Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2295/2026 - Palermo, Sezione 1

per l’annullamento ​quanto al ricorso introduttivo: - della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Giustizia Tributaria, prot. n. 6543 del 18/06/2025 con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’attivazione della procedura di iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto dipendente civile del medesimo Dicastero, con ogni consequenziale statuizione, anche di condanna delle Amministrazioni intimate a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a tal fine, secondo le rispettive competenze; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Fondo di Previdenza per il personale dipendente del Ministero dell’Economia e della Finanze – prot. N. 2025/0046229 del 17/9/2025, mai notificata al ricorrente e prodotta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in seno all’odierno giudizio in data 4/10/25, con cui viene dichiarato che i magistrati tributari non possono essere iscritti al predetto Fondo di previdenza; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto dipendente civile del medesimo Dicastero, con ogni consequenziale statuizione, anche di condanna delle Amministrazioni intimate a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a tal fine, secondo le rispettive competenze.​

Giustizia amministrativa202501635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale dell'attivazione della procedura di iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; con motivi aggiunti, nota del Fondo che afferma l'impossibilità di iscrivere i magistrati tributari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (magistrato tributario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nominato magistrato tributario ai sensi della legge n. 130/2022, ha chiesto l'iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha dedotto, in primo luogo, l'incompetenza del Ministero a valutare nel merito il diritto all'iscrizione, sostenendo che il MEF avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere la pratica al Fondo, unico soggetto competente all'istruttoria e alla decisione sull'iscrizione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 211/1981 e dell'art. 9, comma 33, d.l. n. 78/2010, nonché travisamento dei presupposti, illogicità, iniquità e disparità di trattamento, contestando la distinzione tra personale contrattualizzato e personale in regime di diritto pubblico. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del Fondo del 17 settembre 2025, deducendo violazione della partecipazione procedimentale e del giusto procedimento, sviamento, violazione della buona fede, difetto di motivazione e inidoneità della nota a convalidare il diniego ministeriale, oltre alla violazione delle medesime disposizioni sostanziali sull'iscrizione al Fondo. Il giudice ha esaminato anche l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle amministrazioni resistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro del dipendente previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., prevalente sul criterio generale della sede dell'autorità emanante. Ha inoltre escluso che la nota del Fondo del 17 settembre 2025 avesse natura di provvedimento amministrativo generale: essa era una mera risposta a una richiesta di parere formulata da un'associazione professionale, non comunicata al ricorrente e priva di effetti nella sua sfera giuridica. Per tale ragione il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto per incompetenza del MEF. Il Fondo è un ente pubblico dotato di autonoma soggettività giuridica, patrimonio proprio e propri organi statutari; spetta pertanto esclusivamente al Fondo valutare e istruire le domande di iscrizione e gestire il rapporto con gli iscritti. Il MEF non poteva denegare direttamente l'iscrizione, ma avrebbe dovuto trasmettere la pratica al Fondo per gli adempimenti di competenza. La successiva nota del Fondo non è stata ritenuta idonea né a convalidare il diniego ministeriale, perché non individuava l'atto da convalidare, il vizio da eliminare o la volontà di convalida, né a motivare il diniego, essendo meramente laconica. È stata quindi annullata la nota ministeriale, con precisazione che il Fondo dovrà pronunciarsi motivatamente sull'istanza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio generale della sede dell'autorità emanante è recessivo rispetto al foro del dipendente previsto dal comma 2.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Consente di radicare la controversia davanti al foro del dipendente nelle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico.

  • d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211

    Ha istituito il Fondo di Previdenza per il personale del MEF quale ente di diritto pubblico dotato di autonoma soggettività giuridica.

  • d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034

    Disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Fondo, compresi i suoi organi statutari.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. n. 211/1981

    È richiamato quale disposizione concernente l'individuazione degli aventi diritto all'iscrizione al Fondo, ma la sentenza non definisce nel merito l'inclusione dei magistrati tributari.

  • art. 9, comma 33, d.l. n. 78/2010

    È richiamato dalle amministrazioni e dal ricorrente quale disposizione rilevante per la disciplina dell'iscrizione al Fondo, senza che il TAR ne accerti in via definitiva l'applicazione sostanziale al ricorrente.

  • art. 1, comma 4, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Costituisce la base normativa della procedura di interpello mediante la quale il ricorrente è stato nominato magistrato tributario.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico dotato di autonoma soggettività giuridica, patrimonio e organi propri è titolare della gestione di un rapporto previdenziale, la valutazione e l'istruttoria delle domande di iscrizione spettano esclusivamente a tale ente; l'amministrazione ministeriale collegata istituzionalmente all'ente non può sostituirsi ad esso adottando direttamente un diniego nel merito.
  • L'amministrazione priva di competenza a decidere sull'iscrizione a un ente previdenziale deve trasmettere la domanda all'organo competente e non può respingerla direttamente per ragioni sostanziali.
  • Una nota resa in risposta a una richiesta di parere formulata da un'associazione, non indirizzata all'interessato, non comunicata a quest'ultimo e priva di efficacia diretta nella sua sfera giuridica, non costituisce un provvedimento lesivo autonomamente impugnabile dal privato.
  • La convalida di un provvedimento amministrativo viziato per incompetenza richiede l'individuazione dell'atto da convalidare, del vizio da eliminare e una chiara manifestazione della volontà di convalidarlo; una nota meramente assertiva e laconica non può svolgere tale funzione né integrare la motivazione del provvedimento originario.
  • Il giudice amministrativo può annullare il diniego adottato dall'amministrazione incompetente senza accertare definitivamente il diritto sostanziale all'iscrizione, rimettendo all'ente competente l'obbligo di pronunciarsi motivatamente sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoResponsabile del procedimento e competenzaCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.