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Ordinanza

Ordinanza n. 819/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 10 del 31.03.2026 emessa dal Comune di Pavia ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, relativa all’immobile di proprietà del sig. Raffaele D’Arena ubicato in Pavia – Via Ottavio Bonomi n. 13; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato ivi inclusi: - il verbale d’ispezione per controllo lavori edili redatto dalla Polizia Locale del 13.03.2026; - il verbale d’ispezione per controllo lavori edili redatto dalla Polizia Locale del 26.03.2026; - la comunicazione del 31.03.2026 avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 in atti Pg. 2026/0036447 del 26.03.2026 PE/2026/00480/SCIA-SANA presentata per la realizzazione di locale tecnico interrato nell’immobile sito in Via Bonomi n. 13” con cui il Comune di Pavia ha dichiarato irricevibile la SCIA in sanatoria prot. n. 36447 presentata dall’odierno ricorrente in data 26.03.2026 ed ha fatto divieto al sig. Raffaele D’Arena di mantenere le opere eseguite e contenute nella segnalazione;

Giustizia amministrativa202602184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un locale tecnico interrato, nonché verbali di sopralluogo e dichiarazione di irricevibilità della SCIA in sanatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, oltre agli atti presupposti e connessi, chiedendone in via cautelare la sospensione. Prima della proposizione del ricorso aveva presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto dell’ordinanza; il relativo procedimento, avviato il 28 maggio 2026, risultava ancora pendente. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, poiché l’ordinanza decide esclusivamente la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse attuale, la domanda cautelare di sospensione. Ha rilevato che la presentazione dell’istanza di sanatoria non rende definitivamente inefficace l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di sanatoria. Pertanto, l’efficacia dell’ordinanza risultava già sospesa sino alla determinazione del Comune sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria; non sussisteva quindi un interesse cautelare attuale a ottenere una nuova sospensione giudiziale. In caso di rigetto della sanatoria, il procedimento sanzionatorio avrebbe riacquistato efficacia senza necessità di una nuova ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa indicata dal Comune per l’ordinanza di demolizione e ripristino impugnata.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base normativa dell’ordinanza sanzionatoria riferita ai profili paesaggistici.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; nel caso concreto la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia non rende definitivamente inefficace una precedente ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di sanatoria.
  • Finché il procedimento di sanatoria edilizia è pendente, l’ordinanza di demolizione resta temporaneamente inefficace e il destinatario non ha un interesse cautelare attuale a ottenere dal giudice una sospensione della sua esecuzione.
  • Qualora la sanatoria edilizia sia rigettata, l’ordinanza di demolizione precedentemente adottata riacquista efficacia senza che l’amministrazione debba rinnovarla o adottare un ulteriore provvedimento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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