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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20972 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di avviso di rettifica e liquidazione per il recupero di imposte ipotecaria e catastale, interessi e sanzioni, calcolate sul maggior valore della cessione della proprieta' superficiaria per 25 anni di impianti fotovoltaici. L'Ufficio ha determinato il maggior valore con il metodo comparativo ai sensi del D.P.R. n.131/1986, artt.51-52, richiamando atti di costituzione del diritto di superficie. Le societa' ricorrenti hanno impugnato sostenendo che l'operazione era un'operazione di sale-and-lease-back di natura finanziaria (non una vera e propria cessione immobiliare soggetta a tassazione), che gli atti usati in comparazione non erano stati allegati all'avviso con violazione del diritto di difesa, e che la valutazione comparativa era errata per difetto di omogeneita' dei dati.

La decisione

I giudici di merito (CTP e CTR Campania) avevano respinto i ricorsi, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e corretta l'applicazione del metodo comparativo; la CTR aveva inoltre qualificato il sale-and-lease-back come costituito da due operazioni distinte (cessione e locazione) applicabili alle norme del D.P.R. n.131/1986. In Cassazione il procedimento si e' pero' estinto: la societa' Green Tech ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n.119 (artt.6-7), presentando istanza di cessazione della materia del contendere; la Corte di cassazione, all'udienza del 17/6/2021, ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio su richiesta delle ricorrenti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; nessuna condanna per raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 art. 51

    La norma consente all'Ufficio del Registro di controllare il valore degli atti che hanno per oggetto beni immobili, anche mediante raffronto con trasferimenti avvenuti nel triennio antecedente; la CTR ha ritenuto applicabile tale controllo alla cessione della proprieta' superficiaria.

  • D.P.R. n. 131/1986 art. 52

    Disciplina il metodo comparativo; la CTR e la CTP hanno ammesso l'uso del criterio comparativo per determinare il maggior valore, ritenendo corretto l'iter valutativo dell'Ufficio.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) art. 7

    Tutela del diritto di difesa del contribuente; le ricorrenti contestavano la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma la CTR ha ritenuto che l'avviso contenesse gli elementi essenziali tali da non esigere l'allegazione integrale.

  • L. n. 241/1990 art. 3

    Principi di trasparenza e diritto all'informazione; invocata dalle ricorrenti per lamentare violazione del diritto di difesa, ma i giudici di merito hanno ritenuto rispettati gli elementi essenziali dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 57

    Norme processuali tributarie citate dalle parti nelle doglianze processuali; la questione relativa all'ammissibilita' di nuove censure e' stata trattata in merito dai giudici di merito.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Predisposizione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: l'adesione delle ricorrenti a questa procedura ha determinato l'istanza di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 comma 8-bis

    Norma sopravvenuta che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale per ragioni di emergenza sanitaria; la causa e' stata trattata sulla base di memorie depositate.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Regola sul contributo unificato e sulle ipotesi di raddoppio; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per condannare le ricorrenti al raddoppio.

  • Codice di procedura civile art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3-4

    Norme invocate nei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e lacune motivazionali); la Cassazione non ha deciso nel merito perche' il processo si e' estinto per definizione agevolata.

  • Codice di procedura civile art. 115 c.p.c.

    Regola sulla formazione e prova dei documenti; era oggetto di contestazione circa la produzione di un contratto nel giudizio, ma la vicenda si e' chiusa per estinzione senza pronuncia sul punto.

Massime di principio

  • Un'operazione di sale-and-lease-back puo' essere qualificata, ai fini tributari, come costituita da due distinte operazioni (cessione e locazione): se vi e' una effettiva cessione di un diritto reale o di un trasferimento immobiliare, l'Ufficio puo' applicare le disposizioni del D.P.R. n.131/1986 e ricorrere al metodo comparativo per la determinazione del valore.
  • L'avviso di rettifica deve contenere gli elementi essenziali che consentano al contribuente di conoscere i riferimenti e la ragione dell'accertamento; se tali elementi sono ritenuti sufficienti, la mancata allegazione integrale degli atti richiamati non determina automaticamente la nullita' dell'atto, salvo dimostrare concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le censure sulla omogeneita' dei dati utilizzati per la comparazione devono essere tempestivamente e specificamente formulate nel giudizio di merito; l'ammissibilita' di nuove questioni in appello puo' essere limitata se non adeguatamente prospettate in primo grado.
  • Se l'Agenzia ha in atti documenti rilevanti, la loro esistenza nel fascicolo puo' incidere sulle difese del contribuente: in caso di contestazione sulla mancata produzione, e' utile verificare e provare se il documento fosse gia' in possesso dell'Ufficio e/o depositato nel fascicolo.
  • La definizione agevolata delle controversie tributari (quando prevista) e' uno strumento praticabile per estinguere i giudizi pendenti, estinguendo anche la responsabilita' dei coobbligati solidali nei termini previsti dalla normativa; tale scelta puo' essere preferibile quando si mira a chiudere rapidamente il contenzioso senza una pronuncia di merito.
  • Proceduralmente, questioni di diritto sostanziale (qualificazione giuridica dell'operazione, corretta valutazione comparativa) possono rimanere senza esito giuridico definitivo se le parti definiscono la controversia prima della decisione della Corte di Cassazione.

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