Cassazione Penale, Sentenza n. 12500/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso, articolato in più motivi, lamentava: 1) errata applicazione dell'art. 74, per avere il Tribunale considerato associativa una condotta episodica riconducibile al ruolo di "broker" nella pianificazione di un'unica importazione di cocaina; 2) contraddittorietà fra la qualificazione dell'indagato come intermediario terzo e l'attribuzione di un ruolo interno all'associazione; 3) manifesta illogicità motivazionale, per l'assenza di elementi che dimostrino la proiezione futura e la durevole comunanza di scopo oltre la singola vicenda; 4) travisamento probatorio delle intercettazioni, in particolare per la lettura della diffidenza espressa dal capo del sodalizio (Barbaro) e per la presunta valenza probatoria della parola "compare" a indicare intraneità.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. La Corte ha ritenuto insufficiente la gravità indiziaria della partecipazione associativa: pur richiamando la possibilità che un coinvolgimento in un unico episodio possa integrare l'art. 74, ha precisato che in tali casi l'accertamento richiede particolare rigore e che dall'esame delle intercettazioni e degli altri elementi non emergeva con la necessaria persuasività un vincolo durevole (affectio societatis) né un ruolo stabile di Costanza all'interno del sodalizio. La Corte ha altresì ritenuto labile l'interpretazione data al termine "compare" e rilevante la diffidenza mostrata da Barbaro nei confronti dell'indagato. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio (con le conseguenze procedurali indicate, incluse le disposizioni di trasmissione alla cancelleria).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma punisce la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che per integrare il reato occorre una "durevole comunanza di scopo" (affectio societatis) e che la partecipazione desunta da un unico episodio è possibile solo se da quel fatto si desume un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo e la consapevolezza di agevolarne gli scopi. Quando la prova proviene da un solo episodio, l'accertamento richiede particolare rigore.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i reati "fine" (traffico di stupefacenti) rilevanti ai fini dell'art. 74; la Corte ricorda che l'art. 74 mira all'introduzione di stupefacente sul mercato in operazioni future e che la finalità di arricchimento può legittimare legami anche fra soggetti aventi interessi economici diversi, purché emerga una durevole comunanza di scopo.
codice di procedura penale, art. 309, co. 7
Norma processuale richiamata per la competenza al riesame: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, competente ai sensi di tale disposizione.
disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale menzionata in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (notifiche/adempimenti conseguenti all'annullamento e al rinvio).
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) richiede la prova della "durevole comunanza di scopo" (affectio societatis); il coinvolgimento in un'unica operazione può integrare il reato solo se da quell'episodio emerge chiaramente un ruolo stabile e fiduciario nelle dinamiche operative del gruppo.
- Quando l'accusa si fonda su un solo episodio, il giudice cautelare e il giudice del riesame devono adottare un maggior rigore valutativo: occorrono elementi persuasivi che dimostrino la proiezione nel tempo del rapporto e la consapevolezza del soggetto di agevolare gli scopi associativi.
- La qualifica di "intermediario" o "broker" non esclude a priori l'appartenenza associativa, ma la sua polarità interpretativa dipende dalle prove di stabilità del rapporto con il sodalizio (frequenza e tipologia dei contatti, ruoli riconosciuti dai vertici, garanzie offerte, partecipazione a decisioni del gruppo).
- Espressioni linguistiche (es. l'appellativo "compare") e singoli elementi lessicali non possono da soli fondare l'attribuzione di intraneità: vanno valutati nel contesto e confrontati con altri elementi probatori; al contrario, la esplicita diffidenza manifestata da un capo verso l'indagato indebolisce significativamente l'ipotesi di appartenenza stabile.
- La mera importanza numerica o economica dell'affare (quantitativo di droga, valore dell'operazione) e la durata delle trattative non sono di per sé sufficienti a provare l'affectio societatis se non accompagnate da elementi che attestino l'assunzione di un ruolo stabile e riconosciuto nell'organizzazione.
- In caso di decisione cautelare fondata su indizi relativi a un unico fatto, il giudice di merito è tenuto a motivare con chiarezza e rigore come quegli indizi colleghino il soggetto all'organizzazione in modo durevole; in mancanza, il provvedimento cautelare può essere annullato con rinvio per nuovo giudizio.
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