietario sulla conservazione dell’opera.
  • Un’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive in modo compiuto la consistenza morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere abusive, indica i relativi estremi catastali e individua le violazioni accertate, anche mediante richiamo alla documentazione della domanda di condono.
  • La prospettata sanabilità di un’opera abusiva non invalida l’ordinanza di demolizione; una volta intervenuto il diniego della sanatoria, la questione della sanabilità deve essere contestata mediante tempestiva impugnazione del diniego stesso.
  • L’eventuale rischio che la demolizione incida su parti legittimamente assentite riguarda le modalità di esecuzione dell’ordine e non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
  • Le contestazioni riferite a un precedente diniego di condono non possono essere esaminate quando il diniego sia già stato impugnato in un precedente giudizio definito per perenzione e, comunque, quando la nuova impugnazione sia tardiva o indeterminata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potereDecadenza e tardività

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