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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23576/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare la conferma in appello della condanna per falso ideologico (art. 483 c.p.) per avere il Cari dichiarato, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata alla Camera di Commercio per l'iscrizione della ditta individuale, una sede aziendale corrispondente a un luogo in cui non risultava alcuna attività riconducibile all'imputato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) assenza del dolo generico contestato, atteso che aveva sempre indicato negli atti il proprio indirizzo di residenza e non un indirizzo di ditta; 2) erronea mancata derubricazione in falso in scrittura privata (art. 484 c.p.), sostenendo che la dichiarazione era mera formalità per l'iscrizione nel Registro delle imprese; 3) errata esclusione dell'attenuante ex art. 131-bis c.p. perché la Corte territoriale aveva motivato solo sinteticamente sulla presunta rilevanza pubblica della dichiarazione alterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o manifestamente infondato. Ha confermato che: a) la Corte d'appello ha adeguatamente verificato e motivato l'esistenza del dolo generico, rilevando la mancata corrispondenza dell'indirizzo indicato con qualsiasi attività riconducibile al Cari, anche sulla base di verifiche in loco e negli atti anagrafici; b) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 integra, agli effetti penali, un atto pubblico suscettibile di integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.), perciò non era corretta la derubricazione nell'art. 484 c.p.; c) l'esclusione dell'attenuante ex art. 131-bis c.p. è adeguatamente sorretta dalla valutazione complessiva della sentenza, che ha posto rilievo sulla rilevanza pubblica dell'atto. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Il reato di falso ideologico in atto pubblico può essere integrato anche da dichiarazioni false rese dal privato in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; la norma richiede il dolo e la Corte ha richiamato l'onere di prova rigoroso dell'elemento soggettivo.

  • art. 484 cod. pen.

    Punisce il falso in scrittura privata; la Corte ha escluso la derubricazione a questa fattispecie perché l'atto in esame è stato ritenuto atto pubblico e dunque rientrante nell'ambito dell'art. 483 c.p., non essendo le due norme in rapporto di specialità.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28/12/2000 n. 445

    Le dichiarazioni sostitutive disciplinate da tali articoli, per la loro funzione e rilevanza probatoria presso la P.A., possono assumere rilievo analogo agli atti pubblici ai fini penali, giustificando l'applicazione dell'art. 483 c.p. al falso in tali dichiarazioni.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    Riferimento richiamato dal ricorrente per sostenere che le comunicazioni a una ditta individuale possano essere indirizzate alla residenza del titolare; la Corte ha osservato che indicare la residenza non è vietato, ma il problema era la falsità sostanziale della sede dichiarata, che risultava estranea all'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede una causa di non punibilità parziale per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse applicabile dato il peso della rilevanza pubblica dell'atto dichiarativo e la natura dell'offesa alla pubblica fede.

  • art. 2699 cod. civ.

    Citato per distinguere la nozione di atto pubblico ai fini penali, più ampia di quella civilistica; la Corte osserva che atti non redatti da pubblici ufficiali possono comunque assumere valore probatorio riconducibile ad atto pubblico ai fini penali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 può integrare un atto pubblico agli effetti penali: falsità in tale dichiarazione può essere reato di falso ideologico (art. 483 c.p.).
  • Per la configurazione dell'art. 483 c.p. è necessario il dolo generico e il giudice deve provare tale elemento; non sono sufficienti argomentazioni meramente formali o ripetute senza confronto critico con la motivazione di secondo grado.
  • La semplice indicazione dell'indirizzo di residenza come sede legale di una ditta individuale non è, di per sé, vietata; è invece decisivo il fatto che l'indirizzo dichiarato sia effettivamente estraneo all'imputato o alla sua attività.
  • Art. 483 e art. 484 c.p. tutelano beni giuridici diversi (atto pubblico vs scrittura privata): non sempre è corretta la derubricazione dall'una all'altra norma, dipende dalla natura dell'atto coinvolto.
  • L'attenuante di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta abbia rilevanza per la pubblica fede o incida su interessi pubblici, e la motivazione deve essere valutata nel contesto dell'intera decisione.
  • In cassazione non è ammesso riproporre in termini generici e reiterativi le stesse censure già motivate e respinte in appello: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

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